IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all’articolo 1 della l.r. n. 12/2007)
1. Alla
lettera c bis) di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29
maggio 2007, n. 12 (Integrazione all’art. 15 della legge regionale n. 141/1997
recante: “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative” così come modificato
dall’art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante “Disposizioni urgenti
in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive”) le parole
“l’anno
Art. 2
(Modifica all’articolo 1 bis della l.r. 18/2010)
1. All’art.
1 bis della l.r. 18/2010 le parole “per l’anno
Art. 3
(Entrata in vigore)
1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.A..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 06 Maggio 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi