IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I
(ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO EUROPEO)
Art. 1 - (Finalità)
TITOLO II
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE)
Capo I - Commercio
Art. 2 - (Sostituzione del comma 6 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 recante: “Nuove norme in materia di commercio”)
Art. 3 - (Sostituzione del comma 7 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 4 - (Sostituzione del comma 8 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 5 - (Sostituzione del comma 10 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 6 - (Sostituzione del comma 17 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 7 - (Sostituzione del comma 75 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 8 - (Sostituzione del comma 76 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 9 - (Sostituzione del comma 77 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 10 - (Sostituzione del comma 78 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 11 - (Sostituzione del comma 90 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 12 - (Inserimento del comma 97 bis all’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n.11)
Art. 13 - (Sostituzione del comma 98 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 14 - (Sostituzione del comma 99 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 15 - (Modifica al comma 102 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 16 - (Modifica al comma 103 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 17 - (Inserimento del comma 103 bis all’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 18 - (Sostituzione del comma 104 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 19 - (Sostituzione del comma 105 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 20 - (Sostituzione del comma 124 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 21 - (Abrogazione del comma 125 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 22 - (Modifiche al comma 140 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11)
Art. 23 - (Modifica al comma 14
dell’art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 “Norme e modalità di esercizio
del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione
Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
Art. 24 - (Sostituzione del comma 15 dell’art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 135)
Art. 25 - (Sostituzione del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 135)
Art. 26 - (Inserimento del comma 2 bis all’art. 4 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 35)
Art. 27 - (Inserimento dell’art. 4 bis alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135)
Art. 28 - (Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 135)
Art. 29 - (Sostituzione dell’art. 14 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 135)
Capo II – Artigianato
Art. 30 - (Attività di acconciatore ed estetista)
Art. 31 - (Regolamento comunale)
Art. 32 - (Sanzioni amministrative)
Art. 33 - (Disposizioni transitorie)
Art. 34 - (Attività di tinto lavanderia)
TITOLO III
(ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 101, 102 E 106 DEL TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO DELL’ UNIONE EUROPEA)
Capo I – Trasporti
Art. 35 - (Modifiche alla L.R. 29 maggio 2007, n. 11 recante: “Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale”)
TITOLO IV
(ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA)
Capo I – Misure di aiuto in materia di artigianato
Art. 36 - (Sostituzione dell’art. 58 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato)
TITOLO V
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE)
Capo I – Qualità delle acque di balneazione
Art. 37 - (Attuazione in via amministrativa)
TITOLO VI
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE)
Capo I – Aree protette
Art. 38 - (Sostituzione dell’art. 1 della L.R. 7 settembre 1993, n. 50 recante: “Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore”)
Art. 39 - (Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 7 settembre 1993, n. 50)
Art. 40 - (Integrazioni alla L.R. 7 settembre 1993, n. 50)
Art. 41 - (Sostituzione dell’art. 3 della L.R. 7 settembre 1993, n. 50)
Art. 42 - (Sostituzione dell’art. 4 della L.R. 7 settembre 1993, n. 50)
Art. 43 - (Inserimento del comma 2 bis all’art. 8 della L.R. 7 settembre 1993, n. 50)
Art. 44 - (Sostituzione dell’art. 9 della L.R. 7 settembre 1993, n. 50)
TITOLO VII
(DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE)
Art. 45 - (Disposizioni per gli Enti Locali)
Art. 46 - (Disposizione transitoria)
Art. 47 - (Norma finanziaria)
Art. 48 - (Entrata in vigore)
ALLEGATO “A” – Specie faunistiche oggetto di tutela
TITOLO I
(ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO EUROPEO)
Art. 1
(Finalità)
1.
2. Con la presente legge dà, altresì, attuazione agli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
TITOLO II
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE)
Capo I –
Commercio
Art. 2
(Sostituzione del comma 6 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 recante: “Nuove norme in materia
di commercio”)
1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:
“6. (Requisiti morali)
Non possono esercitare l'attività commerciale di cui al comma 1:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.”.
Art. 3
(Sostituzione del comma 7 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 7 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“7. (Requisiti morali).
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.”.
Art. 4
(Sostituzione del comma 8 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 8 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“8 (Requisiti morali)
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 6, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.”.
Art. 5
(Sostituzione del comma 10 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 10 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“10. (Requisiti professionali per l’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande).
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”.
Art. 6
(Sostituzione del comma 17 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 17 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008, è sostituito dal seguente:
“17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato di cui alla lettera d) comma 3 sono soggetti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/1990; la segnalazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:
a) di
essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei
requisiti morali di cui ai commi da
b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali;
c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito
della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai
commi da
Art. 7
(Sostituzione del comma 75 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 75 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“75 (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni).
La vendita di prodotti a favore di dipendenti di
enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di
consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è
soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, ai
sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e deve essere effettuata in locali non
aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella SCIA deve
risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da
Art. 8
(Sostituzione del comma 76 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 76 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“76 (Apparecchi automatici).
La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di
apparecchi automatici è soggetta a SCIA, ai sensi dell’art. 19 della L.
241/1990;
Art. 9
(Sostituzione del comma 77 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 77 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“77 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione).
La vendita al dettaglio per corrispondenza, o
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA ai sensi
dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel quale
l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. È vietato
inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È
consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli
per il consumatore. Nella SCIA di cui al presente comma deve risultare la
sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da
Art. 10
(Sostituzione del comma 78 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 78 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“78 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori).
La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA,
ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel
quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
Nella SCIA è indicata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da
Art. 11
(Sostituzione del comma 90 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 90 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“90 (Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia dell’attività) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un’unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura “Somministrazione di Alimenti e Bevande”.”.
Art. 12
(Inserimento del comma 97 bis
all’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Dopo il comma 97 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è inserito il seguente:
“97 bis (Limitazioni all’apertura di esercizi di somministrazione alimenti e bevande).
In osservanza del comma 3 dell’art. 64 del D.Lgs. 59/2010, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, può prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.”.
Art. 13
(Sostituzione del comma 98 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 98 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“98 (Attività escluse dalla programmazione comunale).
Non sono soggette alla programmazione comunale di
cui ai commi da
Art. 14
(Sostituzione del comma 99 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 99 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“99 (Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).
L'apertura degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione di cui ai commi 3 e 90, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal
Comune competente per territorio; il procedimento di rilascio
dell’autorizzazione è soggetto a silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il
rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di
cui ai commi da
a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, anche in caso di ampliamento della superficie.”.
Art. 15
(Modifica al comma 102 dell’articolo 1
della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Al comma 102 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008, sono eliminate le parole: “ed il trasferimento”.
Art. 16
(Modifica al comma 103 dell’articolo 1
della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Al comma 103 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008, le parole: “Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta secondo le previsioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 20 della legge n. 241/90 e s.m.i.” sono sostituite dalle parole: “Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 20 della L. 241/1990”.
Art. 17
(Inserimento del comma 103 bis
all’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Dopo il comma 103 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è inserito il seguente:
“103 bis (Trasferimento di sede).
Il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto a SCIA ai sensi
dell’articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente
per territorio.
Art. 18
(Sostituzione del comma 104
dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 104 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“104. (Segnalazione certificata d’inizio attività -SCIA).
Sono soggette a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio, le attività per la somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali , marittime e di trasporto pubblico;
d) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari ed esercizi similari. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
e) all’interno di musei, teatri, sale da concerto e cinema;
f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;
g) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
i) sui mezzi di trasporto pubblico;
j) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;
k) negli esercizi situati all’interno dei centri commerciali;
l) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui all'articolo 15, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti).
La somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione degli esercizi di cui alle lettere c), J) ed l), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera d) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale.”.
Art. 19
(Sostituzione del comma 105 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio
2008, n. 11)
1. Il comma 105 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“105. (Contenuto della segnalazione certificata d’inizio attività - SCIA)
a) il
possesso dei requisiti di cui ai commi da
b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere tra quelle elencate al comma 104;
c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 104, lettera d), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
d) la disponibilità del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità dello stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità;
e) l'eventuale preposto all'esercizio.”.
Art. 20
(Sostituzione del comma 124 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio
2008, n. 11)
1. Il comma 124 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:
“124 (Subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante ed è soggetto a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio.
Nella SCIA il subentrante indica:
a) gli estremi del titolo autorizzatorio;
b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;
d) il possesso dell'autorizzazione sanitaria o dei requisiti igienico-sanitari mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Alla SCIA il subentrante allega l’originale del titolo autorizzatorio ai fini della nuova intestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'autorità comunale procede alla nuova intestazione.
In caso di subingresso per causa di morte del titolare, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti di cui al comma 10, può continuare l’attività a titolo provvisorio nelle more dell’acquisizione dei requisiti medesimi da conseguire entro sei mesi dall’apertura della successione. In caso di mancato conseguimento dei requisiti di cui al comma 10, il subentrante decade dal titolo abilitativo.
In caso di subingresso per causa di morte del titolare, gli aventi diritto, che non intendono proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comunicano all'autorità comunale la cessazione dell'attività o la sospensione della stessa; la sospensione non può essere superiore a dodici mesi dalla data del decesso.”.
Art. 21
(Abrogazione del comma 125 dell’articolo
1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Il comma 125 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008, è abrogato.
Art. 22
(Modifiche al comma 140 dell’articolo 1
della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11)
1. Al comma 140 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008, dopo le parole: “prescritta autorizzazione” è inserita la seguente: “o segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA)”.
2. Dopo la lettera c) del comma 140 dell’articolo 1 della L.R. 11/2008 è aggiunta la seguente:
“c bis) non assicuri la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall’amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali.”.
Art. 23
(Modifica al comma 14 dell’articolo 2
della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 “Norme e modalità di esercizio
del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione
Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
1. Al
comma 14 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 “Norme
e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel
territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n.
Art. 24
(Sostituzione del comma 15 dell’articolo
2 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135)
1. Il comma 15 dell’articolo 2 della L.R. 135/1999 è sostituito dal seguente:
“15. Per autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche si intende il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e quello rilasciato dal Comune nel quale l’operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l’attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici”.
Art. 25
(Sostituzione del comma 2 dell’articolo
4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135)
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della L.R.135/1999 è sostituito dal seguente:
“
Art. 26
(Inserimento del comma 2 bis
all’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 135/1999 è inserito il seguente:
“2 bis. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.”.
Art. 27
(Inserimento dell’articolo 4 bis alla
legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135)
1. Dopo l’articolo 4 della L.R.135/1999 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis (Requisiti per lo svolgimento dell’attività).
1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”.
Art. 28
(Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135)
1. L’articolo 5 della L.R.135/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Rilascio dell’autorizzazione)
1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell’ art. 2, il richiedente, persona fisica o giuridica, presenta domanda al Comune nel quale intende avviare l’attività per la vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, ovvero al Comune sede del posteggio per la vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio. La domanda contiene:
a) le generalità del richiedente o, in caso di società la ragione o denominazione sociale;
b) l'indicazione del codice fiscale o partita IVA, e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;
e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4. Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l’utilizzo di posteggi nell’ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante sub ingresso.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune interessato, non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.
6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui all’art. 6.
7. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 dell’art. 2 nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.
8. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.
9. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 bis.”.
Art. 29
(Sostituzione dell’articolo 14 della
legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135)
1. L’articolo 14 della L.R. 135/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. I Comuni definiscono le aree ed il numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici e secondo i criteri di seguito indicati:
a) impatto positivo sul tessuto economico, al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e congestionamento commerciale;
b) aree mercatali e superfici dei posteggi adeguate all’esercizio delle attività;
c) aree idonee in relazione alla dotazione di servizi igienici nonché di impianti per la rete elettrica, idrica e fognaria;
d) aree funzionali ad un accesso agevole da parte dei consumatori nonché adeguato per il passaggio dei mezzi di emergenza;
e) aree idonee per condizioni viarie, di parcheggio e di trasporto pubblico;
f) localizzazione delle aree in zone in via di espansione urbana, in zone turistiche e montane ed in frazioni.
2. Il comune individua le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale nelle quali, l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della loro salvaguardia.
3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonché senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e mobilità.
4. La programmazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche è svincolata da criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche.”.
Capo II –
Artigianato
Art. 30
(Attività di acconciatore ed estetista)
1. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore, come definita dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), e dell’attività professionale di estetista, come definita dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista), sono subordinate, rispettivamente, al conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’art. 3 della L. 174/2005 ed al conseguimento della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della L. 1/1990.
2. L’esercizio dell’attività di acconciatore e di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Se
4. L’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista non è subordinato al rispetto del criterio della distanza minima, dei parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgono le medesime attività, ed al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono comunque necessari il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.
5. L’attività di acconciatore e quella di estetista possono essere esercitate anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.
6. L’esercizio delle attività presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento del cliente medesimo oppure a favore di persone impegnate nella moda o nello spettacolo.
7. Non è ammesso l’esercizio delle attività in forma ambulante o di posteggio.
8. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore di cui all’art. 3 della L. 174/2005. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.
9. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista di cui all’art. 3 della L. 1/1990. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetista.
10. Le attività di acconciatore e di estetista osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione dell’economia turistica, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.
Art. 31
(Regolamento comunale)
1. I comuni, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, stabiliscono con regolamenti i requisiti e le modalità di accesso alle attività professionali di acconciatore e di estetista. I regolamenti prevedono in particolare:
a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell’esercizio delle attività;
b) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici;
c) la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività;
d) i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari dei locali nei quali sono svolte le attività, nonché le norme sanitarie di sicurezza degli addetti;
e) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti;
f) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
g) l’obbligo e le modalità di esposizione della SCIA, del nominativo o dei nominativi del responsabile tecnico presente nei locali ove sono esercitate le attività, nonché, nel caso in cui le stesse attività siano esercitate presso la sede designata dal cliente, l’obbligo per l’esercente di recare con sé copia della SCIA e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza;
h) i casi di sospensione delle attività e le relative modalità;
i) i divieti di prosecuzione dell’attività.
Art. 32
(Sanzioni amministrative)
1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività previste dalle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990, dalla presente legge e dai regolamenti comunali.
2. Chiunque esercita l’attività di acconciatore e di estetista in violazione delle disposizioni relative ai requisiti e alle modalità di esercizio, di cui alla L. 174/2005, alla L. 1/1990, alla presente legge, ed ai regolamenti comunali, è punito con sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Le sanzioni di importo non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 5.000,00 sono irrogate dai comuni, anche in base ai verbali di infrazione ed ai rapporti inviati dagli organi ispettivi e di vigilanza delle aziende sanitarie locali, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni sono introitati dai Comuni.
5. Alle fattispecie di cui al comma 2 si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 19 della L. 241/1990.
Art. 33
(Disposizioni transitorie)
1. Il termine di decorrenza previsto dal comma 1 dell’art. 7 della L. 174/2005 è fissato all’11 dicembre 2008, giorno successivo alla pubblicazione sul BURA della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 ottobre 2008.
2. Coloro che alla data indicata nel comma 1 hanno concluso un percorso formativo o lavorativo per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini), della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini) e della legge 29 ottobre 1984, n. 735 (Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri), acquisiscono l’abilitazione professionale di cui al comma 1 dell’art. 3 della L. 174/2005.
3. Coloro che alla data indicata nel comma 1 hanno intrapreso percorsi formativi per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della L. 161/1963, della L. 1142/1970 e della L. 735/1984, ivi compresi i corsi di formazione di bottega scuola, acquisiscono, al termine del percorso formativo, l’abilitazione professionale di acconciatore di cui al comma 1 dell’art. 3 della L. 174/2005.
4. Coloro che alla data indicata nel comma 1 hanno iniziato un percorso lavorativo per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della L. 161/1963, della L. 1142/1970 e della L. 735/1984, ivi compreso l’apprendistato, hanno diritto di terminare detti percorsi e possono sostenere l’esame teorico pratico di cui all’art. 3 della L.. 174/2005, per conseguire l’ abilitazione professionale di acconciatore.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con quelle della presente legge.
Art. 34
(Attività di tintolavanderia)
1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia), è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. 133/2008.
2. Se
3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività di cui all’art. 2 della L. 84/2006, sono stabiliti dalla Regione, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di tintolavanderia, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 2 della L. 84/2006.
5. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico deve essere nominato entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione del primo corso di qualificazione tecnico-professionale di cui al comma 3. La nomina è comunicata alla Camera di commercio territorialmente competente. Le imprese del settore che non hanno provveduto a designare il responsabile tecnico entro il termine perentorio di cui al presente comma non possono continuare a svolgere l’attività di tintolavanderia.
7. Il Comune, su segnalazione della Camera di commercio territorialmente competente, effettua gli accertamenti sulla designazione del responsabile tecnico.
8. Il Comune adotta i provvedimenti inibitori di prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990.
TITOLO III
(ATTUAZIONE DEGLIARTICOLI 101, 102 E 106 DEL TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO DELL’ UNIONE EUROPEA)
Capo I –
Trasporti
Art. 35
(Modifiche alla legge regionale 29
maggio 2007, n. 11 recante: “Disciplina dei servizi automobilistici commerciali
di trasporto pubblico di persone di competenza regionale”)
1. Al
comma 4 dell'art. 3 della L.R. 11/2007 sono eliminate le parole: “e, nel
periodo transitorio, anche la condizione prevista all'art. 10, comma
2. Al
comma 5 dell’articolo 5 della L.R. 11/2007 sono eliminate le parole: “e
dall’articolo 10, comma
3. Il comma 3 dell’articolo 4 della L.R. 11/2007 è abrogato.
4. Il comma 4 dell’articolo 5 della L.R. 11/2007 è abrogato.
5. I commi 3 e 4 dell’articolo 10 della L.R. 11/2007 sono abrogati.
TITOLO IV
(ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE
EUROPEA)
Capo I –
Misure di aiuto in materia di artigianato
Art. 36
(Sostituzione dell’articolo 58 della
legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 recante: “Nuova legge organica in
materia di artigianato”)
1. L’articolo 58 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 è sostituito dal seguente:
“Art. 58 (Misure di aiuto)
1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge, che prevedono misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell’adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE).
2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge, che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.
3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.”.
TITOLO V
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE)
Capo I –
Qualità delle acque di balneazione
Art. 37
(Attuazione in via amministrativa)
1.
TITOLO VI
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE)
Capo I –
Aree protette
Art. 38
(Sostituzione dell’articolo 1 della
legge regionale 7 settembre 1993, n. 50 recante: “Primi interventi per la
difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta
minore”)
1. L’articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge tutela le specie della fauna selvatica, vulnerabili, divenute rare o in via di estinzione e ne protegge gli habitat.
2.
Art. 39
(Sostituzione dell’articolo 2 della
legge regionale 7 settembre 1993, n. 50)
1. L’articolo 2 della L.R. 50/1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Specie di fauna oggetto di protezione)
1. Sono oggetto di tutela le specie faunistiche elencate nell’allegato “A” alla presente legge.”.
Art. 40
(Integrazioni alla legge regionale 7
settembre 1993, n. 50)
1. Alla L.R. 50/1993 è inserito l’allegato “A”, costituito dall’allegato “A” alla presente legge.
Art. 41
(Sostituzione dell’articolo 3 della
legge regionale 7 settembre 1993, n. 50)
1. L’articolo 3 della L.R. 50/1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Divieti)
1. Per tutte le specie elencate nell’allegato “A” alla presente legge è vietata:
a) ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione;
b) ogni attività o modificazione che può provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione;
c) la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondate o vuote, e delle larve;
d) l'attività di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o morti.
2. Sono altresì vietate la liberazione in natura di specie estranee alla fauna abruzzese e il rilascio degli esemplari di fauna autoctona, in siti diversi da quelli di origine, fatta eccezione per le reintroduzioni necessarie alla ricostituzione degli equilibri perduti.
3. Non possono essere rilasciati permessi di cattura finalizzati alla vivisezione, sperimentazione animale e per spettacoli pubblici.”.
Art. 42
(Sostituzione dell’articolo 4 della
legge regionale 7 settembre 1993, n. 50)
1. L’articolo 4 della L.R. 50/1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Deroghe ai divieti)
1. Per finalità di ricerca i divieti di cui all'art. 3 non si applicano a:
a) enti o istituti di ricerca pubblici, compresi gli enti gestori delle aree protette indicate nell’elenco ufficiale del Ministero competente in materia ambientale;
b) università, associazioni zoofile o ambientaliste riconosciute dal Ministero competente in materia ambientale, autorizzate dalla competente direzione regionale;
2. In deroga al divieto di cui al comma 3 dell’art. 3 il personale appartenente ad enti o istituti di ricerca può essere autorizzato al prelievo di parti d'animali, senza comprometterne in alcun modo la vita e lo stato di libertà.
3. Le specie Alosa (gen.) (Alosa) e Barbus plebejus (Barbo), di cui all’Allegato “A” alla presente legge ed in deroga a quanto dispone l’articolo 3, possono essere oggetto di prelievo, soltanto se sono adottati specifici piani di gestione che ne garantiscano la conservazione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 92/43/CEE.
4. Agli insegnanti e al personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito per motivi didattici raccogliere ed allevare in cattività uova e girini di Rospo comune (Bufo bufo) e di Rana verde (Rana kl. hispanica); alle uova e agli esemplari prelevati sono assicurati un trattamento adeguato alla successiva reimmissione, nel luogo originario di prelievo, al termine dell'esperienza didattica,
5. I divieti di cattura, di asportazione dall’Habitat naturale, di detenzione in cattività e di uccisione non si applicano:
a) alla famiglia Helicidae;
b) ai
generi Rana, escluse
6. I divieti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 non si applicano per: Tarentola mauritanica, Hemidactlylus turcicus e Lacerta bilineata limitatamente al restauro e alla manutenzione conservativa di manufatti edilizi.
7. Per i Chirotteri (Pipistrelli) i divieti di cui alla lettera b) del comma 1, dell’art. 3 sono limitati a caverne, cavità naturali e tronchi cavi. Nel caso di restauro di manufatti edilizi in cui sono presenti specie appartenenti a questo ordine, il progetto è sottoposto a valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 46-bis della legge 3 marzo 1999 n.11 (Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).
8. La
raccolta degli Elicidi eduli è consentita per quantitativi non superiori a
9. La commercializzazione è consentita unicamente per gli esemplari allevati, la cui provenienza deve essere dimostrata da regolare documentazione fiscale.
10. Le disposizioni di cui all'art. 3 riferite alla cattura, detenzione e trasporto degli esemplari non si applicano agli ofidi, nei territori di Cocullo e Pretoro, durante lo svolgimento delle celebrazioni in occasione delle feste di San Domenico e nei sessanta giorni che le precedono.
11.
Art. 43
(Inserimento del comma 2 bis
all’articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50)
1. Dopo il comma 2 dell’art. 8 della L.R. 50/1993 è inserito il seguente:
“2 bis. I Servizi Veterinari delle ASL svolgono, nell’ambito delle attività di educazione sanitaria, azione divulgativa in linea con le finalità della presente legge.”.
Art. 44
(Sostituzione dell’articolo 9 della
legge regionale 7 settembre 1993, n. 50)
1. L’art. 9 della L.R. 50/1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Sanzioni)
1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di 150 euro e massima di 2.500 euro e alla confisca degli esemplari .
2.
TITOLO VII
(DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE)
Art. 45
(Disposizioni per gli Enti Locali)
1. Gli Enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della presente legge.
2. Fino all’entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1, gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni amministrative, applicano le disposizioni della presente legge.
Art. 46
(Disposizione transitoria)
1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili nel campo di applicazione della presente legge, sono conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore.
Art. 47
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 48
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 22 Dicembre 2010
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
Segue Allegato