Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 81 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto "dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" e la successiva proroga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, con cui si dispone che "1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E., e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). (…) 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.";

Visto l’art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, il quale dispone: “Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.”;

Vista la deliberazione CIPE n. 47/2009 la quale dispone: “1. Assegnazione a favore della regione Abruzzo. A valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta con la delibera di questo Comitato n. 3/2009 nell'ambito della complessiva assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del decreto-legge n. 185/2008 richiamato in premessa, vengono assegnate alla regione Abruzzo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009 - risorse pari a 226.421.450 euro, secondo la stima dei fabbisogni riportati nella tabella allegata, al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione stessa danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009. L'articolazione pluriennale di tale assegnazione posta a carico del Fondo infrastrutture sarà individuata, a partire dal corrente anno 2009, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni formalmente comunicati dal Presidente della regione Abruzzo in qualità di commissario delegato. Il presidente della regione Abruzzo individuerà altresì le più opportune forme di raccordo istituzionale con le amministrazioni e gli enti locali competenti a fini di coordinamento delle attività di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. 2. Piano straordinario di edilizia scolastica (Programmi stralcio). Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, la regione Abruzzo potrà ove necessario richiedere, a valere sulle risorse destinate al Piano straordinario di edilizia scolastica, la rimodulazione dei finanziamenti assegnati in precedenza, con il primo e il secondo programma stralcio, a favore di interventi che, a seguito della diversa situazione di fatto degli edifici interessati o in relazione alla necessità di privilegiare opere più urgenti, non risultino più prioritari ovvero necessitino di modifiche rispetto alle previsioni originarie in conseguenza dei richiamati eventi sismici.”;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti già richiamati;

Vista in particolare l’OPCM 3931 del 7 aprile 2011, la quale all’art. 5, stabilisce che: “In considerazione della complessità e della rilevante entità delle attività di propria competenza poste in essere dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna nell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma e della necessità che lo stesso Provveditorato possa concentrare le proprie azioni prioritariamente in favore dei territori di competenza dei comuni di cui ai decreti commissariali n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, al fine di consentire in termini di somma urgenza gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato per la ricostruzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge, può avvalersi degli enti proprietari dei relativi immobili quali soggetti attuatori, nei limiti delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, i quali possono provvedere ove necessario con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario”;

Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 2 del 15 luglio 2009, recante disposizioni in merito alla “Pianificazione di interventi urgenti per il ripristino di immobili pubblici – avvio del censimento dei dati relativi ai danni causati dagli eventi sismici agli immobili pubblici” con il quale è stato stabilito “di censire i danni causati dagli eventi sismici, che hanno colpito la Regione Abruzzo nel mese di Aprile 2009, agli immobili pubblici localizzati nel territorio regionale, al fine di predisporre il piano di interventi ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. b) del D.L. 39/2009, convertito con modificazioni con L. 77/2009 per il ripristino degli immobili pubblici”;

Viste le note degli enti proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico, trasmesse in ottemperanza al decreto n. 2 del 15 luglio 2009;

Viste le comunicazioni del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, con le quali sono state evidenziate le necessità in materia di edilizia scolastica allo stesso rappresentate dagli enti proprietari dei medesimi immobili;

Viste le note trasmesse al Commissario Delegato per la Ricostruzione e alla Struttura Tecnica di Missione da parte degli enti proprietari degli immobili destinati ad uso scolastico con le quali sono state evidenziate le relative necessità;

Vista la nota n. 9444/AG del 9.5.2011 con la quale il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha rappresentato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, e dalla delibera CIPE n. 47/2009 il fabbisogno in termini di competenza e cassa per gli interventi di cui al presente decreto;

Considerato che il primo fabbisogno in termini di cassa, pari a 20 milioni di euro e relativo al piano residuo di cui al presente decreto è già disponibile in quanto accreditato presso la contabilità speciale n. 5430 intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione;

Ritenuto necessario a valere sulle risorse residue relative allo stanziamento complessivo di € 226.421.450,00, pari ad € 164.831.450,00, individuare una serie di interventi su tutti gli edifici scolastici della Regione Abruzzo che hanno avuto danni a seguito del sisma del 6 aprile 2009 o che comunque presentano gravi carenze, ulteriormente evidenziate dai medesimi eventi sismici, di natura strutturale tali da compromettere significativamente la sicurezza degli stessi in caso di nuovi fenomeni tellurici;

Considerato che i dati necessari per l’elaborazione di tali interventi son stati acquisiti in base (a) al censimento operato da questo Commissario con il decreto n. 2 del 15 luglio 2009, (b) a verifica e istruttoria tecnica curata del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, (c) alle comunicazioni e istanze successive degli enti proprietari;

Preso atto della necessità di procedere alla realizzazione dei relativi interventi con ogni consentita urgenza, anche in considerazione delle recenti crisi sismiche che hanno interessato i territori della Alta Valle dell’Aterno (giugno/ottobre 2010), della Marsica (gennaio 2011) e della Valle Peligna (marzo 2011);

DECRETA

Articolo 1
(approvazione del piano di edilizia scolastica)

1.   È approvato il piano degli interventi di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

2.   Gli interventi sono approvati nei limiti del contributo assegnato, con la competenza finanziaria e la previsione di cassa riportati nel citato allegato elenco.

3.   Il piano assume la denominazione di “Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza”.

Articolo 2
(nomina soggetti attuatori)

1.   Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della OPCM n. 3931 del 7 aprile 2011 sono individuati soggetti attuatori degli interventi i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Province proprietari dei relativi edifici.

2.   Qualora ne ricorrano le condizioni, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Province interessati dagli interventi proposti, possono utilizzare le deroghe previste dalla normativa emergenziale richiamata in premessa.

 

Articolo 3
(interventi di competenza annualità 2009/2010)

1.   I Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Province destinatari dei finanziamenti individuati nei fabbisogni di competenza per le annualità 2009-2010 sono autorizzati ad avviare i necessari procedimenti per la relativa esecuzione delle opere, nel rispetto dei flussi di cassa indicati nell’elenco di cui all’art. 1.

2.   Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 1 nella colonna “COMPETENZA 2009 – 2010”, con lo stanziamento di cassa riportato nella colonna “CASSA 2010”.

3.   La disponibilità delle ulteriori somme necessarie è comunicata dal Commissario Delegato per la Ricostruzione, all’esito della relativa istruttoria da parte degli enti interessati con la nota richiamata in premessa.

Articolo 4
(interventi di competenza annualità 2011)

1.   I destinatari di finanziamenti diversi da quelli di cui al comma 1 dell’art. 3, sono autorizzati ad avviare i necessari procedimenti per la relativa esecuzione delle opere con successivi provvedimenti del Commissario Delegato per la Ricostruzione.

Articolo 5
(modalità procedurali)

1.   I soggetti attuatori, anche nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 9 del presente decreto, predispongono la progettazione per tutti gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, al fine di procedere alla gara d’appalto. Gli elaborati progettuali sono trasmessi al Commissario Delegato per la Ricostruzione.

2.   Il Commissario Delegato per la Ricostruzione, previa valutazione del progetto trasmesso, procede, per ciascun intervento, all’approvazione della spesa risultante dal progetto stesso. A seguito dell’approvazione della spesa, i soggetti attuatori sono autorizzati all’espletamento delle procedure d’appalto ed all’affidamento dei lavori ai sensi della normativa vigente.

3.   Ciascun soggetto attuatore predispone il cronoprogramma degli interventi e lo trasmette al Commissario Delegato per la Ricostruzione ai fini dell’approvazione. Decorsi inutilmente i termini indicati nel cronoprogramma, il Commissario Delegato per la Ricostruzione, previa diffida, adotta il provvedimento per l’attivazione del potere sostitutivo.

4.   Per ciascun intervento i soggetti attuatori garantiscono il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del Decreto legge n. 39/2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2009 e dall’art. 3 della legge n. 136/2010 come successivamente integrato e modificato.

5.   I fondi sono trasferiti ai soggetti attuatori previa rendicontazione della spesa.

Articolo 6
(Pagamenti)

1.   Il soggetto attuatore predispone quanto necessario per la progettazione e l’affidamento dei lavori, la stipula dei contratti, la direzione e la conclusione dei lavori relativi agli edifici scolastici di cui all’art. 1, comma 1, procedendo alla liquidazione delle conseguenti fatture e/o parcelle.

2.   Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Commissario delegato per la Ricostruzione, per ciascun edificio scolastico da riparare di cui all’art. 1, comma 1, l’approvazione della progettazione, l’affidamento dei lavori e l’impresa aggiudicatrice, gli stati di avanzamento lavori e la liquidazione delle spese, ai fini della loro rendicontazione.

3.   Le somme accreditate ai soggetti aggiudicatori all’atto della comunicazione dell’affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l’esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate. Alla conclusione dei lavori il soggetto aggiudicatore provvede a documentare la spesa definitiva per ciascun edificio, in modo da effettuare i dovuti conguagli.

Articolo 7
(cofinanziamenti)

1.   Per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ad eccezione del Comune e della Provincia dell’Aquila, e per le Provincie di Chieti, Teramo e Pescara è prevista una quota di cofinanziamento riportata nella colonna “Eventuale Cofinanziamento” dell’allegato elenco di cui al comma 1 dell’art. 1.

2.   Alla differenza risultante tra il finanziamento richiesto e quello attribuito si fa fronte con l’utilizzo di risorse proprie dell’ente di cui il soggetto attuatore è Sindaco o Presidente di Provincia ovvero rimodulando il piano degli interventi dell’ente medesimo escludendo dal piano degli interventi quelli ritenuti di minore urgenza per un importo corrispondente alla quota di cofinanziamento richiesta.

3.   Nel caso in cui si proceda alla rimodulazione, nel limite delle risorse complessivamente assegnate, il piano rimodulato è tempestivamente comunicato al Commissario Delegato per la Ricostruzione per la conseguente approvazione.

4.   Gli interventi non ricompresi nel piano rimodulato possono essere finanziati, qualora ne ricorrano le condizioni, attraverso l’utilizzo di eventuali economie che si dovessero determinare a seguito della realizzazione degli interventi previsti nel presente decreto.

5.   Per l’utilizzo di eventuali risorse diverse da quelle derivanti ai sensi del successivo art. 11 si applicano le procedure e gli obblighi vigenti in dipendenza della loro relativa natura.

Articolo 8
(utilizzo risorse già stanziate con delibera CIPE 32/2010)

1.   L’ammontare del contributo per gli interventi di competenza dei Comuni di Carsoli, Pescasseroli, Pescocostanzo e Elice, per i quali è stato previsto il finanziamento di interventi a valere sulle risorse individuate dalla deliberazione CIPE n. 32/2010, è ridotto nella misura corrispondente alle risorse individuate nella medesima deliberazione.

2.   In conseguenza di quanto disposto con il comma 1, l’ammontare del finanziamento di cui alla richiamata deliberazione CIPE n. 32/2010 può essere utilizzato per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto.

3.   Secondo la previsione di cui all’art. 4, comma 7, del decreto legge n. 39/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, l’Assessore Regionale e gli Uffici della Regione Abruzzo competenti, sono autorizzati a riprogrammare gli interventi di cui al comma 1.

4.   Per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si applicano le procedure e gli obblighi vigenti in dipendenza della loro relativa natura.

Articolo 9
(standard qualitativi del piano)

1.   I soggetti attuatori si impegnano, al fine di garantire la rispondenza delle opere a criteri di massima qualità, a recepire le indicazioni delle eventuali convenzioni che il Commissario Delegato per la Ricostruzione dovesse stipulare con il Consorzio ReLuis, l’UNICEF  (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia), la SIP (Società Italiana di Pediatria), il WWF (Fondo Mondiale per la Natura) e l’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) ed eventuali altre.

2.   Le predette convenzioni sono comunicate a cura del Commissario Delegato per la Ricostruzione.

Articolo 10
(comunicazione stato di avanzamento del piano)

1.   I soggetti attuatori si impegnano con cadenza quadrimestrale a comunicare l’avanzamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere al Commissario Delegato per la Ricostruzione.

2.   Il Commissario Delegato per la Ricostruzione adotta ogni utile iniziativa per la diffusione, anche attraverso modalità informatiche, di ogni notizia atta ad informare circa l’avanzamento del piano di cui al presente decreto.

Articolo 11
(copertura finanziaria)

1.   Agli oneri finanziari di cui al presente decreto si fa fronte con le risorse di cui all’art. 4, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, così come individuate dalla delibera CIPE n. 47/2009.

Il presente decreto è sottoposto a controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del DL 225/2010 così come convertito con modificazioni dalla L. 10/2011.

Il presente decreto, espletate le procedure di cui al periodo precedente, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione – www.commissarioperlaricostruzione.it – ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L’Aquila, lì 17 maggio 2011

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Gianni Chiodi

Segue allegato