LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

Vista la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporto di lavoro della Regione Abruzzo);

Vista la legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale);

Premesso che:

-    ai sensi del comma 1, dell’articolo 21 della L.R. n. 56/1993 “La Regione Abruzzo al fine di promuovere le iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo finalizza, dal 1° gennaio 2004, i fondi derivanti dall’articolo 4 della Convenzione per la gestione del Servizio Tesoreria nei seguenti termini:

-    50% per iniziative di carattere culturale ed artistico;

-    50% per iniziative di carattere sportivo.”;

-    ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 21 della L.R. n. 56/1993 “I fondi di cui al comma 1 sono gestiti, previa determinazione con atto della Giunta regionale dei criteri di utilizzo degli stessi, dalle Direzioni individuate con il Programma Operativo quali assegnatarie delle relative risorse”;

Dato atto che:

-    ai sensi della lettera g), comma 1, dell’articolo 4 della L.R. n. 77/1999 compete all’Organo di direzione politica “formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze e provvedimenti analoghi”;

-    ai sensi della lettera a), del comma 2 dell’articolo 5 della L.R. n. 77/1999 i dirigenti regionali “adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, nell’ambito delle risorse attribuite”;

Tenuto conto che:

-    ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.L.31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”;

Dato atto che:

-    gli interventi finanziabili con le risorse di cui alla L.R. n. 56/1933 non rientrano nella fattispecie del contratto di sponsorizzazione in base al quale un soggetto (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività, il nome od un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor) il quale, attraverso tale abbinamento, si propone di incrementare la propria notorietà ed il proprio ritorno di immagine verso il pubblico;

-    che la riconducibilità degli interventi di cui alla L.R. n. 56/1993 nell’ambito della fattispecie della donazione modale è determinata dalla circostanza che i contributi che la Regione può erogare sono volti a finanziare iniziative proposte da soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio, che non perseguono fini di lucro e le cui proposte non sono volte al conseguimento di profitti;

Considerato che:

-    si rende necessario, ai sensi del menzionato articolo 21 della L.R. n. 56/1993, definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi da destinare ad iniziative di carattere culturale ed artistico;

-    fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati nel disciplinare e tenuto conto degli esiti dell’istruttoria, per gli interventi di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/1993, le valutazioni riguardanti la promozione dell’immagine nazionale ed internazionale della Regione Abruzzo spettano al Presidente della Giunta regionale che tiene conto, in particolare, della rilevanza, dell’attualità, della significatività e del valore culturale delle iniziative proposte, anche rispetto agli obiettivi di cui alla’articolo 2 della L.R. n. 56/1993, nella formulazione degli indirizzi  concernenti la concessione dei contributi di cui trattasi;

Ritenuto necessario:

-    approvare il disciplinare, posto in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che reca i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 21 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) per le iniziative di carattere culturale ed artistico da finanziare con le risorse assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia”;

Dato atto che:

-    con l’approvazione del predetto disciplinare, la Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia”, attraverso il Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale” è tenuta ad osservare i criteri e le modalità ivi indicate, nonché ad attenersi agli atti di indirizzo dell’Organo di direzione politica, nell’adozione degli atti di gestione che comportano la concessione di contributi di cui all’articolo 21 della L.R. n. 56/1993;

Dato atto che il Direttore della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” ed il Dirigente del Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale” della medesima Direzione hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa:

-    di approvare, in osservanza dell’articolo 21 della L.R. n. 56/1993 e dell’articolo 12 della L.n. 241/1990, il disciplinare recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 21 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-    di dare atto che il predetto disciplinare trovi applicazione per l’utilizzo delle risorse finanziarie affidate, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 3/2002, dalla Giunta regionale alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia” e per le iniziative di carattere culturale ed artistico che si svolgeranno a partire dal 2011;

-    di pubblicare il presente disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito internet della Regione Abruzzo – Giunta regionale.

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