LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2009 che stabilisce nuove modalità per la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria;

Visto l’art. 50 del D.L. n.269/2003 convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di Assistenza”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.178/2011 del 14/03/2011 ”D.M. 11 DICEMBRE 2009 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA – ESENZIONE PER MOTIVI DI REDDITO” con la quale, tra l’altro, si stabilisce che: “a decorrere dal 1° aprile 2011, per la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, si applica integralmente, limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, il D.M. 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30/12/2009 n. 302” ed ancora “che potrà essere transitoriamente utilizzata la modalità di attestazione di esenzione per motivi di reddito antecedentemente vigente, per le ricette prescritte fino al 31 marzo 2011 e per le ricette prescritte nel periodo 1° aprile 2011 - 30 aprile 2011 qualora l’assistito non sia ricompreso negli elenchi degli esenti forniti dal Sistema Tessera Sanitaria ai medici prescrittori ovvero non sia in possesso del certificato provvisorio di esenzione rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale”;

Rilevato che in sede di approvazione da parte della Giunta Regionale della suddetta Deliberazione n. 178/2011 è stata introdotta la postilla che recita testualmente: ”di stabilire l’esenzione dal pagamento della visita di idoneità per i volontari iscritti in associazioni riconosciute dal Dipartimento Protezione Civile Regione Abruzzo”;

Rilevato, altresì, che la surrichiamata esenzione non è riconducibile ai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al sopra citato  DPCM 29 novembre 2001 e pertanto non rientra tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale;

Dato atto che nello schema di certificazione finale degli adempimenti di competenza del Comitato LEA della Regione Abruzzo così come risultante dal verbale della riunione del Comitato Lea svolta in data 30 novembre 2010, acquisito al protocollo Si.Ve.A.S. n. 106 del 10 dicembre 2010, con riferimento al punto Y “Lea aggiuntivi” viene ribadito che “…omissis.. Per le Regioni sottoposte a Piano di rientro l’erogazione dei livelli aggiuntivi non è consentita”;

Ritenuto, pertanto, di dover cassare la postilla che prevede l’esenzione dal pagamento della visita di idoneità per i volontari iscritti in associazioni riconosciute dal dipartimento della Protezione Civile Regione Abruzzo;

Ritenuto, inoltre, allo scopo di consentire un più graduale passaggio a regime dell’istituto, di dover estendere il periodo transitorio per l’utilizzo della modalità di attestazione dell’esenzione per motivi di reddito antecedentemente vigente per le ricette prescritte fino al 31 maggio 2011 nei casi in cui l’assistito non sia ricompreso negli elenchi degli esenti forniti dal Sistema Tessera Sanitaria ai medici prescrittori ovvero non sia in possesso del certificato provvisorio di esenzione rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate-

-    di CASSARE la postilla contenuta nella Deliberazione della Giunta Regionale n.178/2011 del 14/03/2011 ”D.M. 11 DICEMBRE 2009 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA – ESENZIONE PER MOTIVI DI REDDITO” che recita testualmente: ”di stabilire l’esenzione dal pagamento della visita di idoneità per i volontari iscritti in associazioni riconosciute dal Dipartimento Protezione Civile Regione Abruzzo”;

-    di ESTENDERE il periodo transitorio previsto dalla predetta Deliberazione n.178/2011 per l’utilizzo della modalità di attestazione dell’esenzione per motivi di reddito antecedentemente vigente, per le ricette prescritte nei casi in cui l’assistito non sia ricompreso negli elenchi degli esenti forniti dal Sistema Tessera Sanitaria ai medici prescrittori ovvero non sia in possesso del certificato provvisorio di esenzione rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, sostituendo la data del 30 aprile 2011 con quella del 31 maggio 2011;

-    di TRASMETTERE il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali e agli altri soggetti interessati;

-    di PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo.