IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. n. 12/2005)

1.   All'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1 le parole "turismo, ambiente, energia" sono sostituite dalle seguenti: "Protezione civile, ambiente";

b)  il comma 2 è abrogato.

Art. 2
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 della l.r. n. 12/2005)

1.   All'articolo 3 della l.r. n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 9 le parole "non oltre 5 anni" sono sostituite dalle seguenti "non oltre dieci anni";

b)  al comma 11 le parole "entro quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "entro nove anni";

c)   dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

      "14 bis) Per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione e i Comuni si avvalgono dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA) nell'ambito delle prestazioni cui questa è tenuta a norma dell'articolo 5 della l.r. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – A.R.T.A.)."

Art. 3
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 della l.r. n. 12/2005)

1.   All'articolo 5 della l.r. n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   alla lettera d) del comma 1 dopo le parole "esclusivamente pedonale" sono aggiunte, in fine, le parole "I nuovi apparecchi d'illuminazione a Led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alle lettere b) ed e) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lm/W";

b)  alla lettera d) del comma 11 le parole "entro 3 anni" sono sostituite dalle seguenti "entro nove anni";

c)   alla lettera e) del comma 11 le parole "entro 5 anni" sono sostituite dalle seguenti "entro dieci anni";

d)  dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

      "11 bis) I Comuni il cui territorio non ricade nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dell'articolo 7, possono adottare integralmente i criteri previsti dal comma 11 mediante l'approvazione di appositi regolamenti ".

Art. 4
(Inserimento dell'articolo 9 bis) nella l.r. n. 12/2005)

1.   Dopo l'articolo 9 della l.r. n. 12/2005 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis)
(Indirizzi per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)

1.   La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, approva, entro il 31 dicembre 2011, gli indirizzi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso e i criteri di applicazione della presente legge”.

Art. 5
(Abrogazioni)

1.   L'articolo 10 della l.r. n. 12/2005 è abrogato.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 06 Maggio 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi