LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;

Visto in particolare, l’art. 16 della predetta L. 196/97, inerente il contratto di apprendistato;

Viste le precedenti deliberazioni:

-    n. 504 del 07/07/2004, con la quale è stata affidata all’Associazione CIAPI la realizzazione di n. 45 prime annualità di formazione esterna degli apprendisti, ai sensi dell’art. 16 della menzionata L. 196/97, finanziate con quota parte delle risorse attribuite alla Regione Abruzzo con decreto del MLPS n. 294 del 23/10/2003, segnatamente € 1.738.800,00;

-    n. 240 del 31/03/2008, con la quale è stata affidata all’Associazione CIAPI la realizzazione della seconda annualità delle attività formative, avviate sulla base della citata DGR n. 504/04, e della prima annualità di quelle derivanti dagli eventuali fabbisogni manifestati dalle aziende, a seguito di assunzione di apprendisti ai sensi del ripetuto art. 16 della L. 196/97, con correlata destinazione di quota parte delle risorse attribuite alla Regione Abruzzo con decreto del MLPS n. 124/CONT/II/06 del 27/12/2006, segnatamente € 1.352.949,39,;

Considerato che, a norma delle richiamate DD.G.R. n. 504/04 e n. 240/06, la realizzazione dei percorsi formativi suddetti è affidata all’Associazione CIAPI, previa stipula di apposita convenzione, approvata in schema con la medesima DGR n. 504/04;  

Vista la convenzione Rep. N. 308 del 17/07/2008, intercorsa tra Regione Abruzzo e CIAPI;

Visto in particolare, l’art. 6 della stessa convenzione, che prevede l’erogazione delle risorse attribuite in quattro ratei consecutivi:

a)   primo anticipo del 20%, all’atto della stipula;

b)   secondo anticipo, fino ad un massimo del 50% del totale, subordinato alla comunicazione di avvio di almeno il 50% delle dei corsi previsti nel progetto esecutivo presentato dallo stesso CIAPI;

c)   terzo anticipo, fino ad un massimo dell’80% del totale, subordinato alla comunicazione di avvio di tutti i corsi previsti;

d)   saldo del 20% , se dovuto, previa verifica del rendiconto finale da presentare entro 60 giorni dal termine di tutte le attività;

Dato atto che, allo stato attuale, sono stati liquidati all’Associazione CIAPI i seguenti due ratei:

-    primo anticipo del 20%, erogato con determina dirigenziale n. 406/DL7 dell’11/09/2008;

-    secondo anticipo del 30%, erogato con determina dirigenziale n. 66/DL25 del 26/05/2010;

Preso atto che con nota acquisita al prot. n. 18701/DL del 25/01/2010, l’Associazione CIAPI ha rappresentato talune difficoltà connesse alle modalità di corresponsione del terzo acconto, come scandito a norma del predetto art. 6 della convenzione de qua, considerato che il numero dei corsi avviati non è tale da poterne richiedere l’erogazione, mentre, d’altro canto, è necessario anticipare le spese di gestione ed organizzazione dei pochi corsi avviati, con conseguente esposizione all’indebitamento;

Vista la proposta di revisione del predetto art. 6, formulata dalla stessa Associazione CIAPI, che prevede la ripartizione del terzo anticipo in ulteriori tre ratei, così distinti:

-    15%, fino ad un massimo del 65% dell’importo dovuto ai sensi del punto b) dell’art. 6 di cui sopra, in relazione alla comunicazione di avvio di un ulteriore 15% delle attività corsuali;

-    10%, fino ad un massimo del 75% dell’importo dovuto ai sensi del punto b) dell’art. 6 di cui sopra, in relazione alla comunicazione di avvio di un ulteriore 10% delle attività corsuali;

-    5%, fino ad un massimo del 80% dell’importo dovuto ai sensi del punto del punto b) dell’art. 6 di cui sopra, in relazione alla comunicazione di avvio di tutte le restanti attività corsali;

Ritenuto di accogliere la proposta di revisione dell’art. 6 della convenzione in argomento, come formulata dall’Associazione CIAPI, trattandosi, nella fattispecie, di risorse dedicate (ripetuta DGR 240/08), in modo da consentire, allo stesso Organismo, la totale compensazione delle spese anticipate e la copertura, a monte, dei costi connessi all’organizzazione dei nuovi corsi, agevolando la funzionalità dell’intera struttura e l’efficienza dell’azione formativa erogata;

Dato atto che la nuova formulazione del ripetuto art. 6 della convenzione in essere, considerate le motivazioni sottese al suo recepimento, appare coerente con il principio di buona amministrazione, sancito all’art. 97 della Costituzione, attuando, di fatto, il miglior contemperamento degli interessi coinvolti, stante la ratio sottesa all’adozione delle ripetute DD.G.R. n. 504/04 e n. 240/08;   

Dato atto che, dunque, in accoglimento della nuova versione proposta dall’Associazione CIAPI, l’art. 6 della richiamata convenzione è così riformulato:

a)   primo anticipo del 20%, all’atto della stipula;

b)   secondo anticipo, fino ad un massimo del 50% del totale, subordinato alla comunicazione di avvio di almeno il 50% delle dei corsi previsti nel progetto esecutivo presentato dallo stesso CIAPI;

c)   15%, fino ad un massimo del 65% dell’importo dovuto ai sensi del punto b) dell’art. 6 di cui sopra, in relazione alla comunicazione di avvio di un ulteriore 15% delle attività corsuali;

d)   10%, fino ad un massimo del 75% dell’importo dovuto ai sensi del punto b) dell’art. 6 di cui sopra, in relazione alla comunicazione di avvio di un ulteriore 10% delle attività corsuali;

e)   5%, fino ad un massimo del 80% dell’importo dovuto ai sensi del punto del punto b) dell’art. 6 di cui sopra, in relazione alla comunicazione di avvio di tutte le restanti attività corsali;

f)    saldo del 20% , se dovuto, previa verifica del rendiconto finale da presentare entro 60 giorni dal termine di tutte le attività;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

1)   di approvare la proposta di revisione dell’art. 6 della convenzione Regione Abruzzo/CIAPI Abruzzo Formazione, Rep. N. 308 del 17/07/2008, come formulata dalla medesima Associazione (nota acquisita al prot. n. 18701/DL del 25/01/2010), inerente le modalità di erogazione del terzo rateo delle risorse da corrispondere, ai sensi della DGR 240/08, per la realizzazione della seconda annualità delle attività formative, già avviate sulla base della DGR n. 504/04, e della prima annualità di quelle derivanti dagli eventuali fabbisogni manifestati delle aziende, a seguito di nuove assunzione di apprendisti ai sensi dell’art. 16 della L. 196/97;

2)   di dare atto che, dunque, l’art. 6 della convenzione in parola è modificato come segue:

a)   primo anticipo del 20%, all’atto della stipula;

b)  secondo anticipo, fino ad un massimo del 50% del totale, subordinato alla comunicazione di avvio di almeno il 50% delle dei corsi previsti nel progetto esecutivo presentato dallo stesso CIAPI;

c)   15%, fino ad un massimo del 65% dell’importo dovuto ai sensi del punto b) dell’art. 6 di cui sopra, in relazione alla comunicazione di avvio di un ulteriore 15% delle attività corsuali;

d)  10%, fino ad un massimo del 75% dell’importo dovuto ai sensi del punto b) dell’art. 6 di cui sopra, in relazione alla comunicazione di avvio di un ulteriore 10% delle attività corsuali;

e)   5%, fino ad un massimo del 80% dell’importo dovuto ai sensi del punto del punto b) dell’art. 6 di cui sopra, in relazione alla comunicazione di avvio di tutte le restanti attività corsali;

f)   saldo del 20% , se dovuto, previa verifica del rendiconto finale da presentare entro 60 giorni dal termine di tutte le attività.

4)   di disporre la pubblicazione del presente deliberato sul B.U.R.A. e sul sito http://www.regione.abruzzo.it.