IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.   La presente legge, in conformità all'articolo 12 dello Statuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici, nonché di fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni, disciplina l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, garantendone pubblicità e conoscibilità nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2.   I decisori pubblici possono recepire le richieste dei gruppi di interesse particolare, ove siano compatibili con gli interessi della collettività.

Art. 2
Definizioni

1.   Ai fini della presente legge si intende per:

a)   attività di rappresentanza di interessi particolari: ogni attività svolta da gruppi di interesse particolare attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, position paper (documento ricognitivo della posizione del gruppo di interesse particolare) e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi, anche di natura non economica, nei confronti dei decisori pubblici al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici;

b)  gruppi di interesse particolare: le associazioni, le fondazioni, ancorché non riconosciute, i comitati con finalità temporanee e le società portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;

c)   rappresentante di interessi particolari: il soggetto che rappresenta presso i decisori pubblici il gruppo di interesse particolare;

d)  processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;

e)   decisori pubblici: il presidente della Giunta regionale, gli assessori ed i consiglieri regionali.

Art. 3
Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari. Accreditamento

1.   Per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, i gruppi d'interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari (Registro), istituito presso il Consiglio regionale che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai portatori di interessi particolari. Si intendono comunque accreditate le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.

2.   Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi particolari:

a)   i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;

b)  i dati identificativi del gruppo di interesse particolare;

c)   l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi;

3.   Per quanto non previsto dalla presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, disciplina la modalità di gestione del registro e del relativo controllo, le regole per l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi, nonché le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Art. 4
Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro

1.   Ai fini dell'iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi particolari:

a)   deve aver compiuto il diciottesimo anno di età;

b)  non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

c)   non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;

d)  non deve aver ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale presso la Regione Abruzzo nei due anni precedenti la domanda di iscrizione nel Registro.

2.   Ai fini dell'iscrizione nel Registro, il gruppo d'interesse particolare produce, oltre alla domanda e all'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo.

3.   Possono essere iscritti nel Registro i gruppi di interesse la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, e che siano costituiti da almeno tre mesi alla data della richiesta di iscrizione.

4.   Se, a seguito di controlli effettuati dagli Uffici secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 successivamente all'iscrizione nel Registro, risulta che il gruppo d'interesse non possiede i requisiti previsti dalla presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla comunicazione dell'esito del controllo ai rappresentati del gruppo di interesse particolare ed alla cancellazione del gruppo stesso dal Registro.

5.   Le richieste di iscrizione sono presentate entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno; l'iscrizione è disposta entro il trimestre successivo alla scadenza del termine.

Art. 5
Diritti dei rappresentanti di interessi particolari

1.   L'attività di rappresentanza di interessi particolari può riguardare atti proposti o da proporre all'esame del Consiglio regionale: nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richieste formali dei gruppi d'interesse e la relativa documentazione sono trasmesse a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale, fatto salvo il principio di autonomia e di libertà nel determinare, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza, le proprie modalità di relazione.

2.   Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le forme e le modalità di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari relativamente agli atti di propria competenza, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza.

3.   I rappresentanti dei gruppi di interesse accreditati possono accedere agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio e della Giunta, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4.   Rimane fermo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni in ordine alle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.

5.   Le commissioni possono, altresì, in via prioritaria svolgere audizioni con i rappresentanti dei gruppi iscritti nel Registro. In tal caso il presidente della commissione consiliare competente, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria, accoglie la richiesta ove il gruppo sia portatore di interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà priorità alle audizioni dei gruppi di interesse di rilevanza nazionale.

6.   Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e delle loro articolazioni provinciali.

Art. 6
Sanzioni

1.   E' fatto divieto ai rappresentanti dei gruppi di interesse di esercitare nei confronti dei decisori pubblici forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.

2.   I decisori pubblici comunicano all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in conformità ai criteri predeterminati con propria deliberazione, valutata la sussistenza della violazione e sulla base della gravità della violazione stessa, commina una delle seguenti sanzioni:

a)   richiamo formale;

b)  sospensione temporanea;

c)   revoca dell'iscrizione.

3.   Le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

4.   In caso di revoca dell'iscrizione, il gruppo di interesse non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni dalla revoca stessa.

Art. 7
Disposizione transitoria

1.   In sede di prima attuazione, i gruppi di interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel Registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 22 Dicembre 2010

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi