IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1.   La presente legge, in attuazione delle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), detta norme per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

2.   Il riordino, attuato nel rispetto delle finalità e volontà fondative, dei principi degli Statuti e Tavole di fondazione di ciascuna Istituzione, comporta:

a)   la trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ovvero in soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;

b)  l’estinzione delle Istituzioni per le quali risulta accertata l'impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).

3.   Le Istituzioni così riordinate, operanti in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, realizzato nel territorio regionale, ai sensi della legge 328/2000.

4.   La presente legge disciplina, altresì, l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

CAPO I
RIORDINO DELLE IPAB

Art. 2

(Trasformazione delle IPAB)

1.   Sono tenute a trasformarsi in ASP o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 4, 5 e 6, tutte le Istituzioni di cui al comma 1 dell’art. 1, comprese quelle concentrate negli ex Enti Comunali di Assistenza (ECA) e da questi amministrate e quelle riunite, raggruppate, consorziate, già disciplinate dall’abrogata legge 6972/1890, che:

a)   svolgono direttamente o indirettamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;

b)  erogano esclusivamente contributi economici;

c)   operano prevalentemente in ambito scolastico.

2.   Le Istituzioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato soltanto se sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale).

Art. 3

(Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato)

1.   Le Istituzioni che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, fondazioni o associazioni, sono tenute ad assicurare la salvaguardia delle finalità statutarie e delle Tavole di fondazione, nonché della volontà dei fondatori.

2.   Il requisito di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del DPCM 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'Ente, mentre il requisito di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante è designata da privati.

3.   Il requisito di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), del DPCM 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando all’Autorità Ecclesiastica o ad Enti religiosi compete, secondo la previsione dello Statuto, la designazione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante.

4.   Possono, in ogni caso, trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato le Istituzioni che svolgono attività inerente la sfera educativo-religiosa, per la quale hanno ottenuto il relativo decreto di riconoscimento, ai sensi dell’art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

5.   Le Istituzioni già concentrate negli ex ECA e da questi amministrate non possono in alcun caso trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato.

Art. 4

(Procedimento per la trasformazione)

1.   Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni Istituzione è tenuta ad approvare un provvedimento concernente la verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione, nonché la ricognizione:

a)   delle situazioni giuridiche pendenti;

b)  del saldo di tesoreria;

c)   del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso;

d)  delle rendite di qualsiasi genere e di quelle derivanti da livelli e canoni enfiteutici;

e)   dei contratti di locazione, di affitto e di comodato in corso;

f)   del personale comunque in servizio, indicato in apposito elenco nominativo dal quale risultino, per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici:

1)   la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto;

2)   la qualifica ed il livello retributivo funzionale, con il relativo trattamento giuridico economico, ivi incluse le indennità di posizione previste dal CCNL, nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali.

2.   Se il provvedimento di cui al comma 1 è finalizzato alla trasformazione in soggetto di diritto privato, l’Istituzione deve contestualmente procedere alla predisposizione ed approvazione della bozza di un nuovo Statuto, restando l’efficacia del provvedimento stesso subordinata al parere obbligatorio di tutti i portatori originari di interesse, previsti nello Statuto o Tavola di fondazione, i quali devono esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata formulazione del parere, nel termine fissato, assume valore di determinazione positiva.

3.   Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al competente Servizio dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il quale, nei successivi novanta giorni, per le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in fondazione o associazione, accerta la sussistenza dei requisiti e predispone l’atto della Giunta regionale concernente il nulla osta per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L.R. 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991), secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)) .

4.   Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in Fondazioni o Associazioni, risultante dall’atto di ricognizione di cui al comma 1, è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:

a)   mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;

b)  conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;

c)   indisponibilità dei beni destinati allo svolgimento delle attività statutarie;

d)  divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della Giunta regionale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, con esclusione di destinazione al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio;

e)   obbligo di devoluzione del patrimonio in favore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente, in caso di estinzione della Fondazione o Associazione per qualsiasi causa.

5.   I dipendenti delle Istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in Enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6.   La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza, pena la decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di esecutività del decreto del Presidente della Giunta regionale concernente la depubblicizzazione.

7.   L'Ente è tenuto a porre in essere tutte le forme previste dalla legge per portare a conoscenza del personale dipendente le intervenute variazioni nella natura giuridica.

8.   Per le Istituzioni riunite, raggruppate e concentrate, gli adempimenti previsti al comma 1 devono essere distintamente riferiti all’Ente raggruppante e a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o concentramento.

9.   Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà ed omogeneità, e di garantire efficacia, efficienza ed economicità nell'espletamento delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, razionalizzando ed ottimizzando gli interventi sul territorio, la Giunta regionale, nei centottanta giorni successivi al termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 1, determina la costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni che hanno verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento della natura pubblica.

10. Di norma, è prevista la costituzione di una sola ASP in ciascuna Provincia. In relazione alle esigenze e alle peculiarità del territorio, nonché alla necessità di assicurare una migliore erogazione dei servizi, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, ne costituisce un’altra per ciascuna Provincia, qualora sussista una diffusa presenza sul territorio stesso di un adeguato numero di Istituzioni riordinate, che siano in possesso di patrimoni il cui volume può assicurare globalmente, senza pregiudizio alcuno, l’ottimale svolgimento delle attività in entrambe le Aziende e che comunque non sia inferiore a € 5.000.000 (5 milioni di euro).

11. L'efficacia della norma di cui al comma 10 è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di apposito Regolamento attuativo.

12. Qualora in un ambito provinciale siano presenti Istituzioni riordinate che, per insufficiente consistenza patrimoniale e limitata diffusione territoriale, non consentono la costituzione ed il mantenimento della ASP di riferimento, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, dispone l’accorpamento delle Istituzioni stesse alla ASP di altra Provincia contigua.

Art. 5

(Norme di salvaguardia)

1.   Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazioni o Associazioni, non possono procedere all'ampliamento della dotazione organica né all'assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico.

2.   In deroga a quanto disposto dal comma 1, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13 e di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per effettive esigenze connesse con il regolare svolgimento delle attività statutarie, è consentita la modifica della dotazione organica limitatamente all'individuazione di eventuali profili professionali previsti da specifiche normative, ad invarianza di spesa rispetto a quella sostenuta nell’esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando, in ogni caso, la necessaria compatibilità con le disponibilità di bilancio.

3.   Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazione o Associazione, non possono procedere, anche in forma parziale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, né alla costituzione di diritti reali sugli stessi, né alla stipula di contratti di comodato e di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

4.   In via del tutto eccezionale ed in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentito il Comune interessato, può autorizzare alienazioni parziali di patrimonio, in caso di effettive esigenze connesse con il reperimento di risorse finanziarie, diversamente non ottenibili, da destinare ad urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale degli immobili direttamente utilizzati per le attività statutarie, la cui mancata esecuzione pregiudica la regolare erogazione dei servizi.

5.   Nell’ambito degli adempimenti di cui al comma 1 dell’art. 4, all'inventario da redigere all'atto della trasformazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 207/2001, deve essere allegato, anche se con esito negativo, il verbale di ricognizione concernente i livelli e i canoni enfiteutici, nonché gli atti di alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, di costituzione di diritti reali sugli stessi a favore di terzi, di stipula di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, disposti in violazione della pregressa normativa statale e regionale di salvaguardia.

Art. 6

(Estinzioni)

1.   Sono dichiarate estinte, a seguito di accertamento d'ufficio da parte del competente Servizio dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali, le Istituzioni che:

a)   entro il termine fissato, non hanno approvato o non risultano in grado di approvare il provvedimento di cui al comma 1 dell’art. 4;

b)  dispongono di un patrimonio e di risorse annualmente iscritte in bilancio assolutamente insufficienti per garantire il conseguimento dei fini statutari e la concreta erogazione dei servizi, che configurano oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari;

c)   risultano, da verifica sui rispettivi bilanci e conti consuntivi e su conforme dichiarazione del Comune, in situazione di evidente inattività statutaria, perdurante da oltre due anni;

d)  risultano aver esaurito le finalità statutarie e delle Tavole di fondazione, ovvero non sono più in grado di conseguirle;

e)   si trovano in situazioni di inattività o mancanza dell'organo ordinario di amministrazione e di oggettiva impossibilità della sua ricostituzione per inerzia o carenza dei soggetti portatori originari di interessi, statutariamente tenuti ad esprimere proprie rappresentanze.

2.   L'estinzione è disposta con provvedimento della Giunta regionale, che acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3.   L’estinzione, disposta per una delle cause di cui al comma 1, comporta il trasferimento delle situazioni giuridiche pregresse, del personale dipendente di ruolo e dei patrimoni, con vincolo di destinazione a finalità sociali, all'ASP territorialmente competente e, fino alla sua costituzione, al Comune o ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso le quali gli Enti perseguivano i fini istituzionali, con obbligo di successivo conferimento alla rispettiva ASP, nei termini e con le modalità previsti dalla presente legge.

4.   Fino alla costituzione delle ASP, il personale dipendente di ruolo delle Istituzioni estinte è temporaneamente assegnato, in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica, al Comune affidatario delle procedure di estinzione.

5.   Con il provvedimento di estinzione, tutti gli adempimenti di ricognizione previsti al comma 1 dell’art. 4 sono affidati, in qualità di organo liquidatore, al Sindaco pro tempore del Comune sede dell'Istituzione estinta, il quale è tenuto a concludere le relative procedure entro il termine di centoventi giorni dalla data di efficacia del provvedimento regionale di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di avvalersi, eventualmente, senza oneri a carico dell'Istituzione, di un suo delegato, nonché, per le implicazioni di natura tecnica, contabile e amministrativa, delle strutture organizzative del Comune stesso.

6.   Sono trasferite ai rispettivi Comuni, con obbligo di conferimento al patrimonio indisponibile dell'ASP territorialmente competente, le strutture destinate ad attività socio-assistenziali e socio-educative appartenenti ad Istituzioni infraregionali, aventi sede legale in altra regione, comprese quelle realizzate, in regime di convenzione, con impiego di fondi pubblici derivanti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive), originariamente destinate a funzioni socio-educative di competenza dei Comuni stessi e non più utilizzate né oggettivamente più utilizzabili per le primitive finalità, non sussistendo le condizioni che ne avevano determinato il rapporto di convenzione.

7.   Entro il termine previsto al comma 1 dell’art. 4, i Comuni accertano l’eventuale presenza sul proprio territorio delle strutture di cui al comma 6 e ne deliberano, con provvedimento di Consiglio, l’acquisizione al patrimonio. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione. Nei successivi trenta giorni, il provvedimento stesso è trasmesso, per gli ulteriori adempimenti, al competente Servizio dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali, nonché al Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare della Giunta regionale e, se costituita, alla ASP di riferimento.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE
DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 7

(Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)

1.   Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di seguito denominate ASP, costituite nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni caso, non meno di un terzo delle entrate di parte corrente alla realizzazione delle attività statutarie.

2.   Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le strutture organizzative delle IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attività, secondo l’originaria previsione degli scopi statutari, sostituendo l’acronimo IPAB con ASP.

3.   Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e locale degli interventi sociali e socio-sanitari, nell'ottica di un'organizzazione a rete dei servizi.

4.   Al fine di assicurare la migliore e la più razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell'espletamento delle attività, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, gli organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) nella forma dell'Istituzione, dell'Azienda speciale di servizi, anche consortile, o della società ovvero dell'associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall’Ente titolare, confluiscono nell’Azienda istituita a norma della presente legge. Entro il termine previsto al comma 1 dell’art. 4, i rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi è riservata, in seno all’Assemblea dell'ASP, la rappresentanza equivalente a tre membri, di cui una attribuita alla minoranza del Consiglio comunale.

5.   Le attività direttamente legate al raggiungimento degli scopi istituzionali, caratterizzanti la natura dell'Ente, devono essere gestite dall'Azienda in forma diretta o in convenzione con soggetti operanti in campo sociale, secondo la disciplina prevista nel Regolamento di organizzazione.

6.   I Comuni nel cui territorio non risultano presenti Istituzioni ed organismi da trasformare possono partecipare alla costituzione dell'ASP, con diritto alla relativa rappresentanza nell’Assemblea, assicurando il necessario apporto patrimoniale, secondo quanto previsto nello Statuto dell’Azienda stessa.

7.   I beni già trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all'Azienda, con diritto del Comune stesso alla rappresentanza nell’Assemblea equivalente a tre membri, di cui una attribuita alla minoranza del Consiglio comunale.

8.   All'Azienda possono partecipare, in qualità di soci, anche Enti e Fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica regolarmente riconosciuta, operanti in campo sociale, con obbligo di conferimento di risorse finanziarie e patrimoniali, secondo quanto previsto nello Statuto dell’Azienda stessa, a condizione che, in ogni caso, sussista la maggioranza pubblica dell'Azienda. Ad ognuno di essi spetta la relativa rappresentanza, equivalente ad un solo voto assembleare.

Art. 8

(Statuti e Regolamenti)

1.   Gli Statuti delle Aziende di cui alla presente legge disciplinano, sulla base della vigente normativa statale e regionale, le finalità, le modalità  organizzative  e gestionali, nonché l'elezione degli Organi di governo, assicurando il rispetto delle originarie volontà costitutive delle Istituzioni trasformate che hanno dato vita all’Azienda.

2.   Lo Statuto, elaborato secondo le linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale, determina, in particolare:

a)   la composizione, la durata in carica, le competenze e il funzionamento, nonché i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza degli Organi delle Aziende;

b)  i requisiti per ricoprire le cariche di amministratore delle Aziende.

3.   Lo Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione della ASP su conforme parere obbligatorio dell’Assemblea dei rappresentanti originari di interesse delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all’Azienda (ASP), nonché degli altri Enti ed organismi eventualmente aderenti all’Azienda stessa, a maggioranza degli aventi diritto, che rappresentino almeno i due terzi dei voti assembleari.

4.   Lo Statuto è omologato con provvedimento della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

5.   Le modifiche, variazioni ed integrazioni dello Statuto, anche conseguenti a nuove adesioni, sono approvate con le stesse modalità e nei termini di cui ai commi 3 e 4.

6.   I Consigli di Amministrazione delle ASP, in conformità alle linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale, adottano Regolamenti di organizzazione e di contabilità che in particolare individuano:

a)   le modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa;

b)  gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli Organi.

Art. 9

(Assemblea dei portatori di interesse)

1.   In ciascuna ASP è istituita l’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori originari di interessi previsti nelle Tavole di fondazione e negli Statuti delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all’Azienda e degli altri Enti e Soggetti eventualmente partecipanti all'Azienda stessa, ai sensi della presente legge.

2.   L'Assemblea è composta da tanti membri quante sono le rappresentanze attribuite ai portatori originari di interessi dalle Tavole di fondazione e dagli Statuti delle Istituzioni riordinate, ivi incluse quelle di competenza della Regione, precedentemente riservate ad Organi o Enti dello Stato, integrate da quelle relative ad altri organismi che partecipano all’Azienda.

3.   Qualora, in relazione alle previsioni statutarie di ciascuna delle Istituzioni partecipanti all’Azienda (ASP), uno stesso soggetto portatore di interessi, ivi compresa la Regione, abbia titolo ad esprimere una pluralità di rappresentanze, al soggetto medesimo spetta un solo rappresentante, al quale è attribuito un numero di voti assembleari corrispondente alla somma delle rappresentanze comunque ad esso riservate. Allorché, in base alla previsione statutaria di una IPAB, un Comune o la Provincia ha titolo ad esprimere più di due rappresentanze per la medesima IPAB, la designazione dei propri rappresentanti in seno all’Assemblea dell’ASP è limitata solo a due membri, di cui uno riservato alla minoranza del Consiglio comunale o provinciale, con attribuzione a ciascuno di essi di un numero di voti corrispondente alla somma delle rispettive rappresentanze comunque attribuite.

4.   Al Comune sede di Istituzione concentrata nell’ECA e da questi amministrata, è attribuita, in seno all’Assemblea, la rappresentanza equivalente a tre membri, di cui una riservata alla minoranza del Consiglio comunale. Nei Comuni capoluoghi di Provincia, le rappresentanze attribuite sono equivalenti a cinque membri, di cui due riservate alla minoranza del Consiglio comunale.

5.   L'Assemblea formula pareri in merito all’approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, dei Regolamenti e degli atti di straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio. Provvede, altresì, alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili riservati alla sua competenza.

6.   Per l’organizzazione della propria attività, l'Assemblea adotta un Regolamento ed elegge, tra i suoi membri, un Presidente con funzioni di coordinamento e di rappresentanza dell'Assemblea stessa.

7.   Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, il Presidente dell'Assemblea è scelto tra i componenti portatori di interesse designati dallo stesso Comune.

8.   L'Assemblea è formalmente costituita e, alla scadenza quinquennale, ricostituita, sulla base delle rappresentanze formulate dagli Enti designanti, con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

9.   La Giunta regionale provvede, altresì, sulla base di designazione da parte dei soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza, alla formale reintegrazione dell'Assemblea in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.

10. Ai componenti dell’Assemblea non spetta alcun compenso, essendo la funzione esercitata esclusivamente a titolo gratuito. Ad essi compete solo il rimborso delle spese per attività regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione.

Art. 10

(Organi)

1.   Sono Organi delle Aziende:

a)   il Presidente;

b)  il Consiglio di Amministrazione;

c)   il Collegio dei Revisori.

2.   Ai componenti degli Organi, per quanto riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e decadenza, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le disposizioni previste, per gli amministratori degli Enti locali, dal D.Lgs. 267/2000. In particolare, costituiscono incompatibilità con il mandato di componente degli Organi dell’Azienda le seguenti funzioni:

a)   presidente, assessore, consigliere o dipendente della Regione Abruzzo o di Ente dipendente dalla stessa;

b)  presidente, assessore, consigliere o dipendente di una delle Province dell’Abruzzo o di Ente dipendente dalle stesse;

c)   sindaco, assessore, consigliere comunale o dipendente del Comune o di Ente dipendente dal Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative ovvero del Comune partecipante all'Azienda stessa.

d)  amministratore o dipendente dell’Ente gestore dell’Ambito sociale ricompreso nel territorio dell’Azienda (ASP) stessa;

e)   amministratore o dirigente di Enti o Organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l’Azienda ovvero di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;

f)   amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Enti che ricevono dall’Azienda, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;

g)   coloro che intrattengono rapporti economici o professionali con l’Azienda;

h)   coloro che si trovano in altre situazioni di conflitto d’interesse con l’Azienda.

3.   I componenti degli Organi dell’Azienda non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 11

(Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione)

1.   Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da tre membri, dei quali:

a)   uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali;

b)  due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri componenti.

2.   Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, la designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera b) del comma 1, mediante proposta di distinte terne di soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 7 del presente articolo, è riservata esclusivamente ai rappresentanti del Comune medesimo in seno all' Assemblea dei portatori di interesse.

3.   Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, svolge le funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione dell'Azienda finalizzata al conseguimento degli scopi statutari, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, dotandosi di sistemi e strumenti di valutazione e verifica dei risultati. Provvede, altresì, alla nomina del Direttore e, su proposta di questi, dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative, previste quale articolazione funzionale dell’Azienda stessa.

4.   Con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, il Consiglio di Amministrazione è formalmente costituito e ricostituito, alla scadenza quinquennale e al venir meno del numero legale.

5.   La Giunta regionale provvede, altresì, alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.

6.   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dell'organo, ne coordina l'attività ed ha la rappresentanza legale dell'Azienda.

7.   I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di idonei titoli professionali e di adeguata esperienza in attività amministrativa, con particolare riguardo alla gestione di servizi e strutture sociali.

8.   Al Presidente dell’Azienda compete un'indennità annua lorda omnicomprensiva, determinata dal Regolamento di organizzazione dell’Azienda stessa, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità base spettante ai Direttori Generali delle Aziende USL dell’Abruzzo, ovvero non superiore al dieci per cento se la spesa annua di parte corrente dell’ultimo consuntivo dell’Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate è inferiore a tre milioni di euro, fatta salva la corresponsione dei rimborsi spese per attività regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione.

9.   A ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità annua lorda omnicomprensiva di importo pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente dell’Azienda.

Art. 12

(Il Collegio dei Revisori)

1.   Il Collegio dei Revisori, organo di revisione contabile dell’Azienda, è composto da tre membri, dei quali:

a)   uno, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali;

b)  due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse.

2.   Se la spesa annua di parte corrente dell’ultimo consuntivo dell’Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate è inferiore a tre milioni di euro, le attribuzioni e le funzioni del Collegio sono conferite ad un Revisore Contabile Unico, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali.

3.   I Revisori Contabili, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, esclusivamente per le funzioni di Presidente del collegio stesso o di Revisore unico, ovvero tra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti o nell’Albo dei ragionieri, sono nominati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della ASP e durano in carica un triennio, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4.   I Revisori contabili hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la deliberazione del conto consuntivo.

5.   Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al competente Servizio dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali.

6.   A ciascun componente del Collegio dei Revisori o al Revisore Contabile Unico spetta un compenso annuo lordo, determinato dal Regolamento di organizzazione dell’Azienda, di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità attribuita al Presidente dell’Azienda.

Art. 13

(Sede)

1.   Di norma, la sede dell’Azienda è fissata nella città capoluogo di Provincia, in una delle strutture appartenenti alle IPAB trasformate.

2.   Qualora in una Provincia sia istituita una seconda Azienda ovvero la città capoluogo sia priva di istituzioni che danno vita all’Azienda, la sede è individuata nel Comune in cui aveva sede l'IPAB trasformata ovvero nel Comune in cui è concentrato il maggior numero di Istituzioni riordinate, che dispongono di strutture idonee per tali finalità, tenuto conto anche della posizione centrale del Comune stesso rispetto al territorio di riferimento.

3.   Qualora ad una ASP partecipino, a norma dell’art. 4, comma 12, anche Istituzioni di altra Provincia, la sede dell’Azienda è individuata nella città capoluogo della Provincia nella quale confluiscono le Istituzioni stesse.

Art. 14

(Gestione dell’Azienda)

1.   Nell'ambito della propria autonomia, in relazione alle funzioni svolte in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, l’Azienda, con apposito Regolamento, organizza l’assetto gestionale funzionale, con possibilità di istituire, per ciascuna area di attività, una distinta struttura, la cui responsabilità, di norma, è affidata ad un dirigente.

2.   In sede di prima applicazione della presente legge, la responsabilità di strutture organizzative preesistenti e funzionanti può continuare ad essere affidata, per un periodo massimo di tre anni, a personale in servizio nell'Istituzione riordinata, in possesso di comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto nell'Istituzione stessa, per almeno un quinquennio, attività di coordinamento tecnico o amministrativo, in posizione funzionale corrispondente alla qualifica apicale di Segretario-Direttore di ruolo, ovvero a dipendenti di una delle Istituzioni medesime che abbiano conseguito una particolare qualificazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche.

3.   E' attribuita al Direttore la responsabilità dell'intera gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo dei procedimenti connessi con la realizzazione di programmi e progetti e dei relativi risultati.

4.   L'incarico di Direttore è conferito, per un periodo non superiore a quello della durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, ad una persona, scelta anche al di fuori della dotazione organica, in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a)   diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica nuovi ordinamenti;

b)  esperienza, almeno quinquennale, di direzione maturata in Enti, Aziende e Strutture pubbliche, in posizione dirigenziale o direttiva apicale.

5.   Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, eventualmente rinnovabile, il cui corrispettivo economico, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, non può superare il limite massimo fissato dal Regolamento di organizzazione dell’Azienda, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali.

6.   L'operato del Direttore, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi programmati, la realizzazione di progetti e il conseguimento dei relativi risultati, è soggetto a verifica, sulla base di strumenti valutativi e di controllo strategico definiti dal Regolamento.

7.   Il Consiglio di Amministrazione adotta, nei confronti del Direttore, i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro instaurato con il Direttore, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

8.   Le deliberazioni degli Organi di governo e gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione sono soggetti a pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio dell'Ente e del Comune sede dell'Azienda. Le determinazioni, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, sono rese pubbliche secondo quanto previsto nel Regolamento organico dell’Azienda.

Art. 15

(Personale dell’Azienda)

1.   Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. 207/2001, nonché dalle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13. Al personale dipendente delle Aziende si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene.

2.   Con apposito Regolamento, conforme alle linee guida definite con provvedimento della Giunta regionale, le Aziende disciplinano la materia del personale e determinano la dotazione organica delle strutture in cui vengono erogati i servizi, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento fatta salva, in ogni caso, la compatibilità con le disponibilità di bilancio.

3.   Fino all’approvazione della dotazione organica di cui al comma 2, le Aziende non possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, dovendo utilizzare prioritariamente il personale, comunque in servizio, delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all’Azienda stessa.

4.   In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino all’approvazione del Regolamento di cui al comma 2, le eventuali carenze di personale, connesse con effettive esigenze di assicurare il regolare svolgimento delle attività statutarie, possono essere superate mediante specifiche selezioni, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5, fatta salva, in ogni caso la compatibilità con le disponibilità di bilancio.

Art. 16

(Patrimonio dell’Azienda)

1.   Il patrimonio dell'Azienda è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi ed attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti dalle Istituzioni in sede di trasformazione, risultanti dagli atti di ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 4, nonché da ogni altro apporto di Enti ed organismi partecipanti all'Azienda stessa, ivi compresi tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2.   Nell'ambito della propria autonomia, l’Azienda esercita la gestione del patrimonio, in conformità alle disposizioni del relativo Regolamento, alle direttive regionali in materia ed alle previsioni dell'art. 13 del D.Lgs. 207/2001, tenuto conto dei seguenti principi:

a)   mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli Statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate, esclusivamente per finalità sociali;

b)  conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico, dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;

c)   indisponibilità dei beni destinati prevalentemente allo svolgimento delle attività statutarie ed all'erogazione dei servizi.

3.   L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditività e la resa economica annua, su conforme parere obbligatorio dell’Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, attuato anche con operazioni a valenza pluriennale, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, pena la nullità.

Art. 17

(Contabilità dell’Azienda)

1.   In materia di contabilità, l’Azienda adotta propri Regolamenti sulla base dei criteri generali di gestione economico-finanziaria e patrimoniale, coerenti con i principi fissati dal codice civile che, inoltre, prevedono:

a)   l'adozione, entro il termine del 31 dicembre, e comunque entro la stessa data prevista per gli Enti Locali, del bilancio economico pluriennale di previsione e del bilancio preventivo economico-finanziario annuale relativo all'esercizio successivo;

b)  la redazione del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto economico generale, nota integrativa di cui all'art. 2427 del codice civile e relazione sull'attività gestionale), con le osservazioni dell'organo di revisione contabile;

c)   le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

d)  la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

e)   l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e di responsabilità;

f)   il piano di valorizzazione e miglioramento del patrimonio, di cui al comma 3 dell’art. 16.

2.   I Regolamenti in materia contabile devono in ogni caso uniformarsi al dettato dell'art. 14 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Art. 18

(Controllo e vigilanza sulle Aziende)

1.   E’ attribuito al competente Servizio dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali l’esercizio delle funzioni in materia di vigilanza sugli Organi e sull'amministrazione delle Aziende e di controllo di qualità sui servizi dalle stesse erogati, in riferimento anche all'applicazione degli standard previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi del D.M. 24 maggio 2001, n. 308.

2.   In relazione alle competenze di cui al comma 1, il Servizio regionale può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti tesi a verificare che:

a)   lo svolgimento delle attività sia coerente con i fini statutari;

b)  la gestione contabile e amministrativa, attuata secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, rispetti la previsione dello Statuto e dei Regolamenti;

c)   non sussistano situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o cointeressenza nell'assetto giuridico e istituzionale, e comunque non si versi in situazioni di organo scaduto o decaduto;

d)  i servizi gestiti dall'Azienda assicurino la costante erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse, anche attraverso il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dalla vigente normativa.

3.   Tutte le deliberazioni e determinazioni adottate dall’Azienda devono essere accessibili sul sito internet aziendale entro 5 giorni dall’adozione.

Art. 19

(Potere sostitutivo)

1.   Qualora si ravvisino profili di gravi violazioni di legge, di Statuto, di Regolamento, o di gravi irregolarità contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, che ne pregiudichino il corretto e regolare funzionamento, nonché di irregolare costituzione o ricostituzione degli Organi di governo, il competente Servizio dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali, con apposita comunicazione, assegna il termine di giorni 15 per fornire chiarimenti in merito, per rimuovere le cause che hanno dato luogo all'irregolarità e per ricondurre tempestivamente la situazione alla normalità.

2.   Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ovvero ritenuta impraticabile ogni altra soluzione per ricondurre a normalità la situazione dell'Azienda, ivi inclusa l’eventuale nomina di un Commissario ad acta, con provvedimento della Giunta regionale, si procede allo scioglimento degli Organi di governo dell'Azienda stessa, nominando in loro sostituzione, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali per un periodo non superiore a sei mesi, un Commissario Straordinario regionale, in possesso di adeguata professionalità.

3.   Al Commissario Straordinario regionale sono attribuiti tutti i poteri dei disciolti Organi di governo, fatti salvi gli ulteriori adempimenti contenuti nel provvedimento di nomina.

4.   Il Commissario Straordinario è tenuto a relazionare periodicamente al competente Servizio dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali sullo stato di attuazione degli adempimenti prescritti con il provvedimento di nomina.

5.   Al Commissario Straordinario, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, è corrisposta un'indennità equivalente a quella spettante al Presidente dell’Azienda.

6.   In caso di omissioni o irregolarità contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, che non comportano lo scioglimento degli Organi di governo dell’Azienda, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, al fine di ripristinare le condizioni di normalità nella conduzione dell’Azienda stessa, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, si provvede, in via sostitutiva, alla nomina di un Commissario ad acta, da individuare, di norma, tra dirigenti e funzionari regionali in possesso di specifiche conoscenze in materia.

7.   Con il provvedimento di nomina del Commissario ad acta sono definiti i tempi operativi e le modalità di attuazione degli adempimenti, nonché il trattamento economico spettante, secondo la vigente normativa, con oneri a carico dell’Azienda inottemperante.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

(Abrogazioni)

1.   Dall'entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a)   L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 recante "Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) aventi sede ed operanti nel territorio regionale";

b)  L.R. 29 novembre 1999, n. 125 recante "Interventi per l'attivazione di R.S.A. pubbliche";

c)   L.R. 18 marzo 1995, n. 13 recante" Disposizioni in materia di nomina dei Commissari e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)".

Art. 21

(Norme finali e transitorie)

1.   Ai processi di trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in soggetti di diritto privato attuati ai sensi della presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali e i benefici previsti dal D.Lgs. 207/2001.

2.   In sede di prima applicazione della presente legge, e fino al completamento del riordino del sistema delle Istituzioni, ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali previgenti, in quanto non contrastanti con i principi generali in materia, dettati dalla legge 328/2000, e dal D.Lgs. 207/2001, e con le disposizioni della presente legge.

3.   Nel periodo transitorio e fino alla costituzione delle ASP, non è consentito porre in essere rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi di durata superiore ad un anno.

4.   Fino al completamento del riordino delle Istituzioni, ai sensi della presente legge, restano erogabili, con le stesse procedure in atto, in relazione alle previsioni di stanziamento disposte con le relative leggi finanziarie regionali nei corrispondenti bilanci annuali, le agevolazioni ed i contributi in favore delle Istituzioni stesse, già previsti dalle LL.RR. 110/1998 e 125/1999.

5.   L’entrata in vigore della presente legge comporta l’automatica decadenza degli Organi di amministrazione, monocratici e collegiali, comunque denominati, di tutte le Istituzioni, regolarmente in carica e ricostituiti a norma delle vigenti disposizioni regionali e statutarie, nonché dei corrispondenti Organi di revisione contabile precedentemente incaricati ai sensi della L.R. 125/1999.

6.   Nelle more della costituzione delle Aziende, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento delle attività istituzionali, nonché la puntuale e conforme esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell’art. 4, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti, affida ad un “Organismo Straordinario” la provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale, ovvero in un ambito territoriale costituito da più Province, restando separati e distinti i rispettivi patrimoni, le finalità statutarie e le gestioni contabili.

7.   L’Organismo Straordinario, al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di amministrazione di ciascuna Istituzione, è nominato per la durata di un anno e comunque fino alla completa realizzazione del riordino delle Istituzioni interessate, che danno vita nel territorio di riferimento all’Azienda prevista dalla presente legge.

8.   Ciascun Organismo Straordinario è composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il provvedimento di nomina definisce il trattamento economico spettante ai componenti dell’Organismo Straordinario, nella misura massima prevista dall’art. 11, con oneri a carico dei bilanci di tutte le Istituzioni amministrate, ciascuna in proporzione diretta all’entità del totale della spesa di parte corrente risultante dal conto consuntivo riferito al precedente esercizio.

9.   Per l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell’art. 4, nelle Istituzioni soggette a riordino prive o con insufficienti strutture burocratiche, l’Organismo Straordinario si avvale, senza oneri a carico delle IPAB stesse, delle strutture organizzative dei Comuni nei quali ciascuna Istituzione ha sede o svolge attività statutaria.

10. Nelle Istituzioni prive di una propria organizzazione burocratico-amministrativa, che risultano soggetti attuatori di iniziative progettuali riferite ad opere sociali ammesse a finanziamento statale e regionale attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ – Promozione Sociale), al fine di assicurare la continuità degli adempimenti connessi con la realizzazione e la messa in funzione delle relative strutture, l’Organismo Straordinario si avvale, in via transitoria, fino alla conclusione dei lavori e, comunque, al massimo fino alla costituzione dell’ASP, della collaborazione del legale rappresentante della IPAB beneficiaria del finanziamento, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel caso in cui la responsabilità delle attività e delle procedure tecnico-amministrative afferenti al progetto stesso non siano state affidate o delegate agli uffici dei rispettivi Comuni.

11. I Comuni sono tenuti a fornire, in ogni caso, senza oneri, attraverso le proprie strutture organizzative, la necessaria collaborazione e quanto occorrente per l’espletamento delle attività di ricognizione e degli adempimenti di cui al comma 1 dell’art. 4.

12. In via transitoria e fino alla costituzione dell’Azienda, per ciascun ambito provinciale, ovvero in un territorio costituito da più Province, contestualmente alla nomina dell’Organismo Straordinario di gestione, la Giunta regionale incarica un Collegio dei Revisori, a cui è affidata la revisione economico-contabile di tutte le Istituzioni ricomprese nell’ambito territoriale medesimo, in sostituzione dei precedenti Organi unici di revisione nominati ai sensi della L.R. 125/1999.

13. La composizione, le funzioni e le attribuzioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dall’art. 12. Il trattamento economico di ciascun Revisore è definito con il provvedimento di nomina, nella misura massima del venti per cento del compenso spettante al Presidente dell’Organismo Straordinario, con oneri a carico dei bilanci di tutte le Istituzioni soggette a revisione, ciascuna in proporzione diretta all’entità del totale della spesa di parte corrente risultante dal conto consuntivo riferito al precedente esercizio.

14. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000, nonché alla legge 328/2000, al D.Lgs. 207/2001, al D.M. 24 maggio 2001, n. 308, ed alle altre norme in materia.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 24 Giugno 2011

IL PRESIDENTE

giovanni chiodi