IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’art. 6 della L.R. 31/2010)
1. Il comma 2 dell’art. 6 della L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. n. 152/06 (Norme in materia ambientale) è sostituito dal seguente:
“2. Qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati altresì i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso Allegato”.
2. Il comma 3 dell’art.6 della L.R. 31/2010 è sostituito dal seguente:
“3. I limiti previsti al comma 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs. n. 152/06, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 152/06, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna "scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, D.Lgs. n. 152/06, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attività industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'Autorità competente”.
3. Il comma 6 dell’art. 6 della L.R. 31/2010, è sostituito dal seguente:
“6. In
occasione dell’adeguamento dell’autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore
del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall’articolo 148,
comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, presentano alla Provincia competente l’elenco
degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti
prescritti nel rispetto del comma 3 del presente articolo. In caso di mancata
presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al
comma 3,
4. Il comma 7 dell’art. 6 della L.R. 31/2010, è sostituito dal seguente:
“7. Nell’effettuazione
dei controlli degli scarichi ai sensi dell’articolo 128 del D.Lgs. n. 152/2006,
l’Autorità competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 22 Dicembre 2010
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi