GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva 92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (di seguito Habitat);
Visto il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela della gestione e del mare del 2 agosto 2010 con il quale, ai sensi della direttiva sopra richiamata, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei Siti d’importanza comunitaria per le regioni biogeografiche alpina, mediterranea e continentale, che include cinquantatré SIC relativi alla Regione Abruzzo che fanno quindi parte della Rete europea Natura 2000 (all. “A”);
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
Visto che ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., il soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all’attuazione della direttiva “Habitat” è la Regione che individua, inoltre, anche gli enti di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (artt. 4 e 4 bis del citato Decreto);
Ritenuto opportuno, ai sensi della direttiva “Habitat”, che vengano redatti i Piani di gestione dei SIC che, anche integrati ad altri piani, stabiliscano le misure per il perseguimento degli obiettivi di tutela della direttiva stessa con specifico riferimento agli habitat e alle specie di flora e fauna di interesse comunitario presenti nella Regione;
Valutato, per quanto sopra esplicitato, di dover individuare l’ente di gestione dei SIC;
Considerato che nella Regione Abruzzo la parziale o totale coincidenza dei confini dei SIC con quelli di altre aree protette determina diversi tipi di contesti territoriali:
1. SIC interamente inclusi nel territorio dei singoli Comuni;
2. SIC inclusi nel territorio di più Comuni;
3. SIC inclusi interamente in un’area protetta;
4. SIC inclusi parzialmente in un’area protetta;
5. SIC inclusi in più Comuni e che nel contempo risultino inclusi, anche solo parzialmente, in territori di una Comunità Montana;
Ritenuto opportuno, in considerazione della specificità del ruolo che l’Ente gestore dei SIC dovrà svolgere, individuare i soggetti gestori a seconda dei contesti territoriali considerati prevedento diverse possibilità;
Preso atto che il Direttore dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, ha attestato la legittimità del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico-amministrativo, apponendo in calce la propria firma;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
1) di individuare gli enti gestori dei SIC come dalla seguente tabella:
SIC |
Ente
gestore |
1. Completamente incluso nel territorio del
singolo Comune |
Comune |
2. Incluso nel territorio di più Comuni che
ricadono, anche parzialmente, in
quello di una Comunità montana |
1)
Unione
di Comuni, oppure 2)
Convenzione
tra Comuni, oppure 3)
Comunità
montana, oppure 4)
Comune
capofila, previo accordo tra Comuni |
3. Incluso nel territorio di più Comuni che non
ricadono, neanche parzialmente, in quello di una Comunità montana |
1)
Unione
di Comuni, oppure 2) Convenzione tra Comuni,
oppure 3) Comune capofila, previo
accordo tra Comuni |
4. Incluso completamente in un’area protetta |
Ente gestore
dell’area protetta |
5. incluso parzialmente in un’area protetta |
Ente gestore
dell’area protetta |
2) di dare mandato per i successivi adempimenti alla competente Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia.