UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICO

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Prot. n. 4171

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO – TECNICO

OMISSIS

AUTORIZZA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

la Ditta SOCIETA’ TAVO CALCESTRUZZI S.A.S. – P. IVA: 00235290681-, P. IVA: 001441130689-, con sede legale in Loreto Aprutino (PE), via Roma, 10, alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Castelluccio” del Comune di Collecorvino (PE) individuata in N.C.T. al foglio di mappa 23, particelle nn. 242/p, 503/p, 253/p, 182, 450, 175/p, 240/p e 248/p alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio  Attività Estrattive della Regione Abruzzo.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione: 1)D.U.R.C., 2)dichiarazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D. Lgs. n. 624/1996. La denuncia di inizio lavori con i relativi allegati deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Comune di Collecorvino, Settore Tecnico, nonché al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga ai predetti Settori la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di € 60.000,00 (sessantamila/00) è stato effettuato con  polizza fidejussoria n. PT0604229 emessa in data 17/12/2007, dalla ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. – Agenzia di Pescara – Appendice alla polizza in data 16/07/2010, potrà essere svincolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizza Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenete tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-    Il ritomabamento dello scavo deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo n. 117/2008;

Art. 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente a comunque quando l’Ufficio Tecnico e/o il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile per anno è di mc. 6.617 e complessivamente di mc. 19852 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a)   n. 1 escavatore;

b)   n. 2 autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la Ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Procedimento del Servizio  Attività Estrattive della Regione Abruzzo, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto nel progetto approvato, devono essere osservate le distanze legali normate dall’art. 104 del D.P.R. 128/59.

Art. 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N. 1199/1971).

Art. 13

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

La Ditta Titolare dell’Autorizzazione

timbro

IL RESP.LE DEL SETTORE TERZO – TECNICO -

Ing. Giustino Di Giacomo

OMISSIS