LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    che ai sensi dell’art.10, comma 1 della L.R. 11/2007, come modificato dall’art.63, comma 3 della L.1/2011, i servizi automobilistici di trasporto pubblico locale esercitati in base a concessioni e non assistiti da contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale, in atto al momento dell'entrata in vigore di detta legge, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, ai concessionari di tali servizi che soddisfano le condizioni previste dalla legge, viene rilasciato, su istanza da presentare entro il 31 luglio 2011, il corrispondente titolo autorizzativo in luogo della concessione;

-    che ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della L.R. 59/99 e s.m.i., per i servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale assistiti da contribuzione e per quelli in concessione regionale non assistiti da contribuzione di cui all’art.3 della legge regionale n.152/1998, è ammessa da parte dei concessionari l’intensificazione dei relativi programmi d’esercizio senza oneri a carico del bilancio regionale, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale e con obbligo di rendicontazione separata dei servizi espletati;

Considerato:

-    Che in base all’atto di concessione rep.n°.1850 del 16.07.1997, la società “Autolinee E. Di Febo Capuani.” con sede in Scerne di Pineto, alla via Nazionale n.20, esercita l’autolinea “Giulianova-Roseto degli Abruzzi-Pescara-Chieti-Roma NO STOP e ritorno” (TE/03/01);

-    che questa ditta esercita dal 2004 l’autolinea Pescara-Roma in Pool con ARPA e Di Fonzo, con Determine Dirigenziali n.DE3/60, DE3/61, DE3/62 del 09.10.2003;

-    che con istanze acquisite al  prot. n. 35850 del 11 febbraio 2011 e n. 44677 del 22 febbraio 2011, la società “Autolinee E. Di Febo Capuani”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d/bis) della  L.R. 59/99 e  s.m.i., richiede l’arretramento del capolinea da Giulianova a Roseto degli Abruzzi e l’ intensificazione della  linea “Giulianova-Roseto degli Abruzzi-Pescara-Chieti-Roma NO STOP e ritorno” (TE/03/01) come da programma di esercizio che riepiloga il programma delle corse[all. 1];

-    che in particolare la ristrutturazione prevede:

a)   l’istituzione di una corsa feriale con partenza da Roseto degli Abruzzi alle ore 6.00 con arrivo a Roma  alle ore 9,30- partenza da Roma ore 12,25 arrivo a Roseto degli Abruzzi alle ore 16,00;

b)   una corsa feriale solo il venerdì con partenza da Roseto degli Abruzzi ore 16,00 con arrivo a Roma alle ore 19,30 e ritorno da Roma ore 21,00 con arrivo a Roseto degli Abruzzi alle ore 00,30;

c)   orario festivo di due corse la prima con partenza da Roseto degli Abruzzi alle ore 9,00 con arrivo a Roma ore 12,30 e la seconda corsa con partenza da Roseto degli Abruzzi alle ore 16,00 ed arrivo a Roma alle ore 19,30; mentre le corse di ritorno da Roma la prima con partenza alle ore 17,00 ed arrivo alle ore 20,30 a Roseto degli Abruzzi e la seconda con partenza alle ore 21,00 con arrivo a Roseto degli Abruzzi alle ore 00,30, senza oneri a carico del bilancio regionale al fine di intensificare l’offerta  esistente;

Considerato che la valutazione sul grado di efficienza e di efficacia della introduzione delle nuove corse viene lasciata alla azienda proponente in quanto si tratta di corse introdotte senza oneri finanziari a carico della Regione, gestite a rischio di impresa con le sole entrate da tariffa;

Ritenuto pertanto, di poter autorizzare, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della predetta L.R. 59/99 e s.m.i., l’intensificazione, nonché l’arretramento del capolinea da Giulianova a Roseto degli Abruzzi, della linea “Giulianova - Roseto degli Abruzzi – Pescara – Chieti - Roma NO STOP e ritorno” (TE/03/01) esercitata dalla società Autolinee E. Di Febo Capuani di Scerne di Pineto, in quanto riguarda corse che vengono esercitate al fine di intensificare l’offerta, senza oneri a carico del bilancio regionale;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico e Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture,  Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.   di autorizzare, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della  L.R. 59/99 e s.m.i. l’intensificazione, nonché l’arretramento del capolinea da Giulianova a Roseto degli Abruzzi, della Autolinea “Giulianova-Roseto degli Abruzzi-Pescara-Chieti-Roma NO STOP e ritorno” (TE/03/01) con le modalità di seguito indicate e come da relativi programmi di esercizio, presentati unitamente alla domanda, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (all.1);

2.   di dare atto che le corse di nuova istituzione sono autorizzate ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della  L.R. 59/99 e s.m.i. e, al pari delle altre corse presenti nel programma di esercizio, sono senza oneri a carico del bilancio regionale e con obbligo di rendicontazione separata;

3.   di dare atto che, ai sensi dell’art.10, comma 1 della L.R. 11/2007, come modificato dall’art.63, comma 3 della L.1/2011, i servizi automobilistici di trasporto pubblico esercitati in base a concessioni e non assistiti da contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale (come nella specie i servizi di cui alla presente deliberazione) sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2011 e che, entro il 31 luglio 2011, deve essere presentata l’istanza per il rilascio del corrispondente titolo autorizzativo in luogo della concessione.

4.   di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di provvedere all’adozione degli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento e di notificarlo alla società “Autolinee E. Di Febo Capuani” al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica ed al Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo,  loro sedi;

5.   di autorizzare la ditta Autolinee E. Di Febo Capuani ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati dal presente provvedimento previa comunicazione all’utenza;

6.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.