DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL
SETTORE SANITA’ DELLA
REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Pescara, 22 Novembre 2010 N° 70/2010 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art.1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi prioritari:

1.   razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;

2.   interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi di Piano;

3.   interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto “Unione di acquisto dei farmaci” finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;

4.   definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

5.   attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;

6.   interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

7.   revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità di preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;

8.   adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all’attuazione del Piano di rientro;

9.   adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;

10. introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;

Vista la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, con cui la D.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub Commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con specifica attribuzione – fra gli interventi prioritari assegnati – di quello relativo all’ “attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali”;

Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n° 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, come modificato e integrato;

Visti, in particolare gli artt. 8 bis, e 8 ter del predetto Decreto, secondo cui:

-    “la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies” (art. 8bis comma 3)

-    “la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate” (art. 8 ter, comma 1)

-    “per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce … la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture” (art. 8 ter, comma 3)

Vista la L.R. 31.07.2007, n° 32, “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, e in particolare l’art. 3, comma 1, che stabilisce che “la realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno”, e l’art. 4, comma 1, che subordina la possibilità di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio al previo ottenimento di quella alla realizzazione;

Dato atto, pertanto, che la realizzazione e l’esercizio delle strutture sanitarie, prescindendo da eventuale diverso rapporto con il Servizio Sanitario regionale, individuabile nella possibilità di erogazione di prestazioni per conto (accreditamento) e a carico (accordo contrattuale), sono comunque per legge soggetti ad autorizzazione; e che, in particolare, l’autorizzazione alla realizzazione delle nuove strutture, di cui al medesimo art. 8 ter D. Lgs. citato, è subordinata alla verifica di compatibilità da parte della Regione, basata sulla definizione del fabbisogno;

Considerato che la Deliberazione dell’11.12.2009, citata, di nomina del Commissario ad acta, incarica espressamente il Commissario “di sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture sanitarie private fino all’avvenuta adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale, tranne quelle necessarie all’attuazione del Piano di rientro”;

Rilevato che identica disposizione è contenuta nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.09.2008, di nomina e incarico del precedente titolare dell’Organo Commissariale;

Dato atto che la disposizione governativa è riferita espressamente ai provvedimenti autorizzatori, come chiaramente individuati nel D.Lgs. 502/1992 nelle norme sopra testualmente riportate, non consentendo alcuna opzione interpretativa sul fatto che la sospensione possa concernere solo le strutture che erogano prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario regionale;

Rilevato che dell’obbligo imposto all’Ufficio Commissariale è stata data comunicazione a tutti i Comuni, in quanto autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio con nota n° 8805/Comm. del 12.05.2010, nonché, nel caso di richiesta diretta, ai soggetti privati interessati;

Considerato che la definizione degli atti programmatori relativi al fabbisogno afferente alle varie tipologie di prestazioni sanitarie, alla cui adozione il Governo ha inteso condizionare ogni iniziativa regionale in materia di realizzazione o apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche o autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie private, è prevista fra gli adempimenti di cui al Programma Operativo anno 2010, approvato con Deliberazione del Commissario ad acta n° 44 del 03.08.2010;

Dato atto, in particolare, che il predetto Programma Operativo stabilisce specifici interve

Ritenuto pertanto di individuare, il termine di durata del regime di sospensione sino alla data di adozione dei surrichiamati provvedimenti (piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale e della rete territoriale), e comunque entro la data del 30 giugno 2011;

Ribadito che il regime di sospensione non si riferisce ai procedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 31.07.2007 n° 32;

Considerato che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, stante la necessità di fornire indicazioni sul regime delle sospensioni a seguito dell’adozione dl Programma Operativo 2010, e, pertanto, non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell’Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, a cui sarà trasmesso all’esito della formale adozione;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

delibera

1)   La sospensione dei procedimenti relativi alla realizzazione o l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture sanitarie private, di cui alla l.r. 31.07.2007 n° 32, opera fino all’avvenuta adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale, siccome previsto dal Programma Operativo anno 2010 approvato con Deliberazione del Commissario ad acta n° 44 del 03.08.2010, e comunque entro la data del 30 giugno 2011;

2)   La sospensione non opera per i provvedimenti disposti in attuazione del Piano di rientro e, specificatamente, del predetto Programma Operativo;

3)   nelle more della sospensione, non può esser rilasciato il parere di compatibilità di natura programmatoria di cui all’art. 3, comma 1, L.R. 31.07.2007, n° 32;

4)   il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e trasmesso, per quanto di competenza, ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute.

Il Sub Commissario ad acta

D.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad acta

Dr. Giovanni Chiodi