Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n.77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Visto l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3827 del 27 novembre 2009, 3832 del 22 dicembre 2009, 3833 del 22 dicembre 2009, 3837 del 30 dicembre 2009, 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857del 10 marzo 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010, n. 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell’11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 del 13 agosto 2010, n. 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e la n. 3917 del 30 dicembre 2010;

Visto in particolare il co. 1 dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009: “Allo scopo di consentire l’avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta tenuto conto dell’adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico (...)”;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 23 del 15 Novembre 2010, avente ad oggetto “disposizioni regolamentari per la riparazione e ricostruzione degli Immobili dell’Edilizia Residenziale Pubblica regionale sovvenzionata e degli Immobili dell’edilizia comunale pubblica comunale sovvenzionata, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 Agosto 2009 n. 3803 e s.m.i.”

Visti gli Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17.07.2009;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 27/2010, avente ad oggetto: “Modalità di calcolo del limite di convenienza – art. 5 co 4 OPCM 3881/2001”;

Visto il decreto legislativo n. 192/2005 e ss.mm.ii. recante: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 615 del 09/08/2010;

Vista la circolare 430/STM del 08 Febbraio 2011;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 43 del 17 Febbraio 2011, avente ad oggetto “Acquisto e ricostruzione di abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta”

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 44 del 17 Febbraio 2011, avente ad oggetto “Adeguamento energetico degli edifici con esito di agibilità E”;

Viste le richieste di proroga dei termini contenuti nei Decreti n. 43 e 44 del Commissario Delegato e del termine indicato nella Circolare n. 4307STM, degli Ordini e dei Collegi Professionali e degli operatori economici;

DECRETA

Articolo 1
(Modifica dei termini di scadenza delle domande di integrazione del contributo per l’adeguamento energetico e degli impianti)

1.   All’art. 1, comma 8 del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 44 del 17 Febbraio 2011 le parole “non oltre 60 giorni” sono sostituite con le parole “contestualmente alla presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta e comunque non oltre 150 giorni”.

2.   La scadenza di cui all’art. 1, comma 8 del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 44 del 17 Febbraio 2011 si applica anche alla consegna delle integrazioni alle domande di contributo di cui alla circolare 430/STM dell’08 febbraio 2011.

Articolo 2
(Modifica dei termini del deposito di copia autentica dei rogiti notarili relativi all’acquisto dell’abitazione equivalente)

1.   All’art. 1, comma 3 del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 43 del 17 Febbraio 2011 le parole “sessanta giorni” sono sostituite con “centocinquanta giorni”.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, lì 29 aprile 2011

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi