Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n.77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Visto l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3827 del 27 novembre 2009, 3832 del 22 dicembre 2009, 3833 del 22 dicembre 2009, 3837 del 30 dicembre 2009, 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857del 10 marzo 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010, n. 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell’11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 del 13 agosto 2010, n. 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, la n. 3917 del 30 dicembre 2010, la n. 3923 del 18 febbraio 2011;

Visto in particolare il co. 1 dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009: “Allo scopo di consentire l’avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta tenuto conto dell’adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico (...)”;

Visti gli Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17.07.2009;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 27/2010, avente ad oggetto: “Modalità di calcolo del limite di convenienza – art. 5 co 4 OPCM 3881/2001”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 615 del 09/08/2010;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 35/2010, avente ad oggetto: “Disciplina dei casi di inadeguatezza delle lavorazioni progettate”;

Visto lo schema di contratto per l’affidamento di lavori privati che all’art. 13 comma 3 riporta: “Il Commissario delegato-Presidente della Regione Abruzzo con proprio decreto definisce le procedure da porre in essere per la valutazione delle situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile non risolte concordemente tra Appaltatore e Committente”;

Ritenuto di dover disciplinare le procedure da porre in essere per la valutazione delle situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile non risolte concordemente tra Appaltatore e Committente, al fine di garantire maggiore chiarezza nelle procedure relative alla gestione degli appalti per la riparazione/sostituzione edilizia degli edifici privati;

DECRETA

Articolo 1
(Valutazione delle situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile nel caso di riparazione di edifici esistenti)

1.   Per gli interventi di riparazione di edifici esistenti ammessi a contributo definitivo ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009, nei casi in cui il direttore dei lavori certifichi l’inadeguatezza delle lavorazioni progettate ai fini della restituzione dell’agibilità dell’edificio asseveri la necessità di lavorazioni ulteriori, di notevole entità, derivanti da situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile non compensabili con variazioni contenute nell’ambito del contributo concesso o imputabile al rischio d’impresa, il Comune, accertata l’indisponibilità dell’appaltatore e del committente a concordare sulle relative percentuali di accollo delle spese necessarie per la conclusione dei lavori, avvia il procedimento per la sospensione del contributo.

2.   Il Comune, acquisita la certificazione del direttore dei lavori di cui al comma 1, nomina una  Commissione tecnica volta a:

-    accertare le cause che hanno determinato l'impossibilità di procedere agli interventi di riparazione e di miglioramento sismico in conformità del contributo definitivo riconosciuto dal Comune;

-    accertare la tempestività del direttore dei lavori e dell’impresa a verificare, all’atto della consegna o comunque alle prime fasi dei lavori, l’inadeguatezza delle lavorazioni progettate ai fini della restituzione dell’agibilità totale dell’edificio;

-    accertare la possibilità di far fronte alle ulteriori lavorazioni richieste ai fini del ripristino dell’agibilità dell’edificio nell’ambito di variazioni in assestamento, senza aumento della spesa, anche con oneri a carico dell’appaltatore, in quanto rientranti nel rischio d’impresa o in sostituzione di lavorazioni inerenti parti non strutturali;

-    quantificare l’ammontare delle spese per le lavorazioni eseguite, riconosciute utili dal direttore dei lavori;

-    indicare la sussistenza di eventuali elementi di responsabilità del progettista in ordine agli accertamenti e valutazioni preventive preordinate alla progettazione ed alla consegna dei lavori, in particolare ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, del Codice Civile;

3.   La Commissione di cui al co. 2 è costituita da tre componenti, di cui uno rappresentante il Comune, con funzioni di Presidente, uno individuato fra gli iscritti all’Ordine degli ingegneri o degli architetti ed uno designato dal Dipartimento di ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno dell’Università degli Studi di L’Aquila.

4.   Le spese dei componenti della commissione di cui al comma 2 sono determinate a vacazione e computate a valere sull’importo delle spese tecniche ammesse a contributo.

Articolo 2
(Compiti della commissione)

1.   La Commissione valuta la documentazione posta a base della determinazione del contributo definitivo concesso dal Comune e quella prodotta dal direttore dei lavori nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 1.

2.   La Commissione, esaminati e valutati i documenti prodotti, anche sulla base di appositi sopralluoghi, riferisce su quanto indicato nell'articolo 1, comma 2, ed individua le azioni necessarie per la eventuale formulazione di una nuova domanda di contributo da parte del soggetto avente diritto.

3.   Nel caso in cui sia necessario rivalutare il progetto già autorizzato, in quanto le ulteriori lavorazioni richieste ai fini della restituzione dell’agibilità dell’edificio sono possibili nell’ambito di variazioni in assestamento, il Comune trattiene lo 0.5% dell’importo lavori complessivo a copertura dei costi affrontati per la rivalutazione della pratica.

4.   Nel caso in cui la Commissione accerti che le ulteriori lavorazioni derivino da situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile e sia necessaria la formulazione di una nuova domanda di contributo il Comune trasmette copia della documentazione relativa alla domanda al competente ufficio della Corte dei Conti.

5.   La Commissione conclude i lavori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, inviata dal Comune.

6.   Il contributo, concesso dal Comune entro 30 giorni dalla presentazione della nuova domanda di cui al comma 4, tiene conto degli eventuali interventi eseguiti e riconosciuti utili, ai fini dell’applicazione dei massimali previsti.

Articolo 3
(Delega al Comune o all’ATER per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori)

1.   Il titolare del contributo di cui all’articolo 1, ai fini della formulazione della nuova domanda di contributo, può delegare il Comune o l’ATER per l’esecuzione della progettazione e realizzazione degli interventi necessari a restituire l’agibilità totale dell’edificio.

2.   Il soggetto delegato procede all’affidamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi con le modalità previste per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

3.   Il Comune concede il contributo definitivo prima dell’affidamento dei lavori, sulla base dell’istruttoria eseguita dal soggetto delegato.

Articolo 4
(Controlli)

1.   Il Comune attiva i procedimenti necessari e conseguenti agli accertamenti ed alle verifiche di cui all'articolo 2.

2.   Il Comune attiva, per il contributo definitivo rilasciato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, i controlli sulla realizzazione degli interventi, che rientrano comunque tra quelli previsti nella percentuale del 30% dell’art.4, co.1, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009.   

Articolo 5
(Responsabilità nelle situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile nel caso di sostituzione edilizia)

1.   Per gli interventi di sostituzione edilizia ammessi a contributo definitivo ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009, l’appaltatore rimane comunque responsabile del completamento dei lavori necessari ad assicurare al Committente la realizzazione dell’immobile per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo dal Comune. L’appaltatore può rivalersi in via giurisdizionale, per quanto non diligentemente verificabile all’atto di sottoscrizione del preventivo, sul Progettista e sul Direttore dei Lavori in merito alle attività di loro competenza.

Articolo 6
(Aggregati edilizi)

1.   Le norme degli articoli precedenti si applicano anche ad aggregati edilizi nei quali siano presenti edifici con esito di agibilità E.

Articolo 7
(Varianti in corso d’opera)

1.   Il Direttore dei Lavori, qualora le riconosca indispensabili per la conclusione dei lavori, autorizza varianti in corso d’opera senza aumento della spesa, comunicandole tempestivamente al Comune, prima dell’esecuzione delle stesse. Qualora le varianti riguardino lavorazioni strutturali necessarie al ripristino dell’agibilità dell’edificio, il Direttore dei Lavori può autorizzarle purché siano compatibili con gli interventi previsti nel progetto originario, se del caso provvedendo a recuperare le spese necessarie riducendo le lavorazioni destinate agli interventi non strutturali. In tal caso, prima dell’esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori comunica la variante al Comune e ai competenti uffici del Genio Civile.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, lì 13 maggio 2011

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi