IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. n. 1/2011)

1.   Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)” le parole "di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione" sono sostituite dalle seguenti: "(Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)".

2.   Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 le parole "(Misura e modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas)" sono sostituite dalle seguenti: "(Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)".

Art. 2
(Modifica dell'articolo 22 della l.r. n. 1/2011)

1.   Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. n. 1/2011 le parole "di cui al comma 4 e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 3 bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3 ter".

Art. 3
(Modifiche all’art. 41 della l.r. n. 1/2011)

1.   Al comma 1 dell’articolo 41 (Finanziamento di progetti) della l.r. n. 1/2011, le parole "previo parere della" sono sostituite con le parole "d'intesa con la".

2.   Il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. n. 1/2011 è abrogato.

3.   Dopo il comma 3 dell’art. 41 (Finanziamento di progetti) della l.r. n. 1/2011è inserito il seguente comma:

      “3 bis. La Giunta regionale deve esaminare ed approvare i progetti presentati dai soggetti interessati entro il 15 maggio 2011”.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 06 Maggio 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi