GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. n° 301 del 19.04.2010 e la D.G.R. n. 642 del 23.08.2010;

Visto il D.L. 8 agosto 1994 n. 507 recante “Misure urgenti in materia di dighe” convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 che all’art. 1, comma 1, stabilisce che la realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe.

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”, in particolare l’art.89, comma 1 lettera b), che conferisce alle Regioni ed agli enti locali le funzioni relative alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, cioè quelle inferiori a 15 metri di altezza e che determinano un volume d'invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi;

Vista la legge regionale 12 agosto 1998 n. 72 recante “Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale”, in particolare l’art. 1 che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative agli adempimenti di cui alla legge n. 584 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse di cui all'art. 1 della medesima legge

Vista la legge regionale 16 settembre 1998 n. 81 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” ed in particolare il comma 2 dell’art. 23 che delega alle Province le funzioni in materia di sbarramenti aventi altezza inferiore a 15 mt e volume di invaso inferiore a 1.000.000 mc;

Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 e s.m.i., in particolare il Capo IV rubricato “Disposizione in materia di gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del Decreto Lgs. 112/1998” che all’art. 94, comma 3 quinquies, come successivamente modificato dall’art. 139 della legge regionale 26 aprile 2004 n. 15, assegna alla Regione la competenza amministrativa in materia di sbarramenti di cui al citato comma 2 dell’art. 23 della L.R. 81/98 nel caso in cui gli stessi, pur non eccedendo i limiti previsti dal medesimo comma, sono a servizio di utenze classificate, dal precedente comma 3 bis dell’art. 94 della L.R. 7/2003, “grandi derivazioni d’acqua”;

Vista la D.G.R. del 29 dicembre 2005 n. 1389 che stabilisce le direttive per le Province e Comuni in merito alle funzioni di approvazione e vigilanza sulle dighe ed invasi trasferiti alle stesse ai sensi della menzionata normativa statale e regionale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 114 secondo cui al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso;

Considerato che il progetto di gestione, come dettato dal medesimo art. 114 del D. Lgs. 152/2006, è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse;

Considerato che il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati dal D.M. 30 giugno 2004 ed è approvato, ai sensi del medesimo art. 114 del D. Lgs. 152/2006, dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi dei citati articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Inoltre, Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine;

Preso atto che, quindi, alla Regione sono attribuite le competenze afferenti l’analisi delle caratteristiche riguardanti la qualità delle acque, del materiale trasportato e sedimentato nonché le verifiche sui sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di rimozione del materiale dal serbatoio e l modalità di smaltimento del materiale stesso;

Atteso che tali funzioni sono attualmente assegnate al Servizio Qualità delle Acque che, essendo demandato alla gestione del Piano di Tutela delle Acque recentemente adottato con D.G.R. del 09 agosto 2010 n. 614 ed in fase di approvazione finale, è conseguentemente competente anche all’approvazione dei Progetti di Gestione degli invasi di cui trattasi;

Ritenuto, altresì, necessario, nelle more di approvazione di una disciplina legislativa e regolamentare regionale organica in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, approvare le linee direttive di cui all’allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di stabilire il procedimento di approvazione dei Progetti di Gestione degli invasi presentati alla regione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 152/2006; 

Dato atto che il Direttore preposto ai Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità,

DELIBERA

1.   di individuare il Servizio Qualità delle Acque della Direzione regionale LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa quale competente alla approvazione dei progetti di gestione degli invasi presentati ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 152/2006;

2.   di approvare le linee direttive di cui all’Allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzate ad individuare il procedimento di approvazione dei citati Progetti di Gestione degli invasi;

3.   di demandare al Dirigente competente l’applicazione delle presenti direttive;

4.   di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Seguono allegati