LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006  recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. n. 60 del 22 novembre 2001 recante “Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”;

Vista la L.R. 1/2003 recante "Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)”;

Vista la L.R. n. 31 del 29 luglio 2010 recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689 recante “Modifiche al sistema penale”;

Premesso:

-    che l’art. 3 della vigente L.R. n. 1/2003 prevede che “la competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs 152/99 è delegata alla Provincia competente per territorio”;

-    che il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, recante "Norme in materia ambientale", ha riordinato tutta la materia ambientale, apportando altresì alcune importanti novità nella disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento. L'art. 135 del medesimo decreto, al comma 1°, in merito all'accertamento degli illeciti amministrativi dispone che: "all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza - ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24/11/1981, n. 689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità";

-    che la L.R. n. 17/2008 recante “Norme regionali contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale”, ha previsto che:

-    “Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi è l'amministrazione provinciale competente per territorio, tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie, per i quali è competente il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, D.Lgs 152/06" (art. 7 comma 5 della LR 17/2008 che ha modificato il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 60/2001);

-    si applicano, in materia di scarichi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs 152/2006 (comma 4 dell’art. 7 della LR 17/2008 che ha abrogato il comma 4, dell'art. 5 della L.R. 60/2001);

-    che la Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004, n. 103 - Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del D.Lgs 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e relativa gestione delle spese;

Precisato che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 68 del 26/02/2010, ha dichiarato incostituzionale la L.R. n. 17/2008, per violazione dell’art. 86, terzo comma, dello Statuto Regionale in relazione all’art. 123 Cost. a mente del quale «in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli effetti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale»;

Rilevato pertanto, che tale legge è stata dichiarata incostituzionale solo per motivi formali e non sostanziali;

Tenuto conto che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della L.R. 17/2008, la Regione Abruzzo ha immediatamente riproposto il medesimo disegno di legge, confermando la delega alle province in tema di sanzioni amministrative con L.R. n. 31 del 29 luglio 2010 venendosi così a configurare un regime di continuità dei principi in argomento;

Preso atto quindi che in tema di sanzioni l’art. 7 comma 9 della vigente L.R. n. 31/2010 prevede che “È confermata la delega alle Province in materia di sanzioni amministrative di cui all’articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006 ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo. A tal fine il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, recante "Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)" è sostituito dal seguente: la competenza all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è delegata alla Provincia competente per territorio, ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo”;

Considerato altresì che, benché, la formulazione dell’art. 135 del D.Lgs 152/2006 riservi il potere di irrogare le sanzioni alla Regione, ciò non comporta il venir meno della potestà della Regione di delegare a sua volta alle Province tale funzione assegnatagli dallo Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle previsioni del Titolo V della Costituzione;

Visto che l’art. 3 del D.Lgs 267/2000 al comma 5 prevede che i Comuni e le Province sono titolari i funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e delle Regioni;

Considerato che, in ragione delle evidenze su esposte, relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/06 richiamato dall’art. 7 della LR n. 17/2008, la vigenza dell’art. 3 della vigente LR n. 1/2003 non sia venuta meno per effetto dell'avvenuta abrogazione del D.Lgs. 152/99, intendendosi sostituito il richiamo, peraltro erroneo, all'art. 56 del D.Lgs. 152/99 dal corrispondente articolo 133 del D.Lgs. 152/06 di cui all’art. 7 della LR 17/2008 (oggi L.R. n. 31/2010);

Considerato che alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 31/2010 l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del Dlgs. 152/06 è da ritenersi delegata alle Province e che il quadro normativo regionale vigente non consente incertezze circa la competenza all’irrogazione di sanzioni;

Considerato che in sede di applicazione del D.Lgs. 152/06 sono da ritenersi pertanto confermate le competenze già previste in capo alle Province in materia di autorizzazione allo scarico dalla L.R. 60/2001, come modificata appunto dalla L.R. 17/2008 e poi dalla  L.R. 31/2010;

Ritenuto pertanto che, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del Dlgs 152/2006 e l’emanazione della LR 31/2010, in considerazione delle argomentazioni su esposte, sia da confermare la competenza delle Amministrazioni provinciali alla irrogazione delle sanzioni di che trattasi,

Dato atto della legittimità del presente provvedimento, attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

-    di adottare gli indirizzi esplicitati in premessa per quanto afferisce la tematica della competenza delle Province all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’accertamento di illeciti amministrativi in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

-    di trasmettere il presente provvedimento alle Province, ai Gestori del Servizio Idrico Integrato e agli ATO;

-    di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A., disponendo altresì l’integrale riproduzione dello stesso nel sito Internet della Regione Abruzzo.