LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 30 ottobre 2009, n. 23  “Nuova legge organica in materia di artigianato”, e s.m.e i., indicata come legge regionale, che nella Parte prima “Finalita’, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “ Funzioni della Regione e degli Enti locali”  prevede nell’art. 5, comma 3, lett. e) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 43 e seguenti della stessa legge, concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione;

Richiamata altresì la Parte terza della legge regionale “Interventi economici e incentivi  a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative” ed in particolare il Titolo II della stessa ”Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione”;

Atteso che  l’art. 43, comma 1,  della medesima L.R.23/2009 prevede che la Giunta Regionale,  al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l’espansione dei livelli occupazionali e l’ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, in attuazione degli indirizzi programmatici dalla stessa adottati,  agevola l’accesso al credito alle imprese artigiane;

Atteso che gli strumenti  di intervento della Regione, all’uopo disciplinati nell’art. 43, comma 2, della L.R. 23/2009,   prevedono, in particolare  alla lettera a), la concessione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e di contributi in conto  canoni sulle operazioni di locazione finanziaria  ai sensi della Legge  21 maggio 1981, n. 240, integrati da un bonus una tantum per l’assunzione di nuovo personale e da un contributo una tantum a fondo perduto per operazioni della specie garantiti da un confidi;

Atteso  che l’art. 43  citato prevede, al comma 3, che i contributi  di cui al  comma 2 lettera a) del medesimo articolo  sono disposti a  favore di Artigiancassa S.p.A, secondo quanto previsto nelle convenzioni già in essere tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A.;

Atteso che l’art. 44 stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a)   termine e modalità di presentazione  delle richieste di contributo;

b)   misure dei contributi e relativi importi e durate massime concedibili, a valere sui finanziamenti e sulle operazioni di locazione finanziaria di cui  all’art. 43, comma 2, lett. a);

c)   modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

d)   tipologie di spese ammissibili;

e)   casi di revoca e decurtazione dei contributi;

f)    obblighi connessi alla gestione dei contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. a);

Richiamata  la  propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009 con la quale, ai sensi del citato art. 44 della L.R. 23/2009, sono state adottate le disposizione di attuazione del Titolo II “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione” della Parte terza della medesima L.R. 23/2009, di cui quelle dettate agli Allegati 1 e 2 della stessa deliberazione hanno riferimento ai contributi di cui all'art. 43, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2009, così come segue:

-    “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52” - Allegato n. 1 in parte integrante e sostanziale;

-    “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria  cui all’art. 23, comma 1, della legge 240/81”-  Allegato n. 2 in parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

-    l'art. 6 della  L.R. 18 dicembre 2009, n. 31 ”Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 Aprile  2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2099 – 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), e alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 – Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo), alla L.R. n. 16/2009, alla L.R. n. 35/2006 e alla L.R. n. 23/2009”,   ha apportato modifiche alla  L.R. 23/2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato), ed in particolare, tra gli altri, agli artt. 2 (Destinatari),  14 (Iscrizione delle imprese artigiane) e 15 (Natura costitutiva delle iscrizioni), nel senso di ripristinare l’albo provinciale delle imprese artigiane presso ciascuna Camera di Commercio, che, ai sensi della  L.R. 23/2009,  era stato avvicendato con il registro delle imprese; 

-    Artigiancassa S.p.A., con nota  in data 9/7/2010,  aveva fatto conoscere che, nel corso di numerosi incontri con esponenti delle principali Banche e Società di leasing operanti in Abruzzo,  era arrivata alla stessa la sollecitazione  di proporre alla Regione Abruzzo di attivare, nell’ambito degli interventi agevolativi di cui alle leggi 949/1952 e 240/1981, un intervento  di politica anticongiunturale transitorio volto ad elevare la misura del contributo, fermo restando lo stanziamento disposto per gli interventi agevolativi di specie e, quindi, senza oneri finanziari  a carico della Regione Abruzzo;

-    che, nella citata nota di Artigiancassa S.p.A., era stato  posto in evidenza che, nella difficile fase economica e produttiva ed in una situazione di bassi livelli dei tassi di interesse, le  misure del contributo previste nei regolamenti in parola per i casi c.d.”ordinari (55%, 45% e 35% del tasso di riferimento), finivano per essere percepite dalle imprese come non significative portandole, quindi, a non effettuare l’investimento ovvero a non accedere al finanziamento;

-    che Artigiancassa, nella medesima nota, aveva  rappresentato l’opportunità dell’adozione di un provvedimento che disponesse “transitoriamente”, ma per un tempo significativo dal punto di vista dell’impatto economico (12 mesi) ossia per le domande  trasmesse fino al 30 giugno 2011, l’innalzamento della misura del contributo al 100% del tasso di riferimento per le seguenti tipologie di destinazione dei finanziamenti:

-    quelle di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i) j), m)  del paragrafo 3 dell’Allegato n. 1 concernente “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52”;

-    quelle di cui alle lettere a), b) c), d), e) del paragrafo 3, dell’Allegato n. 2 concernente  “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria  di cui all’art. 23, comma 1, della legge 240/81”;

-    che,  come rappresentato da Artigiancassa, l’intervento di cui trattasi non comportava oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione Abruzzo;

Atteso che questo organo di governo ha condiviso  la proposta presentata da Artigiancassa con nota del 9/7/2010, ritenendo sussistente  l’opportunità di adottare un provvedimento che disponesse, per il periodo fino al 30 giugno  2011, l’innalzamento della misura del contributo al 100% del tasso di riferimento per le indicate tipologie di destinazione dei finanziamenti e pertanto apportasse le correlate modifiche ed integrazioni, in particolare, con riguardo agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della precedente propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009 con oggetto “ L.R. 30 ottobre 2009, n.  23 Parte terza  Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione Artt  43 e 44 - Disposizioni di attuazione”, inserendo, nel contempo, all'interno degli Allegati di cui trattasi, tra l'altro, le previsioni corrette relative all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane in luogo delle pregresse previsioni relative ad iscrizione nel registro delle imprese;

Atteso che, con successiva propria deliberazione n  635 del 23 agosto 2010, si è pertanto proceduto ad approvare  le seguenti modifiche ed integrazioni, tra l'altro, anche  per quanto concerne gli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della richiamata precedente propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009, così come segue:

-    agli Allegati 1 e 2, rispettivamente concernenti “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52”  e “Art. 43, comma 2, lett. a) Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria  di cui all’art. 23 comma 1, della legge 240/81”,  al  paragrafo Soggetti beneficiari e in tutti gli altri punti nei quali era riportato il riferimento ad iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione di “impresa artigiana” , è stato riportato il corretto riferimento ad iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

-    all’Allegato 1, al paragrafo 9,  è stato riportato l’innalzamento della misura del contributo in conto interessi al 100% del tasso di riferimento per le  tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i)  j), m) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 30 giugno 2011;

-    all’Allegato 2, al paragrafo 10, è stato riportato l’innalzamento della misura del contributo in conto canoni al 100% del tasso di riferimento per le  tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e) per le domande di agevolazione trasmesse  fino al 30 giugno 2011;

Atteso che con la citata deliberazione n. 635 del  23 agosto 2010 è stata approvata la  nuova stesura delle disposizioni di attuazione degli artt. 43 e 44 del Titolo II   della Parte terza della legge regionale 30 ottobre 2009,, n. 23 “Nuova legge organica  in materia di artigianato!”, indicata come  “legge regionale”, per gli “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione”, in particolare per quanto concerne, tra l'altro gli Allegati 1 e 2 sotto riportati:

-    art. 43, comma 2, lett. a) “Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52”- Allegato n. 1 in parte integrante e sostanziale;

-    art. 43, comma 2, lett. a) ”Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria  cui all’art. 23 comma 1 della legge 240/81” - Allegato n. 2 in parte integrante e sostanziale;

Atteso che, in data 16/11/2010, è stato stipulato l'Atto aggiuntivo all’atto stipulato tra Regione Abruzzo e Artigiancassa s.p.a. in data 3/7/2006, integrativo della convenzione stipulata in data  28 dicembre 2000, integrativa della convenzione  ed atti aggiuntivi stipulati tra il Ministero del Tesoro  ed Artigiancassa s.p.a., in cui la Regione Abruzzo e' subentrata ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d. lgs. 112/1998,  ed alla convenzione del 28 dicembre 2000 stipulata ai sensi dell'art. 65,  lett. a) della L.R. 31/7/1996, n. 60, richiamati  dall'art. 43, comma 3, della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, con cui si è stabilito che la Regione Abruzzo continua ad avvalersi di Artigiancassa S.p.A. per l'attività di gestione transitoria degli interventi agevolativi di cui alle convenzioni richiamate sino alla stipula del contratto con il nuovo soggetto individuato attraverso bando di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione dei citati interventi agevolativi;

Atteso che, nel corso di riunione tenutasi in data 12/4/2011 presso l'Assessorato allo Sviluppo Economico, è stata manifestata da parte di tre Associazioni di categoria artigiane  su quattro, presenti a seguito di convocazione dell'Osservatorio Regionale per l'Artigianato di cui all'art. 54 della L.R. 23/2009, l'opportunità di adottare un provvedimento che disponga la riconferma per altri sei mesi, ovvero  per il periodo fino al 31 dicembre 2011, dell'innalzamento della misura del contributo al 100% del tasso di riferimento, per le domande di agevolazione trasmesse fino al 30 giugno 2011, per le indicate tipologie di destinazione dei finanziamenti, così come riportato negli Allegati 1 e 2 della precedente propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010;

Ritenuto di condividere la proposta sopra riportata delle Associazioni di categoria artigiane presenti alla riunione richiamata sopra e pertanto dover procedere ad approvare  le seguenti modifiche ed integrazioni degli Allegati 1 e  2, parti integranti e sostanziali della propria deliberazione n. n. 635 del  23 agosto 2010, con oggetto “ Modifiche ed integrazioni degli Allegati 1, 2, 3 e 4,  parti integranti e sostanziali della  D.G.R. n. 685 del 23/11/2009 con oggetto “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione Artt. 43 e 44 – Disposizioni di attuazione””, così come segue:

1)  all’Allegato 1, al paragrafo 9,  è riportato l’innalzamento della misura del contributo in conto interessi al 100% del tasso di riferimento per le  tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i)  j), m) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 31 dicembre  2011;

2)  all’Allegato 2, al paragrafo 10, è riportato l’innalzamento della misura del contributo in conto canoni al 100% del tasso di riferimento per le  tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e) per le domande di agevolazione trasmesse  fino al 31 dicembre  2011;

Atteso che le modifiche ed integrazioni apportate con il presente atto, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23,  agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della propria deliberazione  n. 635 del 23 agosto 2010 sono state  redatte secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della L.R 30 ottobre 2009, n. 23;

Dato atto che la documentazione richiamata è agli atti del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad Unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto sopra esposto,

1)   di  approvare  le seguenti modifiche ed integrazioni degli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010, con oggetto “ Modifiche ed integrazioni degli Allegati 1, 2, 3 e 4,  parti integranti e sostanziali della  D.G.R. n. 685 del 23/11/2009 con oggetto “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione Artt. 43 e 44 - Disposizioni di attuazione”, così come segue:

-    all’Allegato 1, al paragrafo 9, è riportato l’innalzamento della misura del contributo in conto interessi al 100% del tasso di riferimento per le  tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i)  j), m) per le domande di agevolazione trasmesse fino al 31 dicembre 2011;

-    all’Allegato 2, al paragrafo 10, è riportato l’innalzamento della misura del contributo in conto canoni al 100% del tasso di riferimento per le  tipologie di destinazione dei finanziamenti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) c), d), e) per le domande di agevolazione trasmesse  fino al 31 dicembre  2011;

2)   di approvare la nuova stesura delle disposizioni di attuazione dell'art. 43, comma 2 lett. a) del Titolo II   della Parte terza della L.R. 30 ottobre 2009,, n. 23 “Nuova legge organica  in materia di artigianato”, indicata come  “legge regionale”, per gli “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione”, così come segue:

-    art. 43, comma 2, lett. a) “Disposizioni di attuazione per le operazioni di credito agevolato di cui all’art. 37 della legge 949/52”- Allegato n. 1 in parte integrante e sostanziale;

-    -art. 43, comma 2, lett. a) ”Disposizioni di attuazione per le operazioni di locazione finanziaria  cui all’art. 23 comma 1 della legge 240/81” - Allegato n. 2 in parte integrante e sostanziale;

3)   di disporre la pubblicazione integrale della presente delibera sul B.U.R.A.

Seguono allegati