GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 7.11.1998 n.124 avente ad oggetto “Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992.”

Dato atto che le competenze regionali nella materia di cui Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 sono le seguenti:

-    Approvazione in base al DPR 616/77 dei regolamenti comunali inerenti la materia;

-    Indicazione, in base alla L.21/92 (legge quadro), dei criteri generali e delle normative nazionali cui i comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti;

-    Iscrizione al Ruolo dei conducenti tramite attività della Commissione regionale di cui alla L.R. 124/98.

Viceversa le competenze comunali sono le seguenti:

-    Redazione dei regolamenti comunali inerenti la materia contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento del servizio;

-    Redazione dei Bandi di gara per le assegnazione delle licenze;

-    Assegnazione delle licenze;

-    Vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle licenze.

Dato atto

-    che la L.21/92 al comma 6 dell’art. 11 fa salve, rispetto alle competenze comunali, le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione in ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari e lascia solo uno spazio di manovra sull’ambito territoriale in cui si può attuare il servizio taxi introducendo la possibilità per i comuni di avviare protocolli di intesa in relazione alla suddetta previsione normativa;

-    che in base alle modifiche apportate alla L. 21/92 dall’art. 14 del D.lgs 422/97, i comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale;

-    -che nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il Presidente della Regione, sentita la Commissione Consultiva Regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”;

Considerato che in base al suddetto quadro la Regione interviene per ricomporre i contrasti e per dare impulso alla programmazione di livello locale attraverso la Commissione Consultiva suddetta;

Preso atto

-    che tale Commissione non era stata istituita perché fino a tempi recenti il comparto si è autoregolato senza che sorgessero particolari contrasti e problemi di competenza e che a livello nazionale c’è un momento di rivisitazione delle norme della L.21/92 causata dalla concorrenza interna tra taxi e NCC;

-    che il comma 1 quater dell’art. 29 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, ha modificato in maniera sostanziale la legge 15 gennaio 1992, n. 21 ma che il quadro normativo è ancora da definire in attesa di disposizioni attuative in corso di emanazione;

Dato atto che la Regione, con la L.R. n. 57 del 10/12/2010 che modifica la L.R. n. 124 del 07/11/1998, si dota di uno strumento amministrativo per regolare le questioni del comparto istituendo la Commissione Consultiva Regionale prevista dall’all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, regolandone la composizione, funzionamento e compiti;

Vista la L.R. n. 57 del 10/12/2010 che modifica la L.R. n. 124 del 07/11/1998 che istituisce la suddetta Commissione Consultiva;

Dato atto che in applicazione dell’art. 7 bis della L.R. n. 124/1998 sono state trasmesse le note nn. RA/13119/DE10, RA/13103/DE10 , RA/13081/DE10, RA/13057/DE10, RA/13320/DE10 del 19/01/2011 e nn. RA/16320/DE10 e RA/16333/DE10 del 21/01/2011 con le quali si invitavano le associazioni del settore a nominare un rappresentante da designare quale membro della suddetta Commissione;

Considerato che le succitate associazioni hanno designato i propri rappresentanti effettivi e supplenti;

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 7 bis della L.R. n. 124/1998 , la Commissione viene nominata con delibera di Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale competente in materia di trasporti e dura in carica cinque anni;

Dato atto

-    che il comma 1 dell’art. 7 ter della L.R. 124/’98 stabilisce che la Commissione viene convocata dal presidente (assessore regionale o suo delegato) ed è validamente costituita in presenza della metà più uno dei suoi componenti e che le funzioni di segretario effettivo o suo sostituto sono espletate da un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di trasporto pubblico non di linea;

-    che il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che i pareri e le raccomandazioni sono adottati con voto favorevole della maggioranza dei presenti e che , a parità di voti, prevale quello del Presidente;

-    che il comma 5 dell’art. 7 ter della L.R. 124/’98 stabilisce che sono esclusi compensi e rimborsi spesa a carico della Regione nei confronti dei componenti della Commissione;

Ritenuto quindi di costituire la suddetta Commissione in base alle designazioni pervenute ed alle disposizioni di legge;

Vista la Legge Regionale n. 77/99;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico e Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A VOTI UNANIMI E PALESI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1)   di costituire, ai sensi di quanto disposto dagli art. 7 bis e 7 ter della L.R. 124/1998, la Commissione finalizzata al rilascio di pareri e raccomandazioni, in riferimento agli esercizi pubblici non di linea ed all’applicazione ei relativi regolamenti, come di seguito specificato:

 

Ente di appartenenza

Componente effettivo

Componente supplente

Funzione

REGIONE

Avv. Giandonato Morra

Designazione da definirsi, secondo necessità, il giorno della seduta

Presidente

REGIONE

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

Designazione da definirsi, secondo necessità, il giorno della seduta

Componente

REGIONE

Dott.ssa Alessandra Nardone

Giovanni Bratti

Segretario

ANCI

Antonio Viola

(Assessore al Comune di Chieti)

Rossella Marasco

(Comandante della Polizia Locale)

Componente

CNA

Michele Giovanetti

Renato Giancaterino

Componente

URITAXI

Antonio Abagnale

Raffaele Soccio

Componente

COMETA

Giuseppe Morrillo

Giancarlo Maccarone

Componente

ARCO-FEDERCONSUMATORI

Franco Venni

(ARCO)

Tino Di Cicco

(FEDERCONSUMATORI)

Componente

ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ITALIANI

Fioriti Donato

Berghella Roberto

Componente

2)   di precisare che per tutto quanto non previsto dalla presente delibera si fa riferimento alla L. 21/92 come modificata;

3)   di notificare il presente atto a tutti i componenti effettivi e supplenti della suddetta Commissione;

4)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.