IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell’art. 34 della L.R. 2/2011)

1.   L’art. 34 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 – Bilancio pluriennale 2011 – 2013) è sostituito dal seguente:

"Art. 34

(Aziende per il diritto agli studi universitari)

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 3 del 2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011 – 2013 delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila.

2.   Ai sensi dell’art. 17 della legge regionale  6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione  della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila:

a)   Euro 5.000.000,00  sul capitolo 10.01.002  - 41511 – per spese correnti;

b)   Euro 0,00  sul capitolo 10.02.001 – 42322 – per spese in conto capitale.

3.   Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di inadempimento si provvede in via sostitutiva".

Art. 2

(Modifiche agli articoli 29 e 33 della L.R. 2/2011)

1.   All’art. 29 della L.R. 2/2011 il numero "270" è sostituito con il "720".

2.   Al comma 2 dell’art. 33 della L.R. 2/2011 le parole "L.R. 14 marzo 2000, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "L.R. 26 giugno 1997, n. 54".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 22 Aprile 2011

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

Segue Allegato