GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 92/43/CEE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (di seguito Habitat);

Visto il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela della gestione e del mare  del 2 agosto 2010 con il quale, ai sensi della direttiva sopra richiamata, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei Siti d’importanza comunitaria per le regioni biogeografiche alpina, mediterranea e continentale,  che include cinquantatré SIC relativi alla Regione Abruzzo che fanno quindi parte della Rete europea Natura 2000 (all. “A”);

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;

Visto che ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., il soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all’attuazione della direttiva “Habitat” è la  Regione che individua, inoltre, anche gli enti di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (artt. 4 e 4 bis del citato Decreto);

Ritenuto opportuno, ai sensi della direttiva “Habitat”, che vengano redatti i Piani di gestione dei SIC che, anche integrati ad altri piani, stabiliscano le misure per il perseguimento degli obiettivi di tutela della direttiva stessa con specifico riferimento agli habitat e alle specie di flora e fauna di interesse comunitario presenti nella Regione;

Valutato, per quanto sopra esplicitato, di dover individuare l’ente di gestione dei SIC;

Considerato che nella Regione Abruzzo la parziale o totale coincidenza dei confini dei SIC con quelli di altre aree protette determina diversi tipi di contesti territoriali:

1.   SIC interamente inclusi nel territorio dei singoli Comuni;

2.   SIC inclusi nel territorio di più Comuni;

3.   SIC inclusi interamente in un’area protetta;

4.   SIC inclusi parzialmente in un’area protetta;

5.   SIC inclusi in più Comuni e che nel contempo risultino inclusi, anche solo parzialmente, in territori di una Comunità Montana;

Ritenuto opportuno, in considerazione della specificità del ruolo che l’Ente gestore dei SIC dovrà svolgere, individuare i soggetti gestori a seconda dei contesti territoriali considerati prevedento diverse possibilità;

Preso atto che il Direttore dell’Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, ha attestato la legittimità del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico-amministrativo, apponendo in calce la propria firma;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1)   di individuare gli enti gestori dei SIC come dalla seguente tabella:

 

SIC

Ente gestore

1.     Completamente incluso nel territorio del singolo Comune

Comune

2.     Incluso nel territorio di più Comuni che ricadono, anche parzialmente,  in quello di una Comunità montana

1)     Unione di Comuni, oppure

2)     Convenzione tra Comuni, oppure

3)     Comunità montana, oppure

4)     Comune capofila, previo accordo tra Comuni

3.     Incluso nel territorio di più Comuni che non ricadono, neanche parzialmente, in quello di una Comunità montana

1)     Unione di Comuni, oppure

2)   Convenzione tra Comuni, oppure

3)   Comune capofila, previo accordo tra Comuni

 

4.     Incluso completamente in un’area

      protetta

            Ente gestore dell’area protetta

5.     incluso parzialmente in un’area  protetta

           Ente gestore dell’area protetta

 

2)   di dare mandato per i successivi adempimenti alla competente Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia.