IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Sostituzione dell’art. 34 della L.R. 2/2011)
1. L’art. 34 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 – Bilancio pluriennale 2011 – 2013) è sostituito dal seguente:
"Art. 34
(Aziende per il diritto agli studi universitari)
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 3 del 2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011 – 2013 delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila.
2. Ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L’Aquila:
a) Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 - 41511 – per spese correnti;
b) Euro 0,00 sul capitolo 10.02.001 – 42322 – per spese in conto capitale.
3. Entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
4. In caso di inadempimento si provvede in via sostitutiva".
Art. 2
(Modifiche agli articoli 29 e 33 della L.R. 2/2011)
1. All’art. 29 della L.R. 2/2011 il numero "270" è sostituito con il "720".
2. Al comma 2 dell’art. 33 della L.R. 2/2011 le parole "L.R. 14 marzo 2000, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "L.R. 26 giugno 1997, n. 54".
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 22 Aprile 2011
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
Segue Allegato