Il dirigente del servizio

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009; 

Visto il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 772/2010 della Commissione, del 1 settembre 2010 che modifica il  Regolamento (CE) n. 555/2008;

Visto, in particolare, l’articolo 3 del citato Regolamento (CE) n. 491/2009, che  nel disporre l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, dispone che i riferimenti si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;

Visto il Decreto Ministeriale 8 maggio 2009 n. 3890  con il quale, in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e per corrispondere gli aiuti previsti;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  n. 4123 del 22.07.2010, inerente disposizioni relative a  “OCM Vino – Modalità attuative della misura  Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti”;

Visto il Decreto del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale della Qualità  – Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità (SAQ  XI) - n. 6442del 04.04.2011, recante “Invito alla  presentazione dei progetti Campagna 2011-2012. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale  n. 4123 del 22.07.2010”;

Preso atto che, l’articolo 11 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  n. 4123 del 22.07.2010,  prevede che l’importo dell’aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute e che in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi nazionali e/o regionali, può essere elevato fino al massimo del 70% qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui all’articolo 5 del suddetto decreto;                  

Vista la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 01.06.2009 e successive modifiche, relativa alla  costituzione del “Comitato di Valutazione”, previsto dall’art. 8 del  D.M. n. 3890 del 8 maggio 2009, recante “Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, inerente l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/70 del 18.06.2009 avente ad oggetto “Istituzione del “Comitato di Valutazione” di cui all’art. 8 del  D.M. n. 3890 del 8 maggio 2009 in ordine alla misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” del settore vitivinicolo;

Visto il Decreto del MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato (POCOI VIII) n. 2896 del 15.04.2011, recante “Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria per la misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi relativa all’anno 2012” che assegna alla Regione Abruzzo una dotazione finanziaria pari ad €  2.227.080;

Ritenuto pertanto di poter assegnare, al programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2011/2012,  i soli fondi, assegnati alla Regione Abruzzo dal Decreto MIPAAF n. 2896 del 15.04.2011, pari ad €  2.227.080 e corrispondenti al 50% della spesa totale massima approvata ai beneficiari per svolgere tutte le attività relative ai progetti presentati;

Considerata la necessità di consentire, a livello regionale, la presentazione dei progetti per accedere ai finanziamenti previsti dal succitato Decreto n. 2896 del 15.04.2011, in applicazione della normativa comunitaria ed in conformità alle disposizioni di carattere generale;

Ritenuto di stabilire che i progetti, a valere sui fondi comunitari pari ad €  2.227.080, devono essere presentati o pervenire, pena l’esclusione, oltre che in originale ad AGEA e in copia al MIPAAF,  in originale alla Regione Abruzzo, , entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 giugno 2011 al protocollo della:

      Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione Servizio Produzioni Agricole e Mercato  - Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali

      Via Catullo, 17 -  65127  PESCARA;

 Ritenuto , inoltre stabilire, in conformità all’articolo 3 del  Decreto del  Ministro n. 4123 del 22.07.2010, che i soggetti beneficiari per accedere ai fondi comunitari per la campagna 2011/2012 devono avere i seguenti requisiti:

    per le lettere a) , b),  e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni;

    per le lettere d),  e),  e  g)  devono dichiarare di aver imbottigliato e/o esportato  almeno il 5% di bottiglie di vino di loro produzione,  calcolata come media delle ultime tre annate;

    per la lettera f), che promuove la partecipazione delle Associazioni della lettera g), valgono gli stessi requisiti previsti al punto precedente;

Ritenuto di stabilire, ai fini di un più equo utilizzo di tutti i fondi messi a disposizione per la misura, che i progetti presentati:

    non devono avere un rapporto tra spesa progetto e fatturato aziendale, riferito alla commercializzazione dei  soli  vini abruzzesi,  superiore al 20%;

    devono avere durata annuale;

    non devono comportare una spesa inferiore a € 100.000,00 per paese o zona geografica;

    che i soggetti aspiranti ai benefici abbiano (singolarmente o come ATI) una produzione di 150.000 bottiglie di vino DO e IG corrispondente a una produzione minima imbottigliata di ettolitri 1.125;

    possono comportare una spesa per l’azione “incontri con gli operatori e/o giornalisti” fino ad un massimo del 20% del budget complessivo del progetto approvato;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che la spesa ammissibile per ciascuna azienda partecipante sia calcolata in base al numero di bottiglie di vino abruzzese  prodotte e corrispondente ad una produzione minima di vino DO e IG secondo la tabella “Classi di Ammissibilità” che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto,  di stabilire che, al fine dell’ammissibilità del maggior numero di progetti e tenuto conto dei fondi disponibili, in sede di prima applicazione della ripartizione dei fondi il limite erogabile è di:

    € 250.000,00 per paese o zona geografica;

    € 500.000,00 per soggetto beneficiario;

Ritenuto di stabilire che, una volta rispettati i limiti sopra riportati, gli eventuali fondi non distribuiti saranno assegnati, fino ad esaurimento, alle ditte già finanziate:

    rispettando la graduatoria di merito;

    assegnando alle aziende importi successivi non superiori all’importo richiesto ed ammissibile e comunque non superiori ad € 25.000,00 per paese o zona geografica;

    assegnando l’intero importo richiesto ed ammissibile qualora i fondi lo consentano;

Ritenuto di prevedere l’eventualità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le aziende ammissibili o tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura attraverso il trascinamento di finanziamenti provenienti da altre misure;

Ritenuto, altresì, che i progetti, per accedere al contributo debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente ed in particolare:

    devono riguardare i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino;

    devono riguardare i vini, di cui al punto precedente,  a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;

Ritenuto che, ai fini della attestazione dei prodotti a monte del vino da promuovere,  i produttori presentino  una dichiarazione sulla trasformazione dei prodotti a monte del vino ( uve, mosti, vini nuovi in fermentazione) relativa:

    alla produzione di vino abruzzese degli ultimi tre anni;

    alle produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG  degli ultimi tre anni;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che, ai fini della definizione della graduatoria di merito, verranno sommati i punteggi, calcolati sulla base della media delle percentuali delle tre annualità dichiarate, come di seguito riportato:

    percentuale tra produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG e produzione degli ultimi tre anni del vino abruzzese, ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:

 

punti 1

fino al 10% 

punti 2

dal 11% al 20%;

punti 3

dal 21% al 30%;

punti 4

dal 31% al 50%;

punti 5

dal 51% in poi;

    percentuale tra vino abruzzese imbottigliato e quello rivendicato a DO e IG e ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:

 

punti 1

fino al 10% 

punti 2

dal 11% al 20%;

punti 3

dal 21% al 30%;

punti 4

dal 31% al 50%;

punti 5

dal 51% in poi;

 

    percentuale tra  il numero di bottiglie di vino abruzzese vendute all’estero e il totale delle bottiglie prodotte, ottenute dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:

 

punti 1

fino al 10% 

punti 2

dal 11% al 20%;

punti 3

dal 21% al 30%;

punti 4

dal 31% al 50%;

punti 5

dal 51% in poi;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che:

1.   i  parametri percentuali riferiti alla produzione e all’imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione, sia ai fini dell’ammissione, sia rispetto ai criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale insieme a quelli  relativi alla quota di export (n. bottiglie vendute all’estero);

2.   che per i progetti collettivi i punteggi relativi alla produzione dichiarata, a quella rivendicata a DO e IG, al numero di bottiglie e quota di export ( n. bottiglie vendute all’estero) siano calcolati quale media ponderata;

3.   che ai progetti collettivi verranno assegnati ulteriori punteggi da sommare a quelli precedenti ai fini della graduatoria di merito, in base al numero delle aziende partecipanti, come di seguito riportato;

    punti  1    per ATI con almeno  3  aziende;

    punti  2    per ATI con almeno  5  aziende;

    punti  3    per ATI con almeno  8  aziende;

    punti  4    per ATI con oltre 10 aziende ;

    punti 5 per progetti presentati da Consorzi di Tutela , Enti o Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 1234/07;

4.   al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, le aziende dichiarate beneficiarie che rinunciano alla realizzazione del progetto saranno penalizzate, per l’anno successivo, nell’assegnazione dei punteggi di merito con:

a)   meno  5 punti se comunicano tale intenzione prima della stipula del contratto con AGEA;

b)  meno  10 punti se comunicano tale intenzione dopo la stipula del contratto con AGEA;

Ritenuto opportuno che i  parametri percentuali riferiti alla quota del vino abruzzese prodotto e imbottigliato in Abruzzo e di export in termini di imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione ed assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale secondo il modello “Allegato A”, composto da tre facciate, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, di stabilire che la non corretta o non fedele compilazione dell’”Allegato A” può comportare a giudizio del “Comitato di Valutazione” la non attribuzione del punteggio di merito;

Ritenuto necessario ed urgente consentire ai soggetti interessati della Regione Abruzzo di presentare  progetti di  “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”  al fine di beneficiare dei fondi disponibili per la Campagna vitivinicola 2011/2012;                                                                                  

Dato atto che il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato  della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

Vista la legge Regionale n. 77/1999 ;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1.   di assegnare, al programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2011/2012,  i soli fondi comunitari nella disponibilità della Regione Abruzzo - Decreto MIPAAF n. 2896 del 15.04.2011 - pari ad    2.227.080,00 e corrispondenti al 50% della spesa totale massima approvata ai beneficiari per svolgere tutte le attività relative ai progetti presentati;

2.   di stabilire che i progetti per l’accesso ai fondi di competenza regionale devono essere presentati o pervenire, pena l’esclusione e salvo eventuali proroghe concesse dal Mipaaf, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 giugno 2011, in originale, oltre che ad AGEA ed in copia al MIPAAF, al protocollo della:

      Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca e Emigrazione

      Servizio Produzioni Agricole e Mercato  - Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni   Vegetali

      Via Catullo, 17 -  65127  PESCARA;

3.   di precisare che il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all’ indicazione del mittente , completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

      “Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e s.m. – Annualità 2011/2012.”;

4.   di stabilire, in conformità all’articolo 3 del  Decreto del  Ministro n. 4123 del  22.07.2010,  che i soggetti beneficiari per accedere ai fondi comunitari per la campagna 2011/2012 devono avere i seguenti requisiti minimi:

    per le lettere a), b), e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni;

    per le lettere d),  e),  e  g)  devono aver imbottigliato e/o esportato  almeno il 5% di bottiglie di vino di loro produzione, calcolata come media delle ultime tre annate (dichiarazione);

    per la lettera f), che promuove la partecipazione delle Associazioni della lettera g), valgono gli stessi requisiti previsti al punto precedente;                                        

5.   di stabilire, ai fini di un più equo utilizzo di tutti i fondi messi a disposizione per la misura, che i progetti presentati:

    non devono avere un rapporto tra spesa progetto e fatturato aziendale, riferito alla commercializzazione dei  soli  vini abruzzesi,  superiore al 20%;

    devono avere durata annuale;

    non devono comportare una spesa inferiore a € 100.000,00 per paese o zona geografica;

    che i soggetti aspiranti ai benefici abbiano (singolarmente o come ATI) una produzione di 150.000 bottiglie di vino DO e IG corrispondente a una produzione minima imbottigliata di ettolitri 1.125;

    possono comportare una spesa per l’azione “incontri con gli operatori e/o giornalisti” fino ad un massimo del 20% del budget complessivo del progetto approvato;

6.   di stabilire che la spesa ammissibile per ciascuna azienda partecipante al bando sia calcolata in base al numero di bottiglie di vino abruzzese prodotte e corrispondente ad una produzione minima di vino DO e IG secondo la tabella “Classi di Ammissibilità”, composta di una facciata, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

7.   di stabilire che al fine dell’ammissibilità del maggior numero di progetti e tenuto conto dei fondi disponibili, in sede di prima applicazione della ripartizione dei fondi il limite erogabile è di:

    € 250.000,00 per paese o zona geografica;

    € 500.000,00 per soggetto beneficiario;

8.   di stabilire che una volta soddisfatti i limiti sopra riportati gli eventuali fondi restanti saranno assegnati, fino ad esaurimento, alle ditte già finanziate:

    rispettando la graduatoria di merito;

    assegnando alle aziende importi successivi non superiori all’importo richiesto ed ammissibile e comunque non superiori ad € 25.000,00 per paese o zona geografica;

    assegnando l’intero importo richiesto ed ammissibile qualora i fondi lo consentano;

9.   di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le aziende ammissibili o tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura attraverso trascinamento di finanziamenti provenienti da altre misure;

10. di stabilire che i progetti, per accedere al contributo debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente ed in particolare:

    devono riguardare i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino;

    riguardino i vini, di cui al punto precedente, a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;

11. di stabilire ai fini dell’ attestazione dei prodotti a monte del vino da promuovere, che i produttori presentino  una dichiarazione sulla trasformazione dei prodotti a monte del vino ( uve, mosti, vini nuovi in fermentazione) relativa:

    alla produzione di vino abruzzese degli ultimi tre anni;

    alle produzioni rivendicate dei vini abruzzesi  a DO e IG  degli ultimi tre anni;

12. di stabilire che, ai fini della definizione della graduatoria di merito, verranno sommati i punteggi, calcolati sulla base della media delle percentuali delle tre annualità dichiarate,  come di seguito riportato:

    percentuale tra produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG e produzione degli ultimi tre anni del vino abruzzese, ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:

 

punti 1

fino al 10% 

punti 2

dal 11% al 20%;

punti 3

dal 21% al 30%;

punti 4

dal 31% al 50%;

punti 5

dal 51% in poi;

    percentuale tra vino abruzzese imbottigliato e quello rivendicato a DO e IG e ottenuto dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:

 

punti 1

fino al 10% 

punti 2

dal 11% al 20%;

punti 3

dal 21% al 30%;

punti 4

dal 31% al 50%;

punti 5

dal 51% in poi;

    percentuale tra  il numero di bottiglie di vino abruzzese vendute all’estero e il totale delle bottiglie prodotte, ottenute dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino della Regione Abruzzo:

 

punti 1

fino al 10% 

punti 2

dal 11% al 20%;

punti 3

dal 21% al 30%;

punti 4

dal 31% al 50%;

punti 5

dal 51% in poi;

13. di stabilire che i  parametri percentuali riferiti alla produzione e all’imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione sia ai fini dell’ammissione che dei criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale insieme a quelli  relativi alla quota di export (n. bottiglie vendute all’estero);

14. di stabilire che per i progetti collettivi i punteggi relativi alla produzione dichiarata, a quella rivendicata a DO e IG, al numero di bottiglie e quota di export ( n. bottiglie vendute all’estero) siano calcolati quale media ponderata;

15. di stabilire che ai progetti collettivi verranno assegnati ulteriori punteggi da sommare a quelli precedenti ai fini della graduatoria di merito, in base al numero delle aziende partecipanti, come di seguito riportato;

punti 1    per ATI con almeno  3  aziende;

punti 2    per ATI con almeno  5  aziende;

punti 3    per ATI con almeno  8  aziende;

punti 4    per ATI con oltre     10 aziende ;

punti 5   per progetti presentati da Consorzi di Tutela, Enti o Associazioni riconosciute ai      sensi del Reg. (CE) n. 1234/07;

16. di stabilire al  fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, che le aziende dichiarate beneficiarie che rinunciano alla realizzazione del progetto saranno penalizzate, per l’anno successivo,  nell’assegnazione dei punteggi di merito, come segue:

a)   meno  5 punti se comunicano tale intenzione prima della stipula del contratto con AGEA;

b)  meno  10 punti se comunicano tale intenzione dopo la stipula del contratto con AGEA;

17. di ritenere opportuno, che i  parametri percentuali riferiti alla quota del vino prodotto e imbottigliato in Abruzzo e di export in termini di imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione ed assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale secondo il modello “Allegato A” composto da tre facciate che allegate al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

18. di stabilire, altresì, che la non corretta o non fedele compilazione dell’”Allegato A” può comportare a giudizio del “Comitato di Valutazione” la non attribuzione del punteggio di merito;

19. di provvedere alla comunicazione del provvedimento al Ministero e all’Organismo Pagatore AGEA;

20. di incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato  della Direzione Politiche Agricole di curare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del programma, compresi  i rapporti con il “Comitato di Valutazione”, con  il Ministero e  con AGEA O.P.;

21. di dare atto che, per tutto quanto non previsto dalla presente Determinazione si applicheranno le disposizioni del MIPAAF contenute nel Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e nel Decreto Direttoriale n. 6442 del 04 aprile 2011;

22. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo;

23. di stabilire che la presente determinazione pubblicata sul Sito Web della Regione Abruzzo avrà valore di notifica dell’atto ai soggetti interessati;

24. di stabilire che le istanze alla Regione Abruzzo possono essere presentate dal giorno successivo  alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo: www.agricoltura.regione.abruzzo.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Franco La Civita

Seguono Allegati

Tabella “Classi di Ammissibilità” e “Allegato A” (in PDF - 23 KB)