IL COMMISSARIO AD ACTA
NOMINATO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 13/17 L.R. 37/10

Delibera del Presidente di Giunta regionale n. 040 del 26.04.2010

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 040 del 26.04.2010, il sottoscritto avv. Tiziano Ferrante  è stato nominato Commissario ad Acta per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art 1 commi 13/17 della L.R. 37/2007 avente ad oggetto:

1.   il riesame della situazione giuridica e dei rapporti correlati conseguenti all’adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003;

2.   l’individuazione delle procedure amministrative necessarie alla risoluzione delle problematiche riscontrate in seguito al complessivo riesame di cui al precedente punto 1.;

3.   l’individuazione degli atti, nessuno escluso, necessari al perseguimento della risoluzione delle problematiche stesse, compreso l’assolvimento delle attività procedurali propedeutiche connesse ai relativi avvii dei procedimenti amministrativi nonché alla conclusione dei medesimi.

Richiamata la Legge Regionale 21 novembre 2007, n. 37 recante “Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo”, pubblicata nel B.U.R.A. 21.11.2007, n. 8 Straordinario, ed entrata in vigore il 22.11.2007, successivamente integrata con L.R. 10.03.2008, n. 3 pubblicata nel B.U.R.A. 21.03.2008, n. 2 Straordinario.

Richiamato, in particolare, l’art. 1, commi 13-15, che testualmente prevede:

“13. Al fine di pervenire al complessivo riesame della situazione giuridica e dei rapporti correlati conseguenti all’adozione della delibera di Giunta regionale n° 1265 del 30.12.2003, in particolare in considerazione delle oggettive condizioni che non consentono alla Direzione Agricoltura di provvedere tempestivamente ed efficacemente all’espletamento delle procedure di riesame, viene individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, un Commissario ad Acta.

14. Detto Commissario provvede all’adozione di tutti gli atti, nessuno escluso, necessari e  presupposti per il concreto espletamento dell’incarico ad esso conferito.

15. I termini e le concrete modalità di svolgimento del predetto incarico sono stabiliti dal decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale.”

Vista la L.R. 10.01.2011, n. 1 che all’art. 35, recante “Modifiche ed integrazioni all'art. 1 dela L.R. 21 novembre 2007, n. 37”, recita:

“1. Al comma 16 dell'art. 1 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo), le parole "La durata dell'incarico è fissata in 120 giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di nomina" sono sostituite dalle parole "La durata dell'incarico è fissata in 270 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di nomina".

2. Dopo il comma 16 dell'art. 1 della L.R. 37/2007 sono inseriti i seguenti commi:

"16 bis. La dilazione di 150 giorni del termine fissato comporta l'automatica estensione dell'incarico di Commissario ad acta conferito con D.P.G.R. 26 aprile 2010, n. 40 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 32 del 19 maggio 2010.

16 ter. La durata dell'incarico può essere prorogata, per motivate esigenze, con apposito D.P.G.R. adottato su proposta dell'Assessorato regionale competente."3. Dopo il comma 17 bis dell'art. 1 della L.R. 37/2007 è inserito il seguente:

"17 ter. La dilazione di cui al comma 16 bis, ovvero le eventuali proroghe concesse con le modalità di cui al comma 16 ter, non comportano ulteriori oneri a carico della Giunta regionale eccedenti il compenso onnicomprensivo di cui al comma 17”.

Vista il D.P.G.R. n. 31 del 10.03.2011, con cui è stato rinnovato al sottoscritto l’incarico di Commissario ad Acta ai sensi della richiamata L.R. 37/2007, art. 1, come novellato dall’art. 35 L.R. 10.01.2011, n. 1.

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Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003 con cui è stato pubblicato il bando ad evidenza pubblica per la costituzione di una società di scopo finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla costruzione ed alla gestione delle “Vasche di accumulo ed impianti irrigui nella Piana del Fucino”.

Considerato che la Delibera appena menzionata era adottata ai fini previsti dalla Legge cd. “Obiettivo” (L. 443/2001) e dalla Deliberazione C.I.P.E. n. 121/2001 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive   

Richiamate

-    la Legge 21.12.2001, n. 443, recante “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”;

-    il relativo decreto d’attuazione, Decreto legislativo  del 20.08.2002, n. 190;

-    la Delibera CIPE 12 del 21.12.2001.

Preso atto che con la citata D.G.R. 1265 del 30.12.03 la Regione Abruzzo indiceva una procedura negoziata per la selezione del socio privato di maggioranza di una costituenda società consortile per azioni, società alla quale – per previsione della medesima Delibera – sarebbe stata affidata, secondo gli schemi dell’”in house providing”, la gestione e la realizzazione delle vasche di accumulo e degli impianti irrigui ad uso agricolo della Piana del Fucino. Inoltre, sulla scorta del principio di matrice comunitaria della cd. prevalenza funzionale  - richiamato in premessa –, la Delibera dichiarava che nella fattispecie non poteva operare la normativa in tema di appalti di lavori pubblici (L. 109/1994) e doveva invece applicarsi il D.Lgs. 157/1995 (in materia di appalti di servizi).

Considerato che, all’interno della Direzione Agricoltura, emergevano dubbi sulla legittimità della scelta operata dall’Amministrazione, sia in ordine al ricorso allo strumento dell’affidamento in house ad una società mista mediante procedura negoziata, oltre che riguardo ai criteri di nomina della commissione giudicatrice .

Viste

-    la nota dell’Unità Tecnica Progetto di Finanza (CIPE) prot. 362 del 12.10.2004 nella quale si afferma che nella vicenda in questione dovevano trovare applicazione le norme dell’art. 21 della legge quadro in tema di lavori pubblici per la nomina della commissione giudicatrice, nonché le altre disposizioni della L. 109/94 per quanto non espressamente previsto dalla L. 443/2001;

-    la nota dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici prot. 36398/04/szgr del 22.09.04, di contenuto sostanzialmente analogo.

Considerato che la L. 443/2001 ed il Decreto attuativo (D.lgs. 190/2002) avevano dettato una specifica disciplina, espressamente derogatoria rispetto alla normativa vigente, per regolare “la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”, oggetto di finanziamento statale.

In particolare, l’art. 6 del citato Decreto attuativo, in proposito, così disponeva: “Modalità di realizzazione 1. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di: a) concessione di costruzione e gestione; b) affidamento unitario a contraente generale”.

I criteri di scelta del contraente, validi in entrambe le ipotesi, erano anch’essi imposti dal Decreto, all’art. 10: la licitazione privata o l’appalto concorso.

Rilevato che la Delibera 1265/03 si è posta in contrasto con le prescrizioni imposte dalla normativa appena richiamata, atteso che l’affidamento della realizzazione e della gestione delle opere ad una costituenda società mista, disposto con la D.G.R. 1265 del 30.12.03, costituiva una soluzione “ibrida” ben differente da quella delineata dalla Legge Obiettivo.

Viste la nota prot. 212 del 28.04.05 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione e la nota prot. 5/LO del 12.01.06 del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale Reti,  comunicazioni che attestavano l’impossibilità dar corso all’iter per l’ottenimento del finanziamento statale, perché il progetto presentato dalla Regione Abruzzo non aveva rispettato le prescrizioni (tecnico/amministrative) imposte dalla Legge Obiettivo e dal Decreto di attuazione.

Ritenuto che la soluzione adottata con la D.G.R. 1265 del 30.12.03 non può considerarsi legittima poiché costituisce una deroga ingiustificata alla disciplina speciale, applicabile alla fattispecie, appositamente dettata dal Legislatore per la “la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”.

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Visto lo schema di Statuto allegato alla D.G.R. 1265 del 30.12.03 (Allegato A) che all’art. 7, recante “Soci Promotori – Recesso o Esclusione”, prevedeva che il 70% del capitale della costituenda società fosse di titolarità dei soci privati prescelti nella procedura negoziale.

Richiamata la cd. “Sentenza Teckal”, Corte di Giustizia UE 18.11.1999 C-107/98, citata nel corpo della D.G.R. 1265 del 30.12.03, pronuncia a tenore della quale una Amministrazione Pubblica può affidare un servizio (o un lavoro o una fornitura) senza ricorrere alla procedura di gara prevista dalla direttiva 93/36 “solo nel caso in cui (…) l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano”.

Atteso che, per giurisprudenza consolidata, per fare ricorso all’istituto dell’affidamento “in house”, è richiesta necessariamente la partecipazione pubblica totalitaria, posto che la presenza nel capitale sociale di soci privati esclude la configurabilità del requisito del “controllo analogo”.

Considerato che nella vicenda in esame pare fuori di dubbio che l’Amministrazione abbia optato per l’affidamento ad una società mista pubblico/privata e non allo schema dell’”in house providing”.

Vista la sentenza Cons. Stato, Ad. Plen. 3 marzo 2008, n. 1, con la quale il Supremo Consesso Amministrativo ha chiarito che il ricorso alla figura della società mista “deve comunque avvenire a condizione che sussistano garanzie tali da fugare gli ulteriori dubbi e ragioni di perplessità in ordine alla restrizione della concorrenza”, vale a dire:

“1) che vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l’affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest’ultimo si configuri come un “socio industriale od operativo”, il quale concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; il che vuol dire effettuazione di una gara che con la scelta del socio definisca anche l’affidamento del servizio operativo;

2) che si preveda un rinnovo della procedura di selezione “alla scadenza del periodo di affidamento”, evitando così che il socio divenga “socio stabile” della società mista, possibilmente prescrivendo che sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato siano chiarite le modalità per l’uscita del socio stesso (con liquidazione della sua posizione), per il caso in cui all’esito della successiva gara egli risulti non più aggiudicatario”.

Considerato che per la scelta del socio privato della costituenda società, la D.G.R. 1265 del 30.12.03 ha indetto una procedura negoziata (già “trattativa privata”), previa pubblicazione del relativo bando.

Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”, normativa richiamata dalla Delibera in esame, che all’art. 7 “Trattativa privata” così recita:

“1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

a)   in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

b)   in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

c)   in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell’allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette”.

Ritenuto che le ipotesi tassativamente elencate dall’art. 7 del D.lgs. 157/95 non sembrano ricorrere nella fattispecie e comunque l’Amministrazione ha omesso di indicarne l’eventuale sussistenza nella Delibera di approvazione e nell’Avviso di procedura negoziata conseguente.

Preso Atto che nella Delibera e negli atti da essa approvati (Capitolato di gara, Statuto della società e Patti parasociali) non si rinviene la previsione del rinnovo della procedura di selezione del socio privato al termine del periodo di affidamento. L’unico dato che emerge è che l’affidamento avrebbe avuto durata trentennale e la costituenda società, allo scadere del periodo di gestione, avrebbe dovuto riconsegnare le opere in buono stato di manutenzione; nulla è previsto circa la dismissione delle quote sociali da parte del socio privato, né sulla liquidazione delle stesse.

Ritenuto che la procedura indetta con l’atto giuntale non pare legittima poiché non ha rispettato le “garanzie” richieste dalla sentenza Cons. Stato, Ad. Plen. 3 marzo 2008, n. 1, non avendo salvaguardato i principi comunitari in tema di concorrenza, come interpretati dal Supremo Consesso Amministrativo, con l’effetto di aver determinato un’indebita violazione delle regole comunitarie e nazionali a tutela del libero mercato.

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Rilevato che la D.G.R. 1265 del 30.12.03 dava mandato al Componente la Giunta con delega all’Agricoltura di “sovrintendere a tutte le attività necessarie per lo svolgimento della procedura negoziata e per la costituzione della società di scopo”. Era inoltre espressamente previsto che la Commissione di gara fosse nominata dal medesimo Assessore Regionale.

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che all’art. 4, “Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e responsabilità”, prevede:

“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a)   le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b)   la definizione di obiettivi, priorità,  piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c)   la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d)   la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e)   le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f)    le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g)   gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”.

Richiamato l’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -, disposizione, derogabile solo con legge, che pone tra le competenze attribuite al dirigente (quindi al ruolo amministrativo) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti, nonché la LRA n. 77/99;

Viste

-    la nota del 16.09.04 Prot. 1438/Segr. a firma Francesco Sciarretta, quale Componente della Giunta Regionale in carica, con cui veniva inoltrata richiesta di parere al Dipartimento per le Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in vista della nomina della Commissione di gara;

-    la nota del 03.11.04 Prot. 1805/Segr. con cui l’Assessore Regionale Sciarretta invitava il Direttore Regionale Direzione Agricoltura p.t. a procedere alla nomina dei membri designati dal medesimo Assessore;

-    la nota del 18.01.05 Prot. 96/Segr. con cui l’Assessore Regionale Sciarretta ha inoltrato al Ministero dei Trasporti la richiesta di assegnazione delle risorse CIPE nella misura stabilita di euro 61.974.828;

-    la nota del 16.02.05 Prot. 293/Segr. con cui l’Assessore Sciarretta ha comunicato alla società mandataria dell’ATI aggiudicataria l’assegnazione del punteggio da parte della Commissione, con invito a presentarsi – dietro rituale convocazione - dinanzi al notaio dott.ssa Schiavone in L’Aquila per la costituzione della società.

Preso atto che il compito svolto dal Componente della Giunta nella vicenda in esame è stato quello di responsabile sostanziale dell’intera procedura, deputato a nominare la Commissione Giudicatrice e ad interfacciarsi con tutti i soggetti partecipanti, oltre che con le Amministrazioni interessate. Lo stesso Assessore ha esercitato le funzioni di responsabile del procedimento in pectore, atteso che dagli atti esaminati si evince che una tale figura non è mai stata individuata formalmente.

Ritenuto che le attribuzioni conferite dalla D.G.R. 1265 del 30.12.03 all’Assessore Regionale all’Agricoltura si pongono in contrasto con i principi – inderogabili, se non tramite specifica disposizione legislativa - in tema di separazione tra politica ed amministrazione, principi che impongono l’esclusione di ogni interferenza dell’organo di governo sulla gestione delle procedure di appalto e/o di concorso finalizzate alla stipulazione di contratti.

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Visto il Capitolato per la procedura negoziata approvato dalla D.G.R. 1265 del 30.12.03 che all’art. 5, tra i documenti da inserire nella busta C a pena di esclusione, prevedeva tra l’altro la “dichiarazione di istituti bancari attestanti la loro disponibilità a mettere a disposizione della costituenda società l’intero importo finanziario fino alla copertura integrale di tutti i costi”.

Preso atto che dai verbali della Commissione di gara del 24.01.04 risulta che l’A.T.I. concorrente  aveva presentato una dichiarazione dell’Istituto bancario Unicredit Banca Mediocredito s.p.a. nella quale la messa a disposizione delle risorse finanziarie era subordinata alla erogazione del finanziamento pubblico nella misura di euro 61.974.828,00.

Ritenuto che  l’offerta presentata dall’A.T.I. Safab – Faver  era viziata per violazione della lex specialis, mancando un documento espressamente richiesto a pena d’esclusione dal Capitolato. Come tale, l’offerta dell’A.T.I. doveva essere esclusa dalla procedura.

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Rilevato che la procedura in esame non si è chiusa con un formale provvedimento di aggiudicazione. Dopo la seconda riunione – nella quale la Commissione aveva espresso la riserva sulla conformità della documentazione prodotta dall’ATI Safab – l’Amministrazione non ha adottato nessun provvedimento idoneo a manifestare la propria volontà; né una tale volontà poteva desumersi dalla nota del 16.02.05 (prot. 293/Segr) del Componente la Giunta regionale, Assessore F. Sciarretta, con cui si comunicava alla Safab il punteggio attribuito e – senza dichiarare l’aggiudicazione – la stessa società veniva convocata per la stipula dell’atto costitutivo della società.

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Atteso che l’iter per l’ottenimento del finanziamento pubblico in favore della costituita Società “Irrigazione Piana del Fucino S.c.p.A” non aveva esito positivo poiché gli enti competenti (con nota prot. 212 del 28.04.05 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura Tecnica di Missione e nota prot. 5/LO del 12.01.06 del Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale Reti, sopra richiamate) rilevavano la carenza, nel progetto inviato dalla Società, della documentazione necessaria e delle procedure propedeutiche previste dalla L. 443/2001 e dal D.Lgs. 190/2002.

Considerato che è allo stato pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano un procedimento civile (recante RG n. 1756/09) instaurato dal Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano, volto a far dichiarare la nullità dell’atto costitutivo della Società.

Letti

-    la relazione del Responsabile dell’Ufficio Bonifica ed Infrastrutture Rurali presso la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e pesca del 05.07.05 dalla quale emergeva una serie di profili di illegittimità in relazione alla procedura attivata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 1265 del 30.12.03 e veniva evidenziata l’opportunità di procedere in via di autotutela all’annullamento dell’intera procedura di gara;

-    il parere reso dall’Avvocatura Regionale con nota del 27.10.06 Prot. N. 9515 40/06, di contenuto sostanzialmente analogo.

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Vista la D.G.R. n. 641 del 23.10.10 con cui l’Amministrazione Regionale ha recepito i contenuti della proposta tecnica dell’Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno: “Opere da realizzare per la risoluzione delle criticità legate all’uso ed alla disponibilità della risorsa idrica nella piana del Fucino – Regione Abruzzo”.

Dato atto che tale proposta prevede interventi da realizzare nella Piana del Fucino nei settori irriguo, acquedottistico e depurazione e collettamento.

Dato atto che con la menzionata Delibera n. 641 del 23.10.10 la Regione Abruzzo ha inteso dotarsi di strategie condivise per l’uso della risorsa idrica nella Piana del Fucino, aderendo ad una proposta di contenuto più ampio che mira alla risoluzione della problematica in questione attraverso una serie di azioni strutturali e non, superando così la soluzione adottata con D.G.R. 1265 del 30.12.03.

Richiamate le comunicazioni di avvio del procedimento trasmesse dal sottoscritto Commissario ad Acta ai soggetti interessati con raccomandate ar rispettivamente del 10.06.2010 e del 28.03.2011, nonché l'ulteriore comunicazione inoltrata via mail, via fax ed a mezzo racc.ta ar del 21.04.2011 avente ad oggetto “differimento termini per accesso e osservazioni”;

Preso atto delle osservazioni ricevute con comunicazioni del 26.07.2010 e del 21.04.2011 da SAFAB Spa;

Ritenuto di non poterne condividere il contenuto in punto di merito, in considerazione della dinamica sopra richiamata e delle problematiche giuridiche ed amministrative che di fatto e sotto molteplici profili impediscono la conservazione dell'efficacia di atti e procedure palesemente inficiate da illegittimità, in quanto tali inidonei in radice a soddisfare gli interessi pubblici sottesi alla effettiva e corretta risoluzione delle problematiche strutturali relative al bacino del Fucino.

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Ritenuto, in definitiva,

-    che dall’analisi complessiva della procedura indetta con D.G.R. 1265 del 30.12.03  – dalla Delibera di approvazione sino all’ultimazione delle operazioni di scelta del socio privato – è emersa una copiosa serie di profili di illegittimità afferenti le diverse fasi dell’iter amministrativo;

-    che la procedura negoziata per la scelta del socio privato della costituenda società consortile non si è chiusa con un formale provvedimento di aggiudicazione;

-    che l’attività della Società costituita a seguito della procedura negoziata di fatto non è mai iniziata, non avendo la stessa ottenuto il finanziamento statale necessario alla realizzazione delle opere previste;

-    che la Regione Abruzzo con la D.G.R. n. 641 del 23.10.10 ha inteso fronteggiare le problematiche connesse alle risorse idriche all’interno della Piana del Fucino – ivi comprese quelle riguardanti le strutture acquedottistica ed irrigua – aderendo alla proposta tecnica dell’Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, palesando in tal modo l’intenzione di superare definitivamente la fase di stallo seguita all’adozione della D.G.R. 1265 del 30.12.03;

-    che la soluzione adottata con la D.G.R. 1265 del 30.12.03 è stata dunque superata, nelle intenzioni della Giunta Regionale, dalla scelta di aderire alla proposta tecnica dell’Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno;

-    che sussistono evidenti ragioni di interesse pubblico a che una risorsa fondamentale, qual è quella idrica, nella Piana del Fucino sia gestita finalmente in un quadro di sostenibilità tecnica, ambientale ed economica, come delineato nella proposta tecnica dell’Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno;

-    che, dinanzi a tale interesse pubblico, le posizioni dei privati che hanno partecipato alla procedura negoziata indetta con D.G.R. 1265 del 30.12.03  devono considerarsi recessive;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’annullamento della procedura di gara indetta con D.G.R. 1265 del 30.12.03;

Richiamato l’art. 21 nonies, L. 241/90;

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’annullamento in via di autotulela, ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/90, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003 e dei conseguenti atti di gara posti in essere sino alla comunicazione della graduatoria definitiva.

IL COMMISARIO AD ACTA

Avv. Tiziano Ferrante