IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto e finalità

1.   La Regione promuove l’agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l’attuazione delle politiche sociali.

2.   L’agricoltura sociale attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorisce l’inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica; sostiene le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare; attua l’inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà.

3.   La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.

4.   La Regione promuove lo sviluppo, la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali.

5.   La Regione Abruzzo riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

Art. 2
Definizioni

1.   Ai fini della presente legge si intende per:

a)   "agricoltura sociale": l’attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell’attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone disabili, le persone a rischio di esclusione sociale, alla tutela della salute mentale, alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze e concertati con le pubbliche amministrazioni;

b)  "fattoria sociale": la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1)   l’attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2)   lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

3)   lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

Art. 3
Modalità operative

1.   Le attività relative all’agricoltura sociale sono attuate mediante le politiche attive di inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati.

2.   Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore delle organizzazioni professionali agricole nonché mediante la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.

3.   Le attività delle fattorie sociali sono coordinate dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale all'interno del quale ricadono territorialmente.

Art. 4
Requisiti aziendali delle fattorie sociali

1.   Le fattorie assumono qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

2.   Con apposito regolamento, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali, le procedure per la loro iscrizione all'albo di cui all'art. 6, nonché le modalità di controllo.

Art. 5
Osservatorio regionale delle fattorie sociali

1.   E’ istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali che svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a)   raccoglie i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;

b)  monitora e valuta la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell’ambito dell’agricoltura sociale;

c)   promuove studi e ricerche;

d)  promuove le attività e le azioni di sviluppo nell’ambito dell’agricoltura sociale.

2.   L’Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall’inizio della Legislatura e cessa allo scadere della stessa. In fase di prima attuazione della presente legge l’Osservatorio è istituito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3.   I componenti dell’Osservatorio sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli assessori regionali all’agricoltura, al diritto alla salute, alle politiche sociali, all’istruzione, formazione e lavoro e degli organismi del terzo settore, nonché delle organizzazioni professionali operanti nei settori interessati.

4.   Il numero dei componenti, i requisiti per la nomina e le modalità di funzionamento del’Osservatorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

5.   La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è gratuita.

Art. 6
Albo e rete delle fattorie sociali

1.   E’ istituito l'Albo delle fattorie sociali nel quale sono iscritte le fattorie sociali operanti in Abruzzo. L'Albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.

2.   La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove in collaborazione con l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

Art. 7
Misure di valorizzazione e qualificazione

1.   La Regione Abruzzo sostiene il ruolo e le finalità dell’agricoltura sociale nei propri piani di sviluppo regionali, sia nel campo rurale che in quello dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e della formazione professionale.

2.   La Regione favorisce, altresì, la promozione, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici.

3.   La Regione arricchisce, inoltre, l’offerta dei servizi sociali del welfare regionale con gli interventi innovativi delle fattorie sociali al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e delle comunità locali in cui queste operano.

4.   Gli Ambiti sociali possono adeguare i loro "Piani sociali" alle disposizioni della presente legge.

Art. 8
Misure di sostegno diretto

1.   La Regione Abruzzo promuove l’utilizzo da parte delle fattorie sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:

a)   alle fattorie sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;

b)  la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione alle fattorie sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

2.   La Regione individua e adotta le opportune misure affinché nelle mense pubbliche ricadenti sotto la sua competenza siano somministrati prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.

3.   La Regione favorisce la più larga diffusione, la commercializzazione e l'utilizzo a scopo alimentare dei prodotti provenienti dalle colture di agricoltura sociale.

Art. 9
Monitoraggio e valutazione

1.   A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull’attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportate in particolare:

a)   il numero delle fattorie sociali iscritte nell'Albo di cui all’art. 6;

b)  le attività svolte dall’Osservatorio di cui all’art. 5 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;

c)   le misure di sostegno diretto di cui all’art. 8 attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

Art. 10
Norma finanziaria

1.   L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 11
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi