IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta DI GIUSEPPE BRUNO, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Puglie, 43 Roseto degli Abruzzi (TE), è autorizzata apertura della cava di terra-argilla sita in località “Casoli” del Comune di Atri (TE) individuata in Catasto al Foglio di mappa n. 20 particelle nn. 66-79-80-82-99 (tutte parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre), dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Risorse del Territorio. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N. 204514/PU/00-05 emessa in data 19.01.2007 dalla “S.I.A.C. S.p.A.” e potrà essere svincolata a seguito di accertamento finale da parte dell’Ufficio AA.EE.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   prima dell’inizio dei lavori di coltivazione deve essere presentata una planimetria dettagliata su base catastale contenente i termini lapidei di delimitazione dell’area con le rispettive monografie e la percorrenza dei mezzi di trasporto fino alla Strada Provinciale;

2.   l’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie d’accesso e la posa in opera di cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

3.   il risanamento ambientale dell’area deve essere eseguito raccordando perfettamente la superficie di cava con i terreni circostanti, mediante la sagomatura delle scarpate di abbandono con una pendenza non superiore al 20% e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare impaludamenti;

4.   gli enti gestori delle strade interessate dovranno monitorare, con cadenza annuale, la sostenibilità della viabilità al maggior carico di traffico, conseguente all’attività estrattiva; gli oneri sono a carico della ditta, anche per quanto riguarda le eventuali attività di mitigazione che gli enti gestori ritengano necessarie. Nel caso gli enti gestori verifichino l’insostenibilità del maggior carico di traffico, il proponente dovrà concertare con essi forme mitigative degli impatti;

5.   al fine di contenere l’emissione delle polveri in atmosfera dovuto al traffico veicolare, la ditta deve realizzare un’idonea vasca finalizzata al lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dall’attività della cava.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 87.461 e complessivamente di mc. 262.385 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio con le limitazioni imposte dal presente provvedimento.

Art. 10

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge N. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N. 1199/1971).

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta