LA GIUNTA REGIONALE

Visti

-    il D. Lgs.vo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m. e i., contenente “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

-    il D.Lgs.vo 20 settembre 2003, n. 276 e s.m. e i., recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”;

Visto in particolare, il Capo I (artt. 4, 5, 6 e 7) del precitato D.Lgs.vo n. 276/2003 concernente il “Regime Autorizzatorio e Accreditamenti” degli organismi pubblici e privati ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

Preso atto

-    che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs.vo n. 276/2003 l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo;

-    che il successivo art. 7 dispone l’istituzione, da parte delle regioni, di un apposito elenco per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell’art. 3 del richiamato D.Lgs.vo n. 181/2000 e dei principi esplicitati nello stesso art. 7 del D.Lgs.vo n. 276/2003;

Considerato che la Regione Abruzzo intende promuovere un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati, autorizzati ed accreditati secondo le previsioni di cui alle disposizioni normative sopra riferite;

Dato atto che attraverso l’istituto dell’accreditamento l’operatore, pubblico o privato, acquisisce l’idoneità ad erogare i servizi al lavoro entro i confini del territorio regionale, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, e a partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro;

Visto l’allegato documento denominato “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo”, che raccoglie le disposizioni inerenti:

-    le procedure ed i requisii per l’accreditamento dei servizi al lavoro;

-    le modalità di tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati

-    l’affidamento dei servizi al lavoro;

Rilevato in particolare, che:

-    l’accreditamento disciplinato dal documento di cui sopra ha natura sperimentale ed ha la durata di due anni, durante i quali la Giunta Regionale provvede a definire le modalità di passaggio dall’elenco provvisorio degli organismi accreditati, a quello definitivo;

-    il soggetto richiedente l’accreditamento deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del richiamato D.Lgs.vo n. 276/2003;

-    su specifica richiesta, possono essere accreditati tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai sensi del precitato D.Lgs.vo n. 276/2003, e che siano in possesso, al momento dell’istanza, dei requisiti di cui al punto che precede;

-    l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell’ambito delle seguenti aree:

-    Accesso ed informazione;

-    Analisi del caso individuale (Profiling);

-    Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;

-    Mediazione per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

-    l’Elenco regionale dei soggetti accreditati è istituito presso l’Ente Strumentale Abruzzo Lavoro;

Ritenuto dunque:

-    di dover approvare il documento denominato “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo”, allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato A);

-    di individuare il Servizio Gestione e monitoraggio delle politiche attive del lavoro e formative – DL25, quale Servizio compente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, per tutte le attività di cui al disciplinare de quo;

-    di rinviare a specifici provvedimenti del Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, così come disposto dall’art. 11 del documento de quo, l’approvazione della modulistica afferente la disciplina in argomento;

Visto il verbale della riunione della Commissione Tripartita Regionale – seduta del 25/11/2010;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

1)   di approvare il documento denominato “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo”, allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato A).

2)   di individuare il Servizio Gestione e monitoraggio delle politiche attive del lavoro e formative – DL25, quale Servizio compente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, per tutte le attività di cui al disciplinare de quo;

3)   di rinviare a specifici provvedimenti del Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, così come disposto dall’art. 11 del documento de quo, l’approvazione della modulistica afferente la disciplina in argomento.

4)   di disporre la pubblicazione del presente deliberato sul B.U.R.A. e sul sito http://www.regione.abruzzo.it.

Segue Allegato