LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 recante: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” ed in particolare l’art. 3, comma 4° della legge;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 recante: “Disposizioni concernenti il maltrattamento degli animali, nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;

Vista la Legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Piano Sanitario regionale 2008-2010);

Visto l’art. 2 della Legge  Regionale 21 settembre 1999, n. 86 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”.;

Vista la  Legge Regionale 23 gennaio 2004, n. 8 inerente le modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 86/1999;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

Visto l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

Visto il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

Vista la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

Visto il D. Lgs. 25 luglio 2007, n. 151;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

Visto il Decreto 6 maggio 2008 del Ministero della Salute e, in particolare, l’art. 2;

Viste le Ordinanze del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 e 16 luglio 2009 concernenti la materia del randagismo e la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 1146 del 30.11.2001 recante: “Approvazione programma di prevenzione del Randagismo ai sensi dell’art. 3 della Legge 14.8.1991, n. 281. Triennio 2001-2003”;

Considerato che è necessario attuare nuove misure di prevenzione, atte a porre a definitiva soluzione il fenomeno dei cani vaganti, anche attraverso la ulteriore implementazione dell’anagrafe canina che si reputa strumento insostituibile per tenere sotto controllo il fenomeno;

Considerato altresì, che è necessario risolvere il fenomeno dell’assembramento dei cani durante la fase estrale delle femmine e che è indispensabile dover procedere alla limitazione e controllo delle nascite, anche mediante la sterilizzazione delle cagne vaganti sul territorio;

Visto il programma di prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo, relativo al triennio 2011 - 2013 che, meritevole di approvazione,  viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 concernente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo”;

Dato atto della regolarità tecnico–amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa

1.   di approvare  il programma di prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo, relativo al triennio 2011 - 2013, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

2.   di incaricare le Aziende Sanitarie Locali regionali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, ognuno per le proprie competenze, di porre in atto le attività indicate nel programma di cui al punto 1);

3.   di affidare al Dirigente del Servizio Veterinario Regionale l’adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento;

4.   di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Segue allegato


 

Allegato (in PDF - 2,42 MB)