LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689, sulle modifiche al sistema penale, recante norme inerenti il sistema sanzionatorio applicabile alle infrazioni di cui al R.D. 1775/33 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 23 marzo 1983, n. 12 recante disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e per l’esercizio delle funzioni delegate o trasferite in materia di acque e impianti elettrici;

Vista la Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 7, art .93, comma 5-sexies in tema di vigilanza e sanzioni amministrative;

Visto il Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13.08.2007, sulla disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee;

Premesso che:

-    l’art. 17 comma 3 del R.D. 1775/33 così come sostituito dall’art. 96 del D.Lgs. 152/2006 prevede “Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque”;

-    l’art. 71 comma 3 Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13/08/2007 reca “L’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, riconducibile all’utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 17 del T.U. approvato con R.D.  n. 1775/1933, così come sostituito dall’art. 96 del D.Lgs. 152/2006”;

-    l’art. 71 comma 4 Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13/08/2007 prevede “Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3, la Giunta Regionale, su proposta della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, gli indirizzi per la determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981. Parimenti stabilisce le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità di cui all'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni”;

-    l’art. 71 comma 5 Regolamento Regionale n. 3/Reg del 13/08/2007 dispone “I rapporti relativi alle violazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere rimessi al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della L. n. 689/1981 e per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3”;

-    con D.G.R. n. 142 del 08/03/2010 sono stati stabiliti i criteri per l’applicazione della sanzione amministrativa nei casi di particolare tenuità;

-    l’art. 96 comma 6 D.Lgs. 152/2006 prevede “Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.

-    la Corte Costituzionale con sentenza del 22 luglio 2010, n. 273, dopo aver esaminato la natura dell’illecito in questione, che prima di venire depenalizzato rivestiva la caratteristiche di reato contro il patrimonio, ha statuito che “la sanzione amministrativa prevista dalla norma censurata non è irrisoria e priva di efficacia dissuasiva, giacchè i trasgressori, previa cessazione delle utenze abusive, sono tenuti al pagamento di una somma da 3.000 a 30.000 euro, oltre che dell’intero importo dei canoni non corrisposti” importo con chiaro valore risarcitorio;

-    l’Avvocatura Regionale ha reso, con  prot. 390 del 13/01/2011, giusto parere legale reso in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 17 comma 3 del R.D. 1775/1933, nel quale viene chiarito che è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria e un importo pari ai canoni non corrisposti con valore risarcitorio per aver utilizzato un bene demaniale senza averne titolo;

-    l’art. 11 della Legge 689/1981 dispone “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento, attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate

1)   di formulare i seguenti indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell’art.17 del R.D. 1775/1933 e s.m.i in osservanza dell’art. 11 della Legge 689/1981 per le quali si avrà riguardo a:

a)   gravita’ della violazione: dedotta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità di azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato, dalla intensità del dolo o dal grado della colpa;

b)  opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito: dedotta dalla manifestazione concreta della buona volonta’ del trasgressore di riparare alle conseguenze della violazione;

c)   personalita’ del trasgressore: dedotta dal temperamento, carattere, condotta, condizioni di vita, motivi che hanno portato alla violazione della legge e precedenti penali e giudiziari;

d)  condizioni economiche: dedotte dalla situazione economica del trasgressore.

2) di stabilire che in ordine all’illecito in argomento viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 17 comma 3 del R.D. 1775/1933 s.m.i. oltre all’intero importo dei canoni non corrisposti a titolo risarcitorio;

3) di disporre la pubblicazione della Deliberazione sul B.U.R.A. a cura del Servizio Gestione delle Acque e sul sito internet delle Acque Pubbliche, accessibile dal portale della Regione Abruzzo;

4) di disporre la trasmissione del presente atto agli Organi deputati all’accertamento e alla contestazione dell’illecito de quo dalla vigente normativa.