GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2009/28/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia di fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto in data 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e per i beni e le attività culturali recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Visto il D.Lgs.3.03.2011 n. 28 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE innanzi citata;

Visto in particolare l’art. 6, comma 9, primo periodo, del suddetto Decreto per il quale “Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di approvazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino a 1MW elettrico definendo altresi i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’art. 5”;

Visto altresì l’art. 10 comma 4 del suddetto Decreto a tenore del quale “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2:

a)  la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1Mw e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

-     non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente”;

Visto altresì il comma 6 del medesimo articolo per il quale “Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1°gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Vista la D.G.R. 12.04.2007 n. 351 recante “D.Lgs 387/2003 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, il cui punto 7 prevede una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.387/2003 nei confronti degli impianti fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007 di potenza superiore a 20 KWp, degli impianti fotovoltaici “a terra” di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore ai 200 KWp, nonché per i soli imprenditori agricoli nei confronti degli impianti superiori ai 200 KWp purchè ricompresi nei criteri di “attività agricola connessa” secondo quanto previsto dalla circolare della Agenzia delle Entrate n.35/E del 6/07/2009, relativamente alla determinazione del reddito agrario derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaici (par .4 punto 2 lett.b) e c);

Vista la D.G.R. n. 244 del 22.03.2010 D.Lgs.387/2003 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e s.m.e.i. – Modifica, approvazione “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” e regolamentazione dell’art.15, comma 2, L.R.16 del 19.08.2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio” con la quale, al fine di ridurre ulteriormente gli ostacoli, anche normativi, all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, nonché di razionalizzare e se amplificare, le procedure in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2001/77/CE e dal D.Lgs.n.387/2003, sostituisce il citato punto 7 della D.G.R. n. 12/04/2007 n.351 con il seguente: 7) di stabilire che gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KWp (agli impianti di potenza inferiore al suddetto limite si applica la disciplina della denuncia di inizio attività) installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M.19/02/2007, nonché gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 1 MW, si intendono autorizzati ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.387/2003, in via generale, nei casi e secondo le modalità riportati nell’allegato 1 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’autorizzazione generalizzata”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”.

Al fine di potersi avvalere della suddetta autorizzazione generalizzata, la Ditta e il tecnico abilitato devono trasmettere al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA in Via Passolanciano a Pescara, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato 1a) e b), compilata in ogni sua parte e corredata di marca da bollo ai sensi di legge, unitamente ai relativi allegati.L’autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo l’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’allegato 1 a e b da parte del competente  Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni succitate, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.Le Ditte interessate possono avvalersi della procedura semplificata di cui al presente provvedimento anche relativamente ai procedimenti ex D.Lgs. n.387/2003 in itinere alla data di approvazione del presente provvedimento. E’ comunque facoltà della Ditta proponente avvalersi della procedura non semplificata di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, agli effetti della costruzione e dell’esercizio degli impianti sopra citati, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione degli stessi nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o riattivazione e agli effetti del rinnovo dell’autorizzazione unica”

Ravvisata la necessità di procedere all’attuazione del D.Lgs. 3.03.2011 n. 28;

Ravvisata l’opportunità di estendere la soglia di applicazione della procedura abilitativa di cui all’art. 6, comma 1 del predetto Decreto agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico in relazione ai quali non è più applicabile, in parte qua, la procedura abilitativa di cui alla D.G.R. n. 244 del 22/03/2010;

Ravvisata, altresì, la necessità, ai fini previsti dall’art. 10, comma 4, D.Lgs.03/03/2011 n. 28, di individuare il criterio direttivo per ritenere conseguito il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del Decreto innanzi richiamato (29 marzo 2011) con riferimento alle fattispecie di autorizzazione generalizzata prevista e disciplinata dalle DD.GG.RR. n. 351 del 12.04.2007 e n. 244 del 22/03/2010;

Dato atto che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui alla DGR n. 244 del 22.03.2010 è atto di iniziativa prevista che, nell’intento di liberalizzazione perseguito dalle Regioni, legittima il privato all’installazione degli impianti fotovoltaici in essa considerati in forza dell’assenso rilasciato, ex ante ed in via generalizzata dall’Amministrazione regionale in presenza delle condizioni normativamente previste;

Ritenuto che per la formazione implicita di tale titolo abilitativo non concorra il termine di 30 giorni previsto dalla D.G.R. n. 244 del 22/03/ 2010 che assume rilevanza ai soli fini dell’efficacia del titolo stesso, affinchè questo, già perfetto in tutti i suoi elementi, possa essere portato ad esecuzione con l’avviso dei lavori;

Ritenuto pertanto che in caso di autorizzazione generalizzata, il titolo abilitativo è conseguito all’atto della presentazione al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà completa di tutti gli allegati obbligatoriamente previsti;

Visto l’art. 4, comma 2, lett.e) L.R. 9/08/2006 n. 27;

Ravvisata l’opportunità di fissare, come criterio di indirizzo della funzione amministrativa, il principio per cui hanno conseguito il titolo abitativo, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs.3.03.2011 n. 28, gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole in relazione ai quali, entro il 29 marzo 2011, sia stata presentata al competente Servizio “Politica Energetica, qualità dell’Aria, SINA” la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà completa di tutti gli allegati normativamente previsti ai sensi delle D.G.R. n. 351 del 12.04.2007 e n. 244 del 22.03.2010;

Dato atto che il Direttore della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” ha attestato la legittimità del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico ed amministrativo apponendo in calce la propria firma;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportate e trascritte:

-    di estendere, in attuazione dell’art. 6, comma 9, primo periodo, D.Lgs. 3.03.2011 n. 28, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1 dell’art. 6 D.Lgs.n.28/11 agli impianti di potenza nominale fino a 1MW elettrico, i quali non rientrano più nell’ambito di applicazione della D.G.R. n. 244 del 22/03/2010;

-    di approvare il seguente criterio di indirizzo della funzione amministrativa:

hanno conseguito il titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs.3.03.2011 n. 28, gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole in relazione ai quali, entro il 29 marzo 2011, sia stata presentata al competente Servizio “Politica Energetica, qualità dell’Aria, SINA” la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà completa d tutti gli allegati normativamente previsti ai sensi delle DD.GG.RR. n. 351 del 12.04.2007 e n. 244 del 22.03.2010.