LA GIUNTA REGIONALE

Visti

-    il Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

-    la Rettifica del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 12 novembre 2008;

-    il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

-    il Regolamento (CE) 21 dicembre 2006 n. 1989/2006 del Consiglio che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

-    il Regolamento (CE) 18 dicembre 2008, n. 1341/2008 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;

-    il Regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 85/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

-    il Regolamento (CE) 7 aprile 2009, n. 284/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

-    il Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

-    il Regolamento (CE) 6 maggio 2009, n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

-    il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

-    il Regolamento (CE) 1 settembre 2009, n. 846/2009 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

-    la Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

-    il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);

-    il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

-    il Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

-    il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

-    il Programma Operativo 2007-2013 della Regione Abruzzo – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (di seguito “PO FSE Abruzzo 2007-2013”), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI-2007;

-    la Deliberazione CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013”;

-    la nota della Commissione Europea prot. n. 12168 del 03/07/2009 avente ad oggetto. “Procedura per la valutazione della conformità a norma dell’art. 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio: Accettazione della Commissione” con riferimento al PO FSE Abruzzo 2007-2013 – CCI 2007IT052PO001;

-    il D.P.R. n. 196 del 03 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;

-    il “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo condiviso fra il Coordinamento delle Regioni e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” e formalizzato, alla presenza della Commissione Europea in occasione dell’incontro plenario annuale 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

-    il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

-    l’Accordo tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo sottoscritto in data 17 aprile 2009;

Richiamate

-    la DGR n. 16 del 14/01/2010 recante: “POR FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione” approvato dalla Commissione Europea con Decisione N. C(2007)5495 dell’8 novembre 2007. Presa d’atto da parte della Giunta regionale e comunicazione degli esiti del negoziato al Consiglio regionale”;

-    la DGR n. 718 del 01/08/2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PO FSE Abruzzo 2007-2013, Ob. CRO;

-    la DGR n. 744 del 27/09/2010 recante: “PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” – Piano operativo 2009-2010-2011 : Approvazione”

Preso atto che, in occasione del Comitato di Sorveglianza del PO FSE Abruzzo 2007-2013 del 01/02/2008, sono stati approvati i “Criteri di selezione degli Interventi”;

Considerato

-    che l’art. 11 – Ammissibilità delle spese - del citato Reg. (CE) n. 1081/2006 stabilisce che il FSE contribuisce alla spesa ammissibile anche quando “…assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici”;

-    che l’art. 44 – Strumenti di ingegneria finanziaria del richiamato Reg. (CE) n. 1083/2006 stabilisce che “nell’ambito di un programma Operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un’operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui […]”;

-    che l’art. 78 – Dichiarazione di spesa del menzionato Reg. (CE) n. 1083/2006 stabilisce che “6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all’art. 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi ”;

-    che l’art. 43 del predetto Reg. (CE) n. 1828/2006 detta le disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria;

-    che l’art. 45 – Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano del citato Reg. (CE) n. 1828/2006 stabilisce che “Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell’impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d’ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie. Gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà a decorrere dal 10 ottobre 2004”;

-    l’Asse II Occupabilità del citato PO FSE Abruzzo, con riferimento all’obiettivo specifico 2.f ha già previsto incentivi a sostegno dell’autoimprenditorialità individuale e collettiva anche attraverso strumenti innovativi per l’accesso ai finanziamenti quali il microcredito;

Dato atto che il citato “Piano Operativo 2009-2010-2011” di cui alla Deliberazione G.R. del 27/09/2010, n. 744 ha previsto una specifica area di intervento per l’attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria innovativi, finalizzati al miglioramento dei livelli occupazionali, anche delle fasce sociali più deboli attraverso la creazione di nuova imprenditorialità, includendo in tale area il Progetto Speciale Multiasse “Sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione” rivolto a sostenere sia le microimprese che le persone svantaggiate (disoccupati, inattivi, immigrati, destinatari di sussidi, etc.) che desiderino passare al lavoro autonomo;

Dato atto, altresì, che il predetto Progetto Speciale Multiasse “Sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione” ha riservato per l’attuazione dell’intervento una dotazione iniziale pari a € 9.032.251,00, prevedendo, altresì, la possibilità di incrementare tale dotazione con ulteriori risorse del PO FSE Abruzzo 2007-2013, anche rinvenienti dalle economie generatesi nel corso dell’attuazione delle annualità precedenti, purché compatibili per il conseguimento degli obiettivi e delle priorità individuati nell’Asse II – Occupabilità e nell’Asse III – Inclusione Sociale;

Considerato che le difficoltà di accesso al credito, le quali da sempre costituiscono un elemento caratterizzante del sistema finanziario della Regione Abruzzo, rischiano di acuire lo stato di crisi dell’economia regionale ostacolando gli effetti delle misure anticrisi in corso di attivazione da parte della Regione tra le quali, segnatamente, quelle dirette a contrastare la disoccupazione e l’emarginazione dal mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati ed a favorire processi di reinserimento sociale e di creazione di nuova imprenditorialità;

Rilevato che si rende necessario attivare uno strumento finanziario, finalizzato a conseguire gli obiettivi e le priorità individuati nell’Asse II – Occupabilità - e nell’Asse III – Inclusione Sociale, che consenta di superare la rigidità del sistema creditizio regionale rendendo possibile l’attivazione di “fonti finanziarie durevoli e rotative” che si rigenerano con la restituzione delle risorse impiegate;

Preso atto che con nota prot. n. RA 205102/DL/P del 02/11/2010 è stata avviata, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Comitato di Sorveglianza del PO FSE Abruzzo 2007-2013, Ob. CRO, la procedura scritta recante. “Proposta di modifica di lieve entità (non sostanziale) relativa alle sezioni 4.2 e 4.4 dell’Asse 2. Occupabilità e dell’Asse 3. Inclusione Sociale del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” conclusasi positivamente in data 12 novembre 2010;

Considerato che il citato Progetto Speciale Multiasse “Sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione” ha previsto, nel rispetto del quadro regolamentare esistente:

-    la costituzione di un apposito Fondo denominato “Fondo Microcredito FSE”;

-    i principali attori che interverranno nella realizzazione delle operazioni connesse con citato Fondo, individuandoli in Autorità di Gestione del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013 - Obiettivo C.R.O., Gestore del Fondo e Intermediari finanziari;

-    il ricorso dell’affidamento in house per l’individuazione del soggetto gestore del Fondo;

Ritenuto che sussistano in capo a Abruzzo Sviluppo S.p.A i requisiti per l’avvalimento diretto da parte dell’Amministrazione regionale risultando conforme con il modello comunitario dell’in house providing (riconosciuto come modello idoneo all’affidamento diretto dei servizi a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia 18 settembre 1999, in causa C-107/98, e come tale confermato dalla costante giurisprudenza comunitaria successiva), in quanto, tra l’altro:

1.   Abruzzo Sviluppo S.p.A. è totalmente partecipata dalla Regione Abruzzo;

2.   La partecipazione ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. è riservata in via esclusiva alla Regione Abruzzo;

3.   Abruzzo Sviluppo svolge attività esclusivamente a favore della Regione Abruzzo;

4.   IL Consiglio di Amministrazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. è nominato su indicazione della Giunta Regionale e sottoposto a controllo del Consiglio Regionale;

Rilevato che Abruzzo Sviluppo S.p.A. promuove la cultura d'impresa, sostiene programmi di sviluppo territoriale, favorisce l'internazionalizzazione del sistema economico regionale, garantendo un supporto tecnico-operativo nell’ambito delle politiche regionali di sviluppo e di valorizzazione economica;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 44 del richiamato Regolamento (CE) n. 1083/2006, di poter individuare in Abruzzo Sviluppo S.p.A. il gestore del citato Fondo;

Considerato che ai sensi delle disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all’art. 43 del Reg. CE n. 1828/2006 così come modificato dal Reg. CE n. 846/2009, è necessario disciplinare i rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.p.A. mediante uno specifico Accordo di finanziamento, da stipularsi tra l’Autorità di Gestione del PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo CRO e il Presidente nonché Amministratore delegato di Abruzzo Sviluppo S.p.A.;

Visto lo schema di Accordo di finanziamento (Allegato “1”) tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.p.A. relativo al sopracitato “Fondo Microcredito FSE”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, necessario per la corretta gestione del Fondo citato demandare all’Autorità di Gestione del PO FSE Abruzzo 2007-2013 l’approvazione di specifico Regolamento del “Fondo Microcredito FSE” con annesse disposizioni operative;

Considerato che Abruzzo Sviluppo S.p.A. per la gestione del “Fondo Microcredito FSE” è tenuta, tra l’altro, ai sensi del art. 43 del Reg. (CE) 1828/2006, a tenere una contabilità separata, e che, pertanto, le risorse stanziate destinate al “Fondo Microcredito FSE” dovranno essere trasferite su un conto corrente bancario dedicato, e destinate ed utilizzate esclusivamente per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal menzionati Progetto Speciale Multiasse e Regolamento del “Fondo Microcredito FSE”, nonché per la copertura dei connessi costi di gestione del Fondo nei limiti previsti dal predetto art. 43;

Ritenuto, inoltre, necessario prevedere che le somme trasferite sul predetto conto corrente bancario dedicato alla gestione del “Fondo Microcredito FSE” non possono essere utilizzate da Abruzzo Sviluppo S.p.A. senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Regionale, rappresentata dalla Autorità di Gestione del PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo CRO;

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

1.   Di istituire il “Fondo Microcredito FSE” per le finalità di cui al Progetto Speciale Multiasse “Sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione”, rivolto a sostenere sia le microimprese che le persone svantaggiate (disoccupati, inattivi, immigrati, destinatari di sussidi, etc.) che desiderino passare al lavoro autonomo.

2.   Di costituire la dotazione iniziale del “Fondo Microcredito FSE” con la somma complessiva di € 9.032.251,00, autorizzando l’Autorità di Gestione del PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo CRO, previo parere favorevole dell’Assessore preposto alle “Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, ad incrementare, attraverso atto monocratico, ove ne ravvisasse l’opportunità, tale dotazione con ulteriori risorse del PO FSE Abruzzo 2007-2013, anche rinvenienti dalle economie generatesi nel corso dell’attuazione degli interventi relativi alle annualità precedenti, purché compatibili per il conseguimento degli obiettivi e delle priorità individuati nell’Asse II – Occupabilità e nell’Asse III – Inclusione Sociale.

3.   Di stabilire che la proprietà del citato “Fondo Microcredito FSE” è della Regione Abruzzo e che la gestione dello stesso è affidata ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., in qualità di società “in house” dell’Amministrazione regionale a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento di cui al successivo punto 4.

4.   Di approvare lo schema di Accordo di finanziamento (Allegato “1”) tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.p.A. relativo al sopracitato “Fondo Microcredito FSE”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5.   Di stabilire che con successivo provvedimento dell’Autorità di Gestione del PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo CRO sarà approvato il Regolamento di Gestione del “Fondo Microcredito FSE” di cui al precedente punto 1., con annesse disposizioni operative.

6.   Di autorizzare l’Autorità di Gestione del PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo CRO ad emanare i provvedimenti di impegno, liquidazione e disposizione di pagamento per la costituzione della dotazione iniziale del “Fondo Microcredito FSE” e degli eventuali incrementi sul conto corrente bancario dedicato formalmente comunicato dal Gestore del Fondo.

7.   Di demandare all’Autorità di Gestione del PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo CRO le integrazioni e le modifiche di eventuali errori materiali che dovessero esse rilevati nell’Accordo di finanziamento (Allegato “1”).

8.   Di stabilire che Abruzzo Sviluppo S.p.A. per la gestione del “Fondo Microcredito FSE” di cui al punto 1. della presente deliberazione è tenuta, tra l’altro:

-    ad osservare gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di strumenti ed interventi di ingegneria finanziaria, nonché quelli derivanti dalle prescrizioni contenute nell’Accordo di finanziamento di cui al precedente punto 4.;

-    a tenere una contabilità separata e che le risorse stanziate destinate al “Fondo Microcredito FSE” dovranno essere utilizzate esclusivamente per la concessione delle agevolazioni previste dal Regolamento del “Fondo Microcredito FSE”, nonché per la copertura dei connessi costi di gestione del Fondo nei limiti previsti dall’art. 43 del Reg. (CE) 1828/2006 e successive modifiche.

9.   Di trasmettere il presente provvedimento alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. per gli adempimenti consequenziali.

10. Di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo dell’Allegato “1” sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul portale regionale www.regione.abruzzo.it

Segue Allegato