IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione di alcuni interventi prioritari tra i quali è ricompreso quello inerente la revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
Dato atto, in particolare, che con l’atto di nomina al Commissario è stato attribuito uno specifico incarico per l’attuazione della normativa nazionale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, da realizzare anche “mediante adeguamento della vigente normativa regionale”;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009;
Vista
Vista
Dato atto che
Rilevato che la medesima legge, nel disciplinare le modalità del rilascio da parte della Regione del “parere di compatibilità di natura programmatoria”, all’art. 3, comma 5, lett. b) stabilisce che esso debba essere rilasciato nel termine di sessanta giorni “per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e per gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'art. 8-ter, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni”;
Dato atto che il richiamo all’art 8 ter, D. Lgs. 502/1992, è letteralmente riferito agli “studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4…” (art. 8 ter, comma 2);
Considerato che il D. Lgs. 502/1992 stabilisce, in via generale, che il parere di compatibilità di natura programmatoria regionale debba essere reso con riferimento alla autorizzazione alla realizzazione di “strutture sanitarie e sociosanitarie” (art. 8 ter, comma 3), e non è previsto affatto per agli studi professionali, in relazione ai quali è stabilita la necessità della sola autorizzazione all’esercizio, nei limiti e alle condizioni indicate al punto precedente;
Tenuto conto della normativa nazionale che disciplina l’esercizio della libera professione medica, sulla base dei requisiti individuali di legittimazione (laurea, abilitazione e iscrizione all’Ordine Professionale);
Rilevato, pertanto, che il richiamo contenuto nella L.R. 32/2007, all’art. 3, comma 5, lett. b), ove letteralmente interpretato, non possa trovare applicazione per le seguenti ragioni:
• con riguardo agli studi odontoiatrici e delle professioni sanitarie, per l’espressa esclusione disposta dalla medesima legge 32, all’art. 3, comma 3;
• con riguardo agli studi medici (unica categoria residua) perché:
- il parere programmatorio è escluso dalla legge quadro nazionale, che prevede la sola autorizzazione all’ “esercizio” di alcune categorie di studi professionali, lasciando impregiudicata la libertà di esercizio della professione medica ai soggetti a ciò abilitati, siccome previsto dalle norme di legge che la disciplinano, in via generale, su tutto il territorio nazionale;
- la previsione di un contingentamento regionale ai fini dell’apertura degli studi professionali medici è privo di ratio giustificativa in sé e in relazione alla stessa legge, che la esclude testualmente per gli studi delle professioni sanitarie ed odontoiatrici;
Atteso che il presente decreto riveste i caratteri
di indifferibilità e di urgenza, tali da necessitare il rinvio della
acquisizione del parere di approvazione proprio dei Dicasteri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze - di cui all’Accordo siglato con
Visto l’art. 120 della Costituzione;
DECRETA
ART. 1
1. Il disposto di cui all’art. 3, comma 5, lett. b) della L.R. 31 luglio 2007 n° 32 è sospeso, limitatamente alla frase “e per gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'art. 8-ter, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni”.
2. La sospensione è disposta per il periodo corrispondente alla durata del mandato commissariale, o sino all’eventuale abrogazione, ove anteriore.
ART. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. E’ fatto a chiunque obbligo di osservarlo e, a chi spetti, di farlo osservare.
Pescara, lì 05.04.2011
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Giovanni Chiodi