IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. n. 12/2005)
1. All'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "turismo, ambiente, energia" sono sostituite dalle seguenti: "Protezione civile, ambiente";
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 2
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 della l.r. n. 12/2005)
1. All'articolo 3 della l.r. n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9 le parole "non oltre 5 anni" sono sostituite dalle seguenti "non oltre dieci anni";
b) al comma 11 le parole "entro quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "entro nove anni";
c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
"14
bis) Per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche necessarie ai fini
dell'applicazione della presente legge,
Art. 3
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 della l.r. n. 12/2005)
1. All'articolo 5 della l.r. n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole "esclusivamente pedonale" sono aggiunte, in fine, le parole "I nuovi apparecchi d'illuminazione a Led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alle lettere b) ed e) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lm/W";
b) alla lettera d) del comma 11 le parole "entro 3 anni" sono sostituite dalle seguenti "entro nove anni";
c) alla lettera e) del comma 11 le parole "entro 5 anni" sono sostituite dalle seguenti "entro dieci anni";
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11 bis) I Comuni il cui territorio non ricade nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dell'articolo 7, possono adottare integralmente i criteri previsti dal comma 11 mediante l'approvazione di appositi regolamenti ".
Art. 4
(Inserimento dell'articolo 9 bis) nella l.r. n. 12/2005)
1. Dopo l'articolo 9 della l.r. n. 12/2005 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis)
(Indirizzi per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)
1.
Art. 5
(Abrogazioni)
1. L'articolo 10 della l.r. n. 12/2005 è abrogato.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 06 Maggio 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi