La giunta regionale

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ;

Vista la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la quale sono stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)”;

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2008) 701 del 15/02/2008, ha approvato il Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001) successivamente modificato ed approvato con Decisione C(2009) 10341 del 17/12/2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Vista la successiva D.G.R. n. 787 del 21/12/2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C(2009) 10341 del 17/12/2009 con la quale sono state approvate le variazioni apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Vista la D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 di approvazione del bando pubblico per l’attivazione della Misura 3.1.1 “Diversificazione verso attività non agricole” Azione 1: “Investimenti in azienda per attività agrituristica”;

Visti i nuovi Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 21/12/2010 per la Misura 3.1.1. Azione 1;

Vista la D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 con la quale si è proceduto all’approvazione dell’Allegato 1: modifiche al bando pubblico per l’attivazione della Misura 3.1.1 “Diversificazione verso attività non agricole” Azione 1: “Investimenti in azienda per attività agrituristica” a seguito dell’approvazione dei nuovi criteri di selezione da parte del comitato di sorveglianza del P.S.R. in data 21/12/2010;

Vista la D.G.R. n. 1035 del 29/10/2007 con la quale sono state date disposizioni per la presentazione delle “domande di adesione” e predisposizione del “bando condizionato”;

Vista la D.G.R n. 414 del 03/08/2009 con le quali sono state date ulteriori disposizioni per la presentazione delle domande di preadesione estendendo le condizioni poste dalla D.G.R. 1035 del 29/10/2007 anche alla Mis. 311;

Tenuto conto che le sopracitate deliberazioni n. 1035 del 29/10/2007 e 414 del 03/08/2009 stabiliscono che le domande di preadesione potranno essere finanziate solo se istruite positivamente e collocate in posizioni utile nelle graduatorie di ammissibilità ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie;

Dato atto che la presentazione della “domande di adesione”, ai sensi delle sopracitate deliberazioni n. 1035 del 29/10/2007 e 414 del 03/08/2009, non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario da parte della Regione nei confronti dei potenziali beneficiari;

Considerato che le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla misura 3.1.1. si fondano sul principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario;

Ritenuto opportuno, pertanto ammettere a finanziamento solo gli interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto o di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. 414 del 03/08/2009, e quindi procedere all’integrazione del comma 1 dell’articolo 9 e del comma 2 dell’articolo 22 del bando approvato con D.G.R. n. 68 del 20/02/2011 limitando la contribuzione alle spese sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di preadesione;”

Ritenuto opportuno, inoltre, procedere a rettifiche dell’allegato sopraccitato causate da meri errori materiali;

Viste le rettifiche ed integrazioni all’Allegato 1 della D.G.R. n. 68 del 07 febbraio 2011 predisposte dal Dirigente competente per misura (Allegato A) e riportate nel nuovo testo che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 (Allegato B);

Ritenuto opportuno, procedere all’approvazione delle rettifiche ed integrazioni all’Allegato 1 della D.G.R. n. 68 del 07 febbraio 2011 come previsto nell’Allegato A della presente deliberazione (Allegato A) e riportate nel nuovo testo che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 (Allegato B) ;

Dato atto che il Dirigente dei Servizio Interventi Strutturali e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente provvedimento;

Vista inoltre la L.R. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto esposto in premessa di approvare:

1.   le rettifiche ed integrazioni all’Allegato 1 della D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 Bando pubblico per l’attuazione della Misura 3.1.1 – “Diversificazione verso attività non agricole” Azione 1: Investimenti in azienda per attività agrituristica”, come previsto nell’Allegato A della presente;

2.   di approvare il testo con le rettifiche ed integrazioni che costituisce parte integrante alla presente deliberazione (Allegato B);

3.   di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-    Allegato A composto da n. 2 facciate.

-    Allegato B composto da n. 27 facciate.

5.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo;

6.   considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è definitivo e avverso il medesimo è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.A., il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seguono Allegati


Allegato A

 

 

REGOLAMENTO (CE) N. 1698/05

 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Regione Abruzzo

 

 

MISURA 3.1.1 

Diversificazione verso attività non agricole

 

Azione 1

Investimenti in azienda per l’attività agrituristica

 

Rettifiche ed integrazioni all’Allegato 1

della D.G.R. n. 68 del 07/02/2011

                                                                              

In corsivo grassetto le parti rettificate o integrate

 

 

 

Articolo 7

(Requisiti di ammissibilità)

 

Il comma 6 è così rettificato:

 

6. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto ad esclusione di quanto previsto dal 1° trattino del comma 3 – art. 7 del presente bando.

 

Articolo 9

(Domanda di aiuto)

Il comma 1 è così integrato:

1. Gli investimenti devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione di quelli che riguardano le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 414 del 03/08/09, con opere realizzate anche parzialmente, e limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di preadesione.

 

Articolo 12

(Errori palesi)

 

Il terzo trattino del comma 3 è così rettificato:

-      mancata presentazione di uno dei documenti essenziali (lettere: a, c, d, e, f, g, h, i, j, k e l del comma 1 del precedente articolo).

 

Articolo 22

(Decorrenza per l’ammissibilità delle spese)

 

Il comma 2 è così integrato :

 

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione di quelli che riguardano le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 414 del 03/08/09, con opere realizzate anche parzialmente, e limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di preadesione.

 

    Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio


 

 

Allegato B

 

 

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,

FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

 

 

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI (S.I.S.)

Ufficio Agriturismo e Politiche Giovanili

 

 

FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Regione Abruzzo

 

 

MISURA 3.1.1 

Diversificazione verso attività non agricole

 

Azione 1

Investimenti in azienda per l’attività agrituristica

 

 

 

 

                                                                              

In corsivo grassetto le parti rettificate o integrate

 

 

 

MISURA 3.1.1

Diversificazione verso attività non agricole

 

Azione 1

Investimenti in azienda per l’attività agrituristica

 

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

APPROVATE CON D.G.R N° 438 del 31/05/2010

 MODIFICATE con D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI DI SELEZIONE DA PARTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL P.S.R. IN DATA 21/12/2010

 

In corsivo grassetto le parti modificate

 

 

PARTE I

 FINALITA’

 

Articolo 1

(Premessa)

 

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’aiuto in attuazione della Misura 3.1.1 – “Diversificazione verso attività non agricole” - Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo (di seguito P.S.R.) di cui al Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2008) 701 del 15/02/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) Speciale n.  32 del 16/04/08 e modificato con Decisione della Commissione Europea n. C(2009)10341 del  17/12/2009.

 

Articolo 2

(Obiettivi)

 

1. Il presente bando è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Misura 3.1.1 Azione 1 del P.S.R.

 

2. L’azione contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell’obiettivo specifico “Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali” attraverso il sostegno di investimenti volti a favorire il miglioramento delle strutture rurali, la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati. In questo modo essa contribuisce indirettamente all’obiettivo specifico “Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni” in quanto favorisce la vitalità del tessuto socio-economico rurale e frena la tendenza allo spopolamento.

 

PARTE II

 

AZIONI, TERRITORI E SOGGETTI INTERESSATI

 

Articolo 3

(Azioni interessate)

 

1.      Il presente bando da attuazione alla linea d’Azione 1 prevista dalla Misura 3.1.1 del P.S.R.

 

2. La linea d’Azione 1 della Misura 3.1.1 del P.S.R. prevede investimenti in azienda agricola dedicati all’attività agrituristica, comprendenti la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di fabbricati già a servizio dell’azienda agricola al fine di realizzare ed allestire con arredi:

-        alloggi agrituristici, punti di ristoro agrituristico;

-        la realizzazione di piazzole di sosta per caravan e camper;

-        l’abbattimento delle barriere architettoniche;

-        la sistemazione di spazi esterni all’azienda agrituristica (parcheggi autovetture, giardini, illuminazione, sistemazione viabilità aziendale) al fine di facilitare la fruizione da parte degli ospiti  alloggiati;

-        laboratori polifunzionali, dispense, locali per la degustazione dei prodotti aziendali offerti ai visitatori;

-        lo sviluppo di attività didattiche, culturali, sportive, ricreative, di artigianato rurale non agricolo, escursionistiche, di ippoturismo, svolte nel mondo rurale a favore, anche, di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani.

 

 

Articolo 4

(Ambito territoriale di intervento)

 

1. L’azione sarà applicata prioritariamente nelle Macroaree C e D. La Macroarea A è esclusa dall’accesso ai benefici.

 

Articolo 5

(Soggetti beneficiari)

 

Nelle more dell’approvazione delle proposte di modifica alla scheda del P.S.R. relativa alla Misura 3.1.1. azione 1, in relazione ai beneficiari, da parte della Commissione Europea, i soggetti beneficiari sono:

-        Gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, nella forma di impresa agricola singola o associata.

I soggetti beneficiari devono, al momento della richiesta, essere in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi della L.R. n. 5 del 18/02/2010 (che ha modificato la L.R. 32/94).

 

Articolo 6

(Affidabilità del soggetto beneficiario)

 

1. In applicazione dell’articolo 24, comma 2 lettera e) del Regolamento (UE) n. 65/2011 sono considerate inammissibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.

 

2. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore.

 

Articolo 7

(Requisiti di ammissibilità)

 

1. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

-        certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciato ai sensi della L.R. n. 5 del 18/02/2010, oppure essere in possesso dell'attestato provvisorio di cui all'art. 2 della L.R. n. 12/98;

-        essere titolari di partita I.V.A.;

-        essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;

-        essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali;

-        essere proprietari o affittuari dell’immobile su cui si realizza l’intervento. Nel caso di affitto, il relativo contratto dovrà prevedere una durata compatibile con i vincoli di destinazione d’uso ovvero 10 anni per investimenti strutturali e 5 per gli altri investimenti dalla data dell’accertamento di avvenuta esecuzione delle opere effettuato dalla Regione;

-        non essere soggetto inaffidabile ai sensi del precedente articolo 6;

 

2. L’impresa oggetto dell’investimento non deve rientrare tra le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

 

3. Il richiedente, inoltre, deve:

-        dimostrare, al momento della concessione, di essere in possesso di tutti i necessari pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell’iniziativa progettuale che deve essere, pertanto, “immediatamente cantierabile” ovvero essere nelle condizioni di consentire l’immediato avvio dei lavori;

-        dimostrare che l’investimento proposto comporta la diversificazione aziendale.

 

4. Il piano degli investimenti per il quale si richiede il finanziamento deve essere coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dalla Misura 3.1.1 Azione 1 del P.S.R., con la Legge n. 96/06 e la  L.R. n. 32/94 e successive modifiche e integrazioni.

 

5. La costituzione del fascicolo aziendale di cui all’art. 8 del presente bando ed il relativo aggiornamento sono requisiti obbligatori per l’accesso agli aiuti previsti dal presente bando.

 

6. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto ad esclusione di quanto previsto dal 1° trattino del comma 3 – art. 7 del presente bando.

 

 

PARTE III

 

PROCEDURE PER L’ACCESSO AGLI AIUTI

 

Articolo 8

(Fascicolo aziendale)

 

1. I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503 conformemente a quanto stabilito dalla  circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. A.C.I.U.2005.210 del 20/04/2005 “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – Elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori” e successive integrazioni e variazioni.

In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l’aggiornamento non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo. Pertanto la costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento sono requisiti obbligatori per l’accesso ai contributi previsti dal presente bando.

2. In assenza di fascicolo aziendale non si potrà procedere alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento di cui ai successivi articoli.

 

Articolo 9

(Domanda di aiuto)

 

1. Gli investimenti devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione di quelli che riguardano le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 414 del 03/08/09, con opere realizzate anche parzialmente, e limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di preadesione.

 

2. Le domande di aiuto, su incarico del soggetto beneficiario, devono essere compilate attingendo le informazioni (in sola lettura) dal fascicolo aziendale per il tramite di tutti i soggetti abilitati dalla Regione all’accesso al portale S.I.A.N.

Le stesse vanno inoltrate all’A.G.E.A., dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) della Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio Interventi Strutturali (S.I.S.), di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, per una durata continuativa di novanta giorni, utilizzando il portale  S.I.A.N.

Entro 10 (dieci) giorni continuativi dalla data dell’inoltro tramite il portale S.I.A.N. le domande, sottoscritte dal beneficiario e corredate della documentazione di cui all’art. 11 del presente bando, vanno presentate ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (S.I.P.A.) competenti per territorio sulla base della localizzazione dell’intervento prevalente.

Comporta l’automatica decadenza della domanda di aiuto sia il mancato rispetto dei termini suddetti che l’incompleta presentazione della documentazione di cui all’art. 11 fatte salve le possibili integrazioni previste dallo stesso articolo.

3. Indirizzi dei Servizi Provinciali dell’Agricoltura:

S.I.P.A.  di L’Aquila  Via  Salaria Antica Est, 27 Pal B2     67100 L’AQUILA      tel.  0862   364280

S.I.P.A.  di Teramo    Via  Cerulli Irelli, 17                          64100 TERAMO        tel.  0861   245946

S.I.P.A.  di Pescara    Via  G. Valerio Catullo, 17                65126 PESCARA       tel.    085  7672911

S.I.P.A.  di Chieti       Via  Asinio Herio, 75                        66100 CHIETI            tel.  0871   345432

 

Articolo 10

(Concessione dei contributi)

 

1. Successivamente al termine di presentazione delle domande di aiuto in forma cartacea, i S.I.P.A., previa registrazione al protocollo, procederanno all’individuazione dei responsabili del procedimento delle domande stesse per la valutazione di ammissibilità. Di tanto sarà data espressa comunicazione al soggetto beneficiario ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

 

2. In considerazione delle numero di domande pervenute saranno definiti i termini per l’istruttoria di ammissibilità e attribuzione punteggio. Il suddetto termine non potrà superare il trimestre successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande di aiuto. Presso ogni S.I.P.A. verrà effettuata l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande pervenute con la quale si verificherà la ricevibilità, l’ammissibilità, l’attribuzione del punteggio spettante e si procederà alla definizione del quadro economico concedibile, della percentuale contributiva e del relativo contributo. L’istruttoria tecnico amministrativa delle singole richieste è affidata ad un dipendente del S.I.P.A. competente per territorio.

Le risultanze del verbale istruttorio con esito positivo, con esito positivo parziale  o con esito negativo  saranno comunicate in duplice copia, con raccomandata A.R., alle ditte richiedenti. Le ditte con esito positivo restituiranno una copia firmata per accettazione.

Le ditte, in caso di difformità tra la domanda di aiuto e l’esito dell’istruttoria, avranno la possibilità di presentare controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni continuativi dalla data di ricezione oppure restituiranno una copia firmata per accettazione.

I  S.I.P.A. entro il termine 15 giorni  continuativi successivi alla richiesta di riesame procederanno ad un’ulteriore istruttoria della domanda di aiuto.

A conclusione dell’istruttoria di ammissibilità si procederà all’approvazione con Determina Dirigenziale (D.D.) degli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili con le motivazioni di esclusione.

 

3. Il S.I.S., entro i successivi 15 continuativi giorni dalla ricezione delle determinazioni dei S.I.P.A. di approvazione degli elenchi provinciali, redigerà la graduatoria regionale delle domande ammissibili e predisporrà l’elenco regionale delle domande non ammissibili con le relative motivazioni di esclusione.

 

4. Il S.I.S. con Determinazione Dirigenziale (D.D.) procederà all’approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili e l’elenco regionale delle domande non ammissibili con le motivazione di esclusione.

 

5. Con lo stesso provvedimento il S.I.S., sulla base della graduatoria regionale, individuerà e redigerà l’elenco delle domande finanziabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all’art. 28 del presente bando.

 

6. Nell’impossibilità di finanziare totalmente l’ultima pratica utile in graduatoria si procederà al suo finanziamento parziale, qualora le risorse residue non siano inferiori a 10.000,00 euro, a seguito di espressa volontà del beneficiario a realizzare l’opera con il contributo ridotto. Le eventuali economie derivanti dal non utilizzo delle somme disponibili, da rinunce o da revoche potranno essere utilizzate per integrare il contributo concesso all’ultima pratica in graduatoria o per lo scorrimento della graduatoria stessa qualora ciò sia compatibile con i tempi di attuazione del P.S.R.

 

7. Il S.I.S. invierà la determinazione ai S.I.P.A. per la concessione dei singoli provvedimenti e al B.U.R.A. per la pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili, dell’elenco di quelle finanziabili e dell’elenco delle domande non ammissibili. Tale pubblicazione varrà quale notifica per le ditte inserite positivamente nella graduatoria regionale e per quelle inserite nell’elenco delle domande non ammissibili con le motivazioni di esclusione ai fini della decorrenza dei termini per gli eventuali ricorsi giurisdizionali.

I S.I.P.A. prima di procedere alla concessione dei benefici acquisiranno tutti gli eventuali  pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell’iniziativa progettuale unitamente alle altre documentazioni integrative previste dall’art. 11.

Entro un mese dall’approvazione della graduatoria regionale i S.I.P.A. provvederanno con D.D. alla  concessione dei singoli benefici che conterranno, tra l’altro, il quadro economico dell’intervento, la percentuale contributiva ed il contributo concesso, la contabilità revisionata, le norme e le prescrizioni di carattere generale.

Il provvedimento sarà comunicato con raccomandata A.R. al beneficiario contestualmente allo schema per la polizza fidejussoria necessaria per l’erogazione dell’anticipazione con l’elenco dei soggetti autorizzati al rilascio delle polizze stesse.

I S.I.P.A. comunicheranno l’avvenuta concessione al Servizio competente dei controlli e comunicheranno i dati di monitoraggio fisico e finanziario al S.I.S.

 

8. Dalla data di ricezione di notifica della concessione decorreranno i termini per l’esecuzione degli interventi da parte del beneficiario.

I lavori dovranno essere ultimati, con l’acquisizione di ogni necessaria autorizzazione, fatturati e pagati con le modalità previste dal presente bando entro 18 mesi dalla data di ricezione della notifica per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere edili e entro 6 mesi per gli interventi che non prevedono opere edili.

 

Articolo 11

(Documentazione)

 

1. I soggetti richiedenti dovranno presentare a corredo della domanda di aiuto la documentazione di seguito elencata:

a.       copia della domanda trasmessa all’A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

b.      indice dei documenti trasmessi;

c.       scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503);

d.      relazione tecnica, secondo la modulistica allegata al presente bando, con la quale si riporta la situazione aziendale rilevata dal fascicolo aziendale e riferita ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Per le aziende di nuova costituzione (ex novo) la situazione terrà conto dell’ordinamento produttivo aziendale al momento della presentazione della domanda;

e.       contabilità preventiva delle opere che comprenda le opere a misura e a preventivo nonché le spese generali;

f.        elaborati progettuali che saranno allegati al permesso di costruire, al provvedimento conclusivo o alla D.I.A. e tavole progettuali quotate riportanti le opere edili, il layout e la descrizione dei processi produttivi, gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc. Per i progetti che prevedano opere di ristrutturazione, allegare anche i disegni quotati riferiti alla situazione prima dell’intervento;

g.       autodichiarazione di impegno alla conduzione dell’azienda agricola e dell’attività agrituristica oggetto dell’intervento per un  periodo pari almeno al  vincolo degli investimenti a partire dalla data dell’accertamento dell’avvenuta esecuzione delle opere e a non apportare modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati;

h.       autodichiarazione di impegno a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le macchine, i macchinari e le attrezzature, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento;

i.         autodichiarazione di non aver beneficiato, per gli investimenti oggetto della domanda di aiuto, di altri contributi comunitari, nazionali, regionali o comunque pubblici;

j.        autodichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis nell’ultimo triennio o, qualora ne avesse beneficiato, dello strumento finanziario e dell’ammontare del contributo ricevuto;

k.      per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre apposita deliberazione dell’organo competente con la quale:

-        si richiamano l’atto costitutivo e/o lo statuto nonché gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

-        si approva il progetto;

-        si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari;

l.         autodichiarazione di essere in regola con gli obblighi assistenziali e previdenziali o di non averne l’obbligo;

 

Inoltre prima dell’adozione del provvedimento di concessione i soggetti inseriti nell’Elenco regionale ditte finanziabili dovranno presentare, entro 30 (trenta) giorni continuativi a quello di pubblicazione sul B.U.R.A. e comunque entro e non oltre la data ultima della concessione individuale, a seguito della richiesta da parte del S.I.P.A. competente, la seguente documentazione integrativa:

a)            Per gli interventi di edilizia:

-        permesso di costruire, provvedimento conclusivo o Denuncia di Inizio Attività (D.I.A. o Super D.I.A.);

-        autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori che sono trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. e che l’ente non ha interrotto i termini per l’inizio effettivo dei lavori;

-        attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell’art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;

-        parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;

-        dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l’opera non è soggetta alla normativa antincendio;

b)            Per gli interventi di risparmio energetico:

-        relazione tecnica a firma del richiedente e del tecnico progettista con la quale si descrive l'intervento che si intende realizzare e si documenta il dimensionamento dell’impianto rispetto ai fabbisogni aziendali compresa l’abitazione;

-        autodichiarazione del progettista in merito alla coerenza dell’investimento con  il piano regionale energetico e con quello relativo all’uso dell’energia da fonti rinnovabili, con il programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse e con tutte le altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;

-        schema dell’impianto da realizzare;

c)            certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;

d)            Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che attesti il rispetto degli obblighi assistenziali e previdenziali.

e)            per le aziende non assuntrici di manodopera “Certificazione di regolarità contributiva” rilasciata dall’I.N.P.S.

 

2. Gli elaborati progettuali e la relazione tecnica indicati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici e dalla ditta richiedente.

 

3. La documentazione a corredo della domanda e quella presentata prima della concessione del contributo  deve essere in corso di validità alla data di presentazione degli stessi.

 

4. I documenti elencati nel presente articolo sono ritenuti essenziali e pertanto la mancata presentazione degli stessi nei termini stabiliti dal presente bando comporta l’automatica inammissibilità della domanda di aiuto.

Articolo 12

(Errori palesi)

 

1.      Le domande di aiuto possono essere modificate,  dopo la presentazione, in caso di errori palesi.

 

2.      Si considerano palesi i seguenti errori:

-        errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli indicati al successivo comma 3;

-        incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli indicati al successivo comma 3.

 

3.      Non sono considerati errori palesi :

-        mancata indicazione del CUAA;

-        mancata apposizione della firma del richiedente sulla copia cartacea della domanda di aiuto;

-        mancata presentazione di uno dei documenti essenziali (lettere: a, c, d, e, f, g, h, i, j, k e l del comma 1 del precedente articolo).

4. Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 10 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda cartacea al S.I.P.A. competente per territorio.

 

Articolo 13

(Criteri per la selezione delle domande di aiuto)

 

Al fine di garantire la priorità per l’accesso alla misura delle macroaree C e D, prescritta dal Programma, saranno stilate 2 graduatorie, una per le domande di contributo per interventi nelle zone C e D e l’altra per quelle nelle zone B. Le domande presenti in questo secondo elenco saranno considerate ammissibili a finanziamento solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D.

 

Le imprese beneficiarie in grado di dimostrare di aver coltivato nel triennio 2007/2009 almeno per un anno tabacco, e che si impegnano a non coltivarlo più, anche se ubicate in zona B, vengono inserite nella graduatoria per le domande ad investimento delle aree C e D.

 

Criteri localizzativi:

-              Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con vincoli ambientali

Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati                             punti    10

 

Criteri Soggettivi:

 

Beneficiari

 

-      Insediati come Giovani imprenditori singoli ed associati con la Misura 112

punti 20

-      Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) singoli ed associati e, limitatamente ai giovani beneficiari della Misura “B” del P.S.R. 2000/06 negli anni 2005 e nel 2006, in possesso di attestato IAP provvisorio

punti 15

-      in grado di dimostrare di aver coltivato nel triennio 2007/2009 almeno per un anno tabacco e ricadenti aree C o D e che si impegnano a non coltivare più tabacco

punti 10

-      in grado di dimostrare di aver coltivato nel triennio 2007/2009 almeno per un anno tabacco e ricadenti in area B e che si impegnano a non coltivare più tabacco

punti 7

-      Altri imprenditori singoli ed associati

punti  5

-      di età inferiore a 40 anni   

punti  5

-      società con età media dei soci inferiore a 40 anni  

punti  5

-      Soggetto beneficiario donna (nel caso di società con maggioranza di soci composte da donne)

punti 3

-      Con Titoli di studio o esperienze professionali triennali nel campo turistico ricettivo

punti 1

-      che utilizzano, tra gli addetti, soggetti portatori di handicap        

punti 1

 

Criteri Oggettivi:

 

Investimenti:

-      Per la salvaguardia e la valorizzare delle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio regionale e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale sottoposte a vincoli dei Beni Culturali

punti 35

-      Per l’abbattimento delle barriere architettoniche oltre gli obblighi di legge

punti 10

-      Per la realizzazione di alloggi agrituristici con somministrazione dei pasti solo per gli alloggiati

punti 10

-      Interventi in aziende che seguono sistemi di produzione biologica certificata 

punti  4

-      Possesso di certificazione di qualità di az. Agrituristica

     punti  1(*)

                                 

In caso di  parità di punteggio:

 

sarà data priorità alle iniziative presentate da ex tabacchicoltori.

 

Ed in caso di ulteriore parità a:

progetti presentati da imprenditori anagraficamente più giovani e nel caso di società da richiedenti con età media dei soci anagraficamente più giovani.

 

Nota: (*) Il punteggio relativo al “Possesso di certificazione di qualità di az. Agrituristica” è riferito a Sistemi di certificazione con riconoscimento ufficiale di rilevanza pubblica.

 

Articolo 14

(Domanda di pagamento)

 

1. Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (A.G.E.A.) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo gli accertamenti previsti dal proprio sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l’Organismo Pagatore Nazionale (A.G.E.A.).

 

2. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata utilizzando i modelli  predisposti di concerto con l’Organismo Pagatore Nazionale (A.G.E.A.).

 

3. Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di Anticipazione, di acconto in corso d’opera e di  Saldo Finale secondo le seguenti modalità:

-        anticipo non superiore al 20% dell’aiuto pubblico relativo all’investimento, in conformità all’art. 56 del Reg. (CE) n. 1974  del 15/12/2006;

-        acconto in corso d’opera, potrà essere richiesto per un importo massimo del 70% del contributo spettante a seguito dell’accertamento parziale delle opere realizzate pari al 70% dell’intero investimento;

-        saldo del contributo dopo l’accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti.

 

4. Per investimenti d’importo totale inferiore a € 30.000,00 si farà luogo solo al saldo dopo l’accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti con esclusione dell’anticipo e dell’acconto del contributo.

 

Articolo 15

(Anticipi)

 

1. I beneficiari dovranno richiedere, con apposita domanda da inoltrare all’A.G.E.A. tramite i soggetti abilitati all’accesso al portale S.I.A.N., il pagamento dell’anticipo.

 

2. Entro i successivi 10 (dieci) giorni continuativi, dal rilascio tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione:

-        copia della domanda trasmessa all’A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

-        garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata del 10% a favore dell’Organismo Pagatore;

-        dichiarazione di inizio lavori e/o degli acquisti sottoscritta dal beneficiario con indicazione della data di inizio degli stessi.

 

3. L’anticipo può essere richiesto entro due mesi dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento dell’operazione individuale.

 

4. I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto da AGEA previa richiesta da parte della Regione  a seguito di  accertamento finale delle opere e liquidazione del contributo.

 

5. I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni continuativi dalla richiesta, con D.D. determineranno le liquidazioni delle anticipazione e invieranno al S.I.S gli elenchi di liquidazione.

6. Il S.I.S. entro 15 giorni continuativi trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all’A.G.E.A. e ai S.I.P.A. competenti che provvederanno a comunicare alle ditte il numero dell’Elenco e l’importo da erogare.

 

Articolo 16

(Acconti)

 

1. I beneficiari dovranno richiedere, con apposita domanda da inoltrate all’A.G.E.A. tramite i soggetti abilitati all’accesso al portale S.I.A.N., il pagamento dell’acconto.

 

2. Entro i successivi 10 (dieci) giorni continuativi, dal rilascio  tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione:

-        copia della domanda trasmessa all’A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

-        indice dei documenti trasmessi;

-        consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, interventi realizzati in economia direttamente dall’imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;

-        disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico;

-        affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d’ordine per le opere a preventivo;

-        bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;

-        elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);

-        fatture attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate;

-        lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l’avvenuto pagamento con l’indicazione delle modalità di pagamento e della dizione “nuova di fabbrica” per le macchine ed attrezzature;

-        copia del  Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per tutte le ditte che hanno prestato la loro opera direttamente in cantiere e della ditta beneficiaria (per le aziende non assuntrici di manodopera “Certificazione di regolarità contributiva” rilasciata dall’I.N.P.S. o autodichiarazione di non essere soggetto all’obbligo assistenziale e previdenziale);

-        dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:

-        che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d’arte come da progetto esecutivo;

-        che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;

-        dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:

-        che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;

-        che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;

-        che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l’indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;

-        elenco dei documenti giustificativi di spesa (Modello A);

-        certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazione);

-        eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione.

 

3. La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno  60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori.

 

4. Gli acconti in corso d’opera possono essere erogati, in funzione della spesa sostenuta per l’avanzamento della realizzazione dell’operazione comprovata da spese effettivamente sostenute ai sensi dell’ art. 14 del presente bando.

 

5. Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

 

6. Il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti, entro 30 giorni continuativi dalla data di presentazione della richiesta di accertamento, da due dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio, dipendenti che non abbiano condotto l’istruttoria amministrativa.

 

7. Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l’addebito dell’importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

8. Dopo aver esplicato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, verrà elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione parziale  delle opere con proposta di liquidazione del contributo in acconto.

I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni continuativi, con D.D. determineranno le liquidazioni del contributo spettante e invieranno al S.I.S. gli elenchi di liquidazione.

9. Il S.I.S. entro 15 giorni continuativi trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all’A.G.E.A. e per conoscenza ai S.I.P.A. competenti che comunicheranno alle ditte il numero dell’Elenco e l’importo da erogare.

 

Articolo 17

(Saldi)

 

1. I beneficiari dovranno richiedere, con apposita domanda da inoltrate all’A.G.E.A. tramite i soggetti abilitati all’accesso al portale S.I.A.N., il pagamento del saldo finale;

 

2. Entro i successivi 10 (dieci) giorni continuativi, dal rilascio tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione:

-        copia della domanda trasmessa all’A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

-        indice dei documenti trasmessi;

-        certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;

-        consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, interventi realizzati in economia direttamente dall’imprenditore, gli acquisti, le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;

-        disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico ecc. rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l’ottenimento dell’agibilità;

-        layout dei processi di lavorazione realizzati;

-        certificato di agibilità o autodichiarazione del progettista dell’opera realizzata;

-        autorizzazioni per gli interventi di risparmio energetico;

-        dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 380/2001 contenente:

-        relazione con tipologie dei materiali utilizzati;

-        schema dell’impianto;

-        copia del Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. della ditta installatrice;

-        denuncia all'I.S.P.E.S.L., ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975, per gli impianti con potenza superiore a 35 kW;

-        copia del libretto di omologazione dell'impianto termico ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975;

-        autorizzazioni sanitarie;

-        dichiarazione di inizio attività;

-        affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d’ordine per le opere a preventivo;

-        bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;

-        elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);

-        certificati di conformità per i macchinari acquistati;

-        certificazione di collaudo dei sistemi produttivi e certificazione di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli uffici e al personale;

-        fatture attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate;

-        lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l’avvenuto pagamento con l’indicazione delle modalità di pagamento e della dizione “nuova di fabbrica” per le macchine ed attrezzature;

-        copia del  Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per tutte le ditte che hanno prestato la loro opera direttamente in cantiere e della ditta beneficiaria (per le aziende non assuntrici di manodopera “Certificazione di regolarità contributiva” rilasciata dall’I.N.P.S. o autodichiarazione di non essere soggetto all’obbligo assistenziale e previdenziale);

-        certificato di regolarità contabile, ai sensi della L.R. del 27/06/1986, n. 22 - solo per le società; redatto da un professionista iscritto al registro dei Revisori Contabili o se previsto dallo statuto, dal Collegio Sindacale della società stessa;

-        dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:

-        che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d’arte come da progetto esecutivo;

-        che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;

-        dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:

-              che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e non sono state emesse sulle stesse note di accredito;

-              che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;

-              che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l’indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell’ultima operazione attinente all’investimento realizzato e all’acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);

-        elenco dei documenti giustificativi di spesa (Modello A);

-        confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (Modello B);

-        certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;

-        eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione.

 

3. Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi,  comprovata dalla documentazione di rendicontazione di cui all’art. 14 del presente bando.  Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

 

4. La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto comporta l’avvio delle procedure di verifica e la revoca totale o parziale del contributo.

 

5. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell’effettiva realizzazione dell’opera in coerenza con quanto previsto nell’atto di concessione o a quanto autorizzato con variante in corso d’opera.

6. L’accertamento dell’avvenuta esecuzione dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari saranno eseguiti, entro 30 giorni continuativi dalla data di presentazione della richiesta di accertamento, da due dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio, dipendenti che non abbiano condotto l’istruttoria amministrativa;

7. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto precedentemente previsto, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l’addebito dell’importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

8. Dopo aver esplicato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, verrà elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo.

 

9. Le risultanze del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori con esito positivo, con esito positivo parziale  o con esito negativo  saranno comunicate in duplice copia, con raccomandata A.R., alle ditte beneficiarie. Le ditte con esito positivo restituiranno una copia firmata per accettazione.

Le ditte, in caso di difformità tra la domanda di pagamento del saldo e l’esito dell’accertamento, avranno la possibilità di presentare controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione oppure restituiranno una copia firmata per accettazione.

I S.I.P.A. entro il termine 15 giorni successivi alla richiesta di riesame procederanno ad un ulteriore istruttoria della domanda di pagamento.

 

10. I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni continuativi, con D.D. determineranno le liquidazioni del contributo spettante e le invieranno al B.U.R.A. per la pubblicazione e al S.I.S.

11. Il S.I.S. entro 15 giorni continuativi e trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all’A.G.E.A. e ai S.I.P.A. competenti che provvederanno a notificare alle ditte il numero dell’Elenco e l’importo da erogare.

 

Art. 18

(Controlli in loco)

 

1. Prima del versamento del saldo finale, per quanto possibile,  la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27 del Reg. (UE) n. 65/2011, dei “controlli in loco” su un campione che rappresenti almeno il  4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l’intero periodo di programmazione.

 

2. I controlli in loco, con sopralluogo aziendale, da parte di personale dei Servizi competenti dei controlli saranno eseguiti su un campione di almeno il 5% dei progetti beneficiari dei provvedimenti di concessione mediante il quale si verificherà il diritto al contributo.

 

3. Con D.D. il Servizio competente dei controlli provvederà ad approvare l’esito dei controlli in loco e l’esito sarà inviato all’A.G.E.A., al S.I.S. e ai S.I.P.A. competenti e alle ditte interessate.

I controlli in loco prevedono:

-        la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria e l’ammissibilità a finanziamento;

-        la verifica, nel caso di giovani agricoltori, del requisito di primo insediamento;

-        la presa d’atto dei dati inseriti nel fascicolo aziendale (cartaceo e telematico) e riscontro con i dati riportati nella domanda di aiuto;

-        la verifica documentale delle opere ammesse a finanziamento e realizzate in fase di controllo.

 

L’eventuale esito negativo del controllo comporta l’assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo “Riduzioni Esclusioni e Sanzioni” del presente bando.

 

PARTE IV

 AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA

 

Articolo 19

(Criteri generali)

 

1. Per le opere edili e affini propriamente dette e sistemazioni esterne (entrambe a misura) si deve utilizzare l’elenco regionale dei "Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo” (denominato “prezziario A.N.C.E.”) in vigore alla data di presentazione della domanda pubblicato sul BURA e sul sito intranet www.regione.abruzzo.it. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal numero d’ordine del prezziario.

 

2. Per le opere a preventivo (opere edili ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti idrico sanitario, elettrico, macchinari, attrezzature, arredi ed impianti specifici e voci non contemplate nel prezziario A.N.C.E.), l’individuazione della spesa dovrà essere fatta sulla base d’offerta contenuta nei preventivi dettagliati di almeno tre ditte concorrenti. Occorre  predisporre apposito prospetto di raffronto con l’indicazione del preventivo scelto corredato da relazione, contenente le motivazioni della scelta,  redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

 

3. Per investimenti immateriali, quali ricerche di mercato, brevetti, studi, ecc., dovranno essere presentate n. 3 offerte di preventivi dettagliati di almeno tre ditte concorrenti. Le offerte dovranno contenere informazioni puntuali sulle precedenti esperienze del fornitore, modalità di esecuzione del progetto e sui costi di realizzazione.

 

4. Nel caso di beni altamente specializzati o per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

 

5. I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto delle opere realizzate, degli acquisti e dei servizi forniti e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola e la dizione “nuovo di fabbrica”.

 

6. Le spese generali (investimenti immateriali) sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

 

Articolo 20

(Spese ammissibili)

 

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

-        opere edili per l’ammodernamento la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di fabbricati già a servizio dell’azienda agricola diversi dall’abitazione principale dell’imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, al fine di realizzare ed allestire con arredi:

-        alloggi agrituristici e punti di ristoro agrituristico;

-        piazzole di sosta per caravan e camper;

-        l’abbattimento delle barriere architettoniche;

-        la sistemazione di spazi esterni all’azienda agrituristica (parcheggi autovetture, giardini, illuminazione, sistemazione viabilità aziendale) al fine di facilitare la fruizione da parte degli ospiti  alloggiati;

-        laboratori polifunzionali, dispense, locali per la degustazione dei prodotti aziendali offerti ai visitatori;

-        lo sviluppo di attività didattiche, culturali, sportive, ricreative, di artigianato rurale non agricolo, escursionistiche, di ippoturismo, svolte nel mondo rurale a favore, anche, di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani.

2. Sono altresì ammissibili ad integrazione di quelli riportati al precedente comma 1:

-        locali per la vendita di prodotti agricoli aziendali;

-        realizzazione di impianti per la produzione e l’utilizzo di energie rinnovabili limitatamente alla copertura dei fabbisogni aziendali compresi i fabbricati ad uso abitativo. Gli aiuti previsti devono essere coerenti:

-        con il piano regionale energetico;

-        con il piano regionale relativo all’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

-        con il programma per la valorizzazione energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo;

-        con tutte le altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;

-        l’acquisto di attrezzature informatiche e strumenti innovativi per l’informatizzazione strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi;

-        progettazione e spese generali.

 

3. Le spese generali (investimenti immateriali direttamente connessi all’investimento materiale) non possono superare massimo il 12% degli investimenti materiali e comprendono:

-        acquisto di know-how, software, siti internet, brevetti e licenze (al massimo 4% degli investimenti materiali);

-        spese di progettazione, consulenze e studi di fattibilità (al massimo 8% degli investimenti materiali) di cui:

-              massimo 6% per le opere edili e gli impianti fissi;

-              massimo 2% per le macchine, i macchinari, gli impianti e le attrezzature.

 

Articolo 21

(Spese non ammissibili nell’ambito della Misura)

 

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative:

-        all’acquisto terreni e/o fabbricati;

-        all’IVA;

-        all’acquisto di impianti, macchine, macchinari ed attrezzature usate (comprese le attrezzature per i punti vendita aziendali);

-        agli interessi passivi;

-        alla fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia e contributi in natura;

-        agli investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso. Non sono considerati investimenti di sostituzione:

-        quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente;

-        lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;

-        relative ad operazioni di locazione finanziaria (leasing);

-        a fabbricati ad uso abitativo fatta eccezione l’eventuale installazione di pannelli fotovoltaici e le adduzioni per la produzione di energia;

-         ad ampliamenti non giustificati da adeguamenti a norme comunitarie, nazionali e regionali e da cui derivino aumenti nei volumi e/o nelle superfici utili maggiori del 15% rispetto ai valori originari;

-        ad opere ed acquisti non realizzati secondo le modalità previste dal presente bando;

-        ad interventi di edilizia realizzati in economia;

-        agli interventi su particelle catastali il cui titolo di conduzione è attestato da contratti di comodato e contratti unilaterali;

 

Articolo 22

(Decorrenza per l’ammissibilità delle spese)

 

1. Le disposizioni del presente articolo si fondano sul principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario.

 

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione di quelli che riguardano le domande di preadesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 414 del 03/08/09, con opere realizzate anche parzialmente, e limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati dopo la presentazione della domanda di preadesione.

 

3. Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto,  non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari.

 

 

 

Articolo 23

 (Modalità di pagamento)

 

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

 

a.       bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione;

 

b.      assegno circolare o bancario non trasferibile;

 

c.       bollettino postale, modalità documentata dalla ricevuta postale;

 

d.      vaglia postale, modalità documentata dalla ricevuta del vaglia postale.

 

Il bollettino ed il vaglia postale possono essere ammessi a condizione che le operazioni siano effettuate tramite conto corrente postale.

 

2. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato e riportare nella causale il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo), le stesse vanno documentate dall’estratto del conto corrente in originale dal quale risulta l’avvenuta trascrizione dell’operazione. Sono ammissibili eventuali pagamenti effettuati prima della presentazione della domanda di aiuto non utilizzando il conto corrente dedicato purché il beneficiario abbia presentato domanda di preadesione ai sensi della D.G.R. n. 414 del 03/08/09 e sia in grado di produrre la documentazione atta a garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie.

 

3. Il beneficiario ha l’obbligo di esibire al funzionario incaricato dell’accertamento gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Nel caso di richiesta del riconoscimento di quota parte dell’importo totale del giustificativo, va specificato l’ammontare della spesa finanziata.

 

4. Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall’Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità.

 

Articolo 24

(Parziale esecuzione dei lavori)

 

1. Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive  alla presentazione della domanda di pagamento finale, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, devono riscontrare la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

 

2. Qualora sia riscontrato che i lavori  eseguiti non siano un lotto  funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l’eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

 

3. Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l’applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 30 del Reg. (UE) n. 65/2011 nel caso in cui l’importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.

 

Articolo 25

(Varianti in corso d’opera)

 

1. Le varianti in corso d’opera debbono essere richieste al S.I.P.A competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta in sede di variante.

 

2. Documentazione da produrre per la variante richiesta:

a)      domanda di variante;

b)      indice dei documenti trasmessi;

c)      scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503);

d)      relazione tecnica con la quale deve essere illustrata l’attività agrituristica in variante;

e)      quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta;

f)        contabilità preventiva delle opere che comprenda le opere a misura e a preventivo nonché le spese generali;

g)      nuovi elaborati progettuali allegati al permesso di costruire, al provvedimento conclusivo o alla D.I.A. e tavole progettuali quotate riportanti le opere edili, il layout e la descrizione dei processi produttivi, gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc. Per i progetti che prevedano opere di ristrutturazione, allegare anche i disegni quotati riferiti alla situazione prima dell’intervento;

f)        Per gli interventi di edilizia in variante:

-        permesso di costruire, provvedimento conclusivo o Denuncia di Inizio Attività (D.I.A. o Super D.I.A.);

-        autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori che sono trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. e che l’ente non ha interrotto i termini per l’inizio effettivo dei lavori;

-        attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell’art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;

-        parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;

-        dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l’opera non è soggetta alla normativa antincendio.

g)      Per gli interventi di risparmio energetico in variante:

-        relazione tecnica a firma del richiedente e del tecnico progettista con la quale si descrive l'intervento che si intende realizzare e si documenta il dimensionamento dell’impianto rispetto ai fabbisogni aziendali compresa l’abitazione;

-        autodichiarazione del progettista in merito alla coerenza dell’investimento con  il piano regionale energetico e con quello relativo all’uso dell’energia da fonti rinnovabili, con il programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse e con tutte le altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;

-        Schema dell’impianto da realizzare.

 

3. Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d’opera:

-      cambio del beneficiario;

-      cambio della sede dell’investimento;

-      modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate.

 

4. L’istruttoria della variante dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi a decorrere dalla presentazione. Il Dirigente del S.I.P.A. comunicherà alla ditta l’ammissibilità della variante unitamente al nuovo quadro economico e alla contabilità revisionata o la non ammissibilità con le motivazione del diniego.

 

5. Le varianti richieste in funzione della loro ammissibilità sono subordinate alla verifica che la modifica proposta non vada a falsare la collocazione del progetto nella graduatoria regionale rendendo l’iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

6. In ogni caso la variante richiesta non potrà portare all’aumento del contributo concesso.

 

7. La non ammissibilità della variante richiesta o la mancata presentazione della variante comporta l’assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo “Riduzioni Esclusioni e Sanzioni” del presente bando.

8. Non verranno considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori relativi ad aspetti di dettagli e soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell’ambito del 10% del costo dell’opera al netto della voce spese tecniche.

 

Articolo 26

(Proroghe)

 

1. Le proroghe per l’ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore.

 

2. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere comunicate, entro i sessanta (60) giorni consecutivi e precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al S.I.P.A competente che, previa istruttoria, concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 giorni consecutivi dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e a condizione che l’opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

 

3. Il S.I.P.A. competente a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica a mezzo raccomandata A.R. la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori, oppure in caso di esito negativo i motivi che hanno determinato la non concessione della proroga unitamente alle modalità, i modi e i termini di legge per gli eventuali ricorsi.

 

4. In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi compatibilmente con i tempi massimi a disposizione per le liquidazioni.

 

 

PARTE V

INTENSITA’ DEGLI AIUTI E RISORSE DISPONIBILI

Articolo 27

(Agevolazioni previste)

 

1. Sono previsti finanziamenti in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo totale dell’investimento ammissibile che non potrà essere superiore a 250.000,00 euro mentre il limite minimo è pari ad € 20.000,00  per la Macroarea B che si riduce € 10.000,00 per le Macroaree C e D.

 

2. In ogni caso qualsiasi aiuto è concesso in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28.12.2006.

Il beneficiario è comunque tenuto a comunicare alla Regione altri eventuali finanziamenti pubblici, in regime “de minimis”, percepiti nell’arco dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

 

3. I livelli di aiuto massimi erogabili sono distinti in funzione del territorio di intervento, secondo quanto di seguito riportato:

-        contributo del 60% della spesa ammessa per investimenti effettuati nelle Macroaree C  e D;

-        contributo del 50% della spesa ammessa per investimenti effettuati nelle Macroaree B1 e B2.

Per tutte le Macroaree, la percentuale contributiva,  per gli interventi relativi a progetti sulle energie rinnovabili, è quella stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

 

Articolo 28

(Risorse finanziarie disponibili)

 

1. Per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del presente bando sono stanziati Euro 8.000.000,00 di spesa pubblica

 

Articolo 29

(Recesso dagli impegni)

 

1. Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.

2. Il recesso dagli impegni assunti comporta automaticamente la rinuncia volontaria al contributo concesso. Il recesso dagli impegni deve essere presentato dal beneficiario al S.I.P.A. competente per territorio.

3. Non è ammesso il recesso nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stato avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. Il recesso non è, altresì, consentito qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

4. Il recesso dagli impegni e la conseguente automatica rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate nel successivo all’articolo 30).

 

Articolo 30

(Cause di forza maggiore)

 

1. Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell’operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

 

2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’Ufficio istruttore competente entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente.

 

3. Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.

 

Articolo 31

(Controlli ex post)

 

1. Si definisce periodo “ex post” quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell’impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo “ex post” la Regione effettua controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte dei beneficiari.

 

2. L’attività di definizione dei criteri di estrazione del campione sarà attuato dall’Organismo Pagatore (A.G.E.A.);

L’Autorità di Gestione (Regione) comunicherà all’A.G.E.A. eventuali criteri aggiuntivi;

I controlli ex post (con sopralluogo aziendale) saranno effettuati dal Servizio competente dei controlli e saranno eseguiti per almeno 5 anni per gli investimenti relativi a impianti, macchine e attrezzature e 10 anni per gli investimenti strutturali a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento su un campione annuale del 2% dei progetti beneficiari dei contributi mediante i quali si  accerterà il mantenimento degli impegni assunti.

 

3. Con D.D. il Servizio competente dei controlli provvederà ad approvare l’esito dei controlli ex-post e l’esito sarà inviato all’A.G.E.A., al S.I.S. e ai S.I.P.A. competenti  e comunicato alle ditte interessate.

L’eventuale esito negativo del controllo comporta l’assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo “Riduzioni Esclusioni e Sanzioni” del presente bando.

 

PARTE VI

RIDUZIONI  ESCLUSIONI  E  SANZIONI

 

Articolo 32

(Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento)

 

1. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

 

2. In applicazione di quanto stabilito dall’articolo 30 del regolamento UE n. 65/2011, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un’operazione l’importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell’importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall’importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione dell’importo del titolo di spesa non ammissibile. La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 26 e 29 del regolamento UE n. 65/2011).

 

3. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 30 del regolamento (UE) 65/2011 e, in applicazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.  concernente “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo del lo Sviluppo Agricolo (FEASR)” e in caso di mancato rispetto degli impegni sono stabilite riduzioni o esclusioni dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi in base  alla gravità, entità e durata dell’impegno violato.

 

4. La Giunta Regionale, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mi.P.A.F.) n. 30125 del 22 dicembre 2009, adotterà un provvedimento relativo agli impegni previsti dal bando con il quale saranno stabilite le riduzioni in base alla gravità, all’entità e alla durata delle inadempienze.

 

Articolo 33

(Sanzioni)

 

1. Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti:

-              In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 “Principio di specialità” le sanzioni applicabili al Programma  Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86;

-              In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;

-              L’irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAOG per importi superiori a 51,65 Euro;

-              In base al combinato disposto dell’art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell’art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I;

-              L’autorità competente a determinare l’entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall’articolo 4 comma c della Legge 898/86, il Presidente della Giunta Regionale o  funzionario da lui delegato;

-              La procedura che l’organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l’emissione della sanzione amministrativa prevede:

-       la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;

-       la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;

-       la notifica del verbale di contestazione all’interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all’estero);

-       il contestuale invio alla autorità competente di cui al precedente punto 6 del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall’articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;

-       le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

 

2. Per importi indebitamente percepiti superiori ad € 4.000,00, oltre alle sanzioni amministrative, l’organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l’eventuale avvio di azione penale.

 

Articolo 34

(Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post)

 

1. In attuazione dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un’operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell’Autorità di gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

a.     ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;

b.     siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

2. Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell’ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

 

Articolo 36

(Disposizioni Finali)

 

1. Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

2. Per tutta la documentazione e i dati presentati dai richiedenti ed acquisiti agli atti della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione si applica  il D.lgs 196 del 30/06/2009 relativa alla  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

 

Il Dirigente del Servizio

       Dott.ssa Elvira Di Vitantonio