Il PRESIDENTE

Premesso Che

1.   il territorio del Comune dell’Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 Aprile 2009 da un sisma di notevole intensità e da successivi movimenti tellurici che hanno provocato danni ingenti agli edifici residenziali, alle sedi di attività produttive e di servizi ed anche agli impianti sportivi;

2.   la Caritas Diocesana di Bergamo intende realizzare con fondi propri, per poi donare all’Arcidiocesi dell’Aquila, un Palazzetto dello Sport su un’area ubicata in Via Onna nella frazione di Paganica, identificata in catasto al Comune Censuario di Paganica - Fg. 19 n. 226, destinata dal P.R.G. a “zona per attrezzature ricreative” - art. 40 delle N.T.A. di proprietà dell’ Istituto Diocesano per il sostentamento del clero;

3.   con delibera n. 5 del 13 Febbraio 2010 l’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero ha formalizzato la vendita del terreno censito in catasto al fg. 19 part. 226 di Paganica all’Arcidiocesi dell’Aquila;

4.   in data 09.06.2010 è stato presentato presso il Settore Urbanistica del Comune dell’Aquila il progetto per il “Planivolumetrico di coordinamento in Via Onna nella frazione di Paganica identificato al catasto al Fg. 19 n 226”.

5.   il 14.07.2010 si è svolta la Conferenza di Servizi, a cui hanno partecipato i rappresentanti degli Enti interessati dall’iniziativa, nel corso della quale è stato esaminato il progetto plani volumetrico di coordinamento in Via Onna nella frazione di Paganica identificato ai catasto nei Fg. 19 n. 226 ed è altresì emerso che per la realizzazione della suddetta infrastruttura pubblica occorre variare l’art. 40 delle NTA del PRG vigente con specifico riferimento alla superficie minima di intervento e all’indice di utilizzazione territoriale;

6.   si è ritenuto pertanto necessario, previa acquisizione di unanime consenso, addivenire alla stipula di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000, per consentire la variazione delle previsioni delle NTA del Piano Regolatore Generale del Comune dell’Aquila, in merito alla superficie minima di intervento e l’utilizzazione territoriale nelle quantità previste nel progetto;

Considerato che:

-    la vigente legislazione statale e regionale, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed agli articoli 8bis e 8ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i., favorisce la cooperazione tra Enti per il perseguimento di comuni intenti e finalità, pur distinguendo ruoli, compiti ed attribuzioni, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali;

-    la realizzazione degli interventi proposti con il progetto oggetto del presente Accordo di Programma comporta la variazione dello strumento urbanistico generale vigente nel Comune di L’Aquila;

-    la realizzazione dell’opera in argomento rientra tra le opere di prevalente interesse pubblico per propria natura ed utilizzazione;

-    tale interesse generale ha comportato un’azione organica e concordata degli Enti territoriali, delle Istituzioni e di tutti i soggetti interessati, che ha consentito l’attivazione delle procedure dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del DLgs. 267/2000 e degli artt. 8/bis e ter della L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore;

Rilevato che è necessario procedere alla successiva sottoscrizione, da parte dell’Assessorato alla sport della Provincia, del Comune dell’Aquila e dell’Arcidiocesi, di apposito accordo che consenta la fruizione degli impianti sportivi alle scuole di ogni ordine e grado;

Preso atto che:

-    nella Conferenza di Servizi innanzi richiamata è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni per la fase esecutiva, della A.S.L. e che i tecnici incaricati dovranno richiedere, in fase di progettazione esecutiva, il nulla osta dei Vigili del Fuoco, della Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione, del Genio Civile e del Settore Viabilità dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila;

-    in data 20 ottobre 2010, presso la sede del Comune dell’Aquila è stato sottoscritto dal Sindaco del Comune dell’Aquila Dott. Massimo Cialente, dal Presidente della Provincia dell’Aquila Dott. Antonio Del Corvo, da Don Claudio Visconti rappresentante della Caritas Diocesana di Bergamo e dal Vescovo Vicario Mons. Giovanni D’Ercole rappresentante dell’Arcidiocesi dell’Aquila l’Accordo di Programma avente ad oggetto: «Approvazione del Planivolumetrico di coordinamento in Via Onna nella frazione di Paganica identificato al catasto nel Fg. 19 n,. 226, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 8 bis e ter - L.R. 18/83»;

-    con delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 15.11.2010, il Comune di L’Aquila ha ratificato l’Accordo di Programma di cui trattasi stipulato ai sensi dell’art. 34 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi degli arttt. 8 bis e 8 ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo in vigore;

DECRETA

1)   L’approvazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 20 ottobre 2010 inerente la realizzazione del Palazzetto dello Sport nella frazione di Paganica del Comune dell’Aquila, ratificato dal Comune dell’Aquila con deliberazione di C.C. n° 123 del 15.11.2010 che, allegato al presente Decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

2)   Di dare atto che tale accordo costituisce Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune dell’Aquila, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 6 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente Decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, in conformità alla normativa vigente in materia.

Il PRESIDENTE della provincia dell’aquila

Dott. Antonio Del Corvo