Omissis

IL CONSIGLIO

Omissis

DELIBERA

Di integrare il vigente Statuto comunale con l’introduzione del seguente articolo:

Art. 33 bis

Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

“Il Comune, visti agli articoli 1, 2, 3, 5,43, 114, e 118 della Costituzione:

riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quanto altro riconoscerà il Consiglio comunale di preminente interesse generale;

riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;

conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà, nonché il principio che, in ambito pubblico, devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato;

riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini”.