LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

Che ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n.59 e successive modifiche e integrazioni e dell’art.1, comma 57, delle legge regionale 21 novembre 2008, n. 16, l’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in atto all’entrata in vigore della L.R. n.152/98 è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010;

Che il DL 225/2010 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” ha introdotto all’art.1, per il comparto del TPL, una proroga, in prima battuta sino al 31 marzo 2011, del termine di scadenza degli affidamenti in atto di cui all’art 23 bis, comma 8, lettera e) del DL 112/2008, convertito con L.133/2008;

Che con DPCM 25 marzo 2011 avente ad oggetto ”Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù”, pubblicato sulla GU n. 74 del 31-3-2011, è stata disposta l’ulteriore proroga del termine di cui all’art 23 bis, comma 8, lettera e) del DL 112/2008, al 30.9.2011;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto, nel dettaglio, che in base all’art.61 della L.R. 1/2011 le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale sono tenute a presentare alla Regione un proprio piano di ristrutturazione dei servizi che contenga la razionalizzazione degli stessi in modo da consentire la riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale, stabilita al comma 2 dell'art. 60 di detta legge regionale, pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo annuo di contribuzione risultante per ciascuna azienda per l’esercizio 2010;

che ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011, la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione deve essere elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate;

che la Autolinee F.lli Civitarese s.r.l. con sede legale in Ortona (CH), esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale per un monte complessivo di chilometri pari a 305.251,900 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie);

Dato atto che nel dettaglio la F.lli Civitarese s.r.l. è titolare delle seguenti linee in concessione regionale oggetto di contribuzione :

 

 

che detta società ha presentato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale», in data 28.1.2011, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.22780, poi integrato in data 24.3.2011, acquisito al protocollo regionale il 28.3.2011 con il n.69665 documento (allegato n.1) contenente il piano di ristrutturazione delle linee regionali già assentite alla Società Autolinee F.lli Civitarese s.r.l.;

che la nuova offerta di trasporto è stata elaborata, nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, tenendo conto dei seguenti criteri: 

1)   eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;

2)   riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;

3)   coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane.

Che il piano di ristrutturazione proposto prevede una riduzione di km. 25.932,500 che determina una percorrenza annuale di km. 279.319,400 con una riduzione percentuale pari al 8,50%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

evidenziato tuttavia che la linea PASQUINI-ORTONA-SEVEL (linea operaia) e la ROGATTI– ORTONA-LANCIANO (linea scolastica) per la loro connotazione non possono essere oggetto di ristrutturazione dei servizi che viceversa è stata effettuata sulla linea ROGATTI – ORTONA nelle corse non scolastiche in orari di morbida;

Dato atto, quindi, che la Autolinee F.lli Civitarese s.r.l. non può procedere ad una ulteriore riduzione dei servizi in quanto il programma dei servizi assentiti e contribuiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all’art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

che, in ragione di tale analisi, nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2)  si è preso atto e accettato che la percorrenza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 279.319,400 (pari alla riduzione del 8,50% dei km. contribuiti 2010– corse ordinarie);

Ritenuto di approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 279.319,400 (pari alla riduzione del 8,50% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

Evidenziato che l'approvazione della ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Autolinee F.lli Civitarese s.r.l. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione all’utenza e che a partire dal 1 aprile 2011 la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della L.R. 59/99 e s.m.i., per i servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale assistiti da contribuzione e per quelli in concessione regionale non assistiti da contribuzione di cui all’art.3 della legge regionale n.152/1998, è ammessa da parte dei concessionari l’intensificazione dei relativi programmi d’esercizio senza oneri a carico del bilancio regionale, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale e con obbligo di rendicontazione separata dei servizi espletati;

Dato atto che la Autolinee F.lli Civitarese s.r.l. è titolare della linea ROGATTI – ORTONA che prevede n.3 coppie di corse con destinazione Chieti oggetto di contribuzione regionale;

Vista la domanda di intensificazione su detta linea che prevede ulteriori due coppie di corse (alle ore 9,00 e 18,35 in andata e alle ore 7,50 e 19,20 al ritorno) senza contribuzione regionale presentate all’interno della domanda di ristrutturazione avanzata in data 24.3.2011, e acquisita al protocollo regionale il 28.3.2011 con il n.69665 (allegato n.1);

Considerato che l’intensificazione proposta dalla società Autolinee F.lli Civitarese s.r.l. è tesa a completare l’offerta via autostrada con destinazione Chieti e che comunque sul grado di efficienza e di efficacia della introduzione delle nuove corse viene lasciata la valutazione alla azienda proponente in quanto si tratta di corse introdotte senza oneri finanziari a carico della Regione, gestite a rischio di impresa con le sole entrate da tariffa;

Evidenziato che con la ristrutturazione proposta il monte chilometrico annuo ammesso a contribuzione passa da km. 305.251,900 (percorrenze contribuite 2010) a km. 279.319,400 con una riduzione di km. 25.932,500 pari al 8,50% delle percorrenze 2010 ammesse a contribuzione;

Visto il programma di esercizio e sviluppo chilometrico presentato dalla Società Autolinee F.lli Civitarese s.r.l. (allegato n°3);

Ritenuto pertanto di potere autorizzare la ristrutturazione, compresa l’intensificazione della linea Rogatti – Ortona – Chieti, che, in quanto non soggetta a contribuzione, non  comporta aumento chilometrico nell’ambito del tetto delle percorrenze globalmente ammesse alla contribuzione regionale ai sensi della lettera “a-bis)” del comma 2 dell’art.2 della L.R.59/99 e quindi non da luogo ad aumento di spesa a carico del bilancio regionale;

Vista la Legge regionale n.77/99;

Preso atto che il Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.   di autorizzare la ristrutturazione proposta dalla società Autolinee F.lli Civitarese s.r.l. con sede a Ortona, dei propri servizi di t.p.l regionale come da richiesta dell’azienda (allegato n°1), da verbale di riunione del 31.3.2011 (allegato n°2) e dal relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n°3);

2.   di dare atto che nell’ambito della ristrutturazione viene intensificata, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della L.R. 59/99 e s.m.i., la linea Rogatti – Ortona – Chieti con l’introduzione di n.2 coppie di corse (alle ore 9,00 e 18,35 in andata e alle ore 7,50 e 19,20 al ritorno) che, in quanto non soggette a contribuzione, non  comportano aumento chilometrico nell’ambito del tetto delle percorrenze globalmente ammesse alla contribuzione regionale e quindi non danno luogo ad aumento di spesa a carico del bilancio regionale;

3.   di dare atto, viceversa, che con la ristrutturazione proposta il monte chilometrico annuo ammesso a contribuzione passa da km. 305.251,900 (percorrenze contribuite 2010) a km. 279.319,400 con una riduzione di km. 25.932,500 pari al 8,50% delle percorrenze 2010 ammesse a contribuzione;

4.   di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

5.   di autorizzare la società Società Civitarese s.r.l. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all’utenza e comunque a partire dal 1 aprile 2011 la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

6.   di trasmettere il presente atto:

a)   alla società Società Civitarese s.r.l.;

b)  al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;

c)   al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

d)  al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

7.   di pubblicare il presente provvedimento sul BURA.