IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica all’articolo 1 della l.r. n. 12/2007)

1.   Alla lettera c bis) di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all’art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative” così come modificato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive”) le parole “l’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “l’anno 2011”.

Art. 2
(Modifica all’articolo 1 bis della l.r. 18/2010)

1.   All’art. 1 bis della l.r. 18/2010 le parole “per l’anno 2010” sono sostituite dalle parole “per l’anno 2011”.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.A..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 06 Maggio 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi