LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

Che la manovra finanziaria varata con D.L. 31 maggio 2010, n°78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n°122, prevede che le Regioni concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013;

Che la Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella  seduta del  1 dicembre 2010, ha approvato un documento nel quale  le Regioni, preso atto delle conseguenze della riduzione delle risorse statali disposta dal decreto-legge n.78 del 2010 anche e principalmente sul trasporto pubblico di interesse regionale e locale, hanno approvato un quadro di misure  per razionalizzare la pianificazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale che nel dettaglio prevedono l’efficientamento del sistema trasportistico, l’aumento delle tariffe e la  riorganizzazione dei servizi;

Che la L.220/2010 del 13.12.2010 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità), prevede, all’art.1, comma 6, che l’erogazione delle risorse disponibili previste dall’art. 25, comma 2 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla L.2/2009 e s.m.i., sia subordinata alla verifica, entro il primo semestre del 2011, da parte dei Ministeri delle Infrastrutture Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, della previsione nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione; prevede inoltre che le risorse previste dal comma 1 del medesimo art.25 del D.L. n.185/2008 convertito con modificazioni, dalla L.2/2009 e s.m.i., e dal relativo decreto di attuazione del 22.7.2009, pari a 425 ME, siano ripartite tenendo presente quattro criteri, tra cui gli aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011;

Che in adesione ai principi stabiliti dal Governo centrale il legislatore regionale ha inteso approvare, nella Finanziaria regionale 2011, un pacchetto di misure urgenti e indifferibili giacché collegate alle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e alla conseguente consistente riduzione delle risorse statali per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto;

Che, in particolare l’art.60 della  L.R. n.1/2011 autorizza, allo scopo di consentire l’immediato contenimento della spesa connessa ai minori trasferimenti statali, la Giunta Regionale ad adottare misure dirette all'efficentamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con interventi sul sistema della contribuzione e delle tariffe e con azioni dirette al miglioramento dell’efficienza dei servizi medesimi e prevede che eventuali incrementi tariffari non possano essere superiori al 10%;

Considerato che nel Contratto di Servizio per gli anni 2009 – 2014 sottoscritto tra la Regione Abruzzo e Trenitalia s.p.a. il 21.1.2011, le parti hanno concordato all’art.18, comma 3 sulla necessità di adottare l’adeguamento tariffario 2010 entro il mese di gennaio 2011;

Evidenziato pertanto che l’adozione di un provvedimento di adeguamento tariffario risulta indispensabile per mitigare gli effetti della riduzione delle risorse statali disposta dal decreto-legge n.78 del 2010 e per garantire di conseguenza il mantenimento di un congruo livello dei servizi a disposizione dell’utenza, in particolare lavorativa e scolastica;

Atteso, inoltre, che l’ultimo adeguamento delle tariffe relative al servizio di trasporto locale su ferro risale alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1259 del 13 novembre 2006;

Che l’aumento medio proposto e pari all'8% è calcolato in ragione di due quote percentuali:

1)   la prima, pari al 5,3%, è afferente alla sommatoria dei valori collegati ai tassi di variazione medio annui dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati riferiti al 2008 e al 2009 (rispettivamente 3,3% e 0,8% - dato istat); al tasso di inflazione programmato 2010 (1,5% - DPEF 2010 - 2013) e al recupero del c.d. scarto inflazionistico tra il tasso di inflazione programmata e definitiva relativa al 2007;

2)   la seconda pari al 2,7% è la quota di avvicinamento all'aumento complessivo necessario ai fini del rispetto delle obbligazioni previste dal Contratto di servizio stipulato con Trenitalia S.p.A.;

Che si ritiene opportuno, in linea con il criterio adottato anche per le precedenti manovre tariffarie che hanno interessato i servizi su gomma, modulare l’aumento applicando percentuali decrescenti al crescere degli scaglioni chilometrici, al fine di evitare un eccessivo aumento sulle percorrenze maggiori, in questo modo prevedendo un aumento del 10% fino a 100 Km, e del 3% fino a 200 Km.;

Che in ragione dell’applicazione del predetto criterio decrescente e dell’applicazione delle citate percentuali sulla base “spuria” (ovvero non arrotondata) delle tariffe 2006, gli scostamenti risultanti, in valore assoluto, sono per l’utenza piuttosto contenuti, perché sul biglietto di corsa semplice l’aumento è compreso fra un minimo di 0,10 e un massimo di 0,60 centesimi di euro e sull’abbonamento mensile fra un minimo di 1,60 e un massimo di 7,20 euro, in ragione del diverso scaglione chilometrico;

Che in vista della futura integrazione di servizi su gomma e ferro nonché del sistema tariffario integrato, Trenitalia ha, del resto, manifestato la necessità di recuperare almeno di qualche punto il disallineamento esistente dei prezzi applicati al trasporto su ferro rispetto a quelli su gomma, che nel progetto di integrazione dovranno invece convergere;

Che si è cercato, in particolare, di riavvicinare le tariffe ferro-gomma specialmente nella fascia di percorrenza che interessa la maggior parte delle relazioni interurbane al fine di moderare gli effetti di disallineamento tariffario attualmente presente;

Evidenziato che per quanto riguarda l’applicazione della nuova norma introdotta dal comma 4 dell’art.60 della L.R.1/2011 si rinvia ad una successiva deliberazione da adottare da parte della Giunta regionale che stabilisca il quadro delle agevolazioni collegato all’introduzione dell’ISEE con riferimento all’intero comparto del trasporto pubblico locale su ferro e su gomma;

Dato atto comunque che ai fini della attuazione del comma 4 dell’art.60 della L.R. 1/2011  deve essere necessariamente avviata una procedura di concertazione con le aziende di TPL con riguardo anche agli aspetti finanziari che tale applicazione comporta;

Considerato, altresì, che la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. (FAS) esercita servizi sia su ferro che su gomma;

Atteso che l’adeguamento tariffario proposto, si applicherà come ovvio anche sui servizi ferroviari della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. (FAS) al fine di consolidare quanto disposto dalla precedente Deliberazione della Giunta regionale n. 1259 del 13 novembre 2006 che ha diversificato il sistema tariffario dei servizi eserciti dalla FAS, distinguendo tra servizi ferroviari e  servizi su gomma,che pure esercita, a cui continueranno ad applicarsi le tariffe previste per i servizi su strada effettuati su gomma;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che le eventuali offerte commerciali, ove possibile e allorquando incidano sulla tariffa e su relazioni di comune interesse da parte dei vettori Trenitalia s.p.a. e Fas s.p.a., debbano avere uniformità di applicazione, in modo che non sorgano disparità di trattamento nei confronti dell’utenza;

Vista la legge regionale 23 luglio 1991, n.40 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto, altresì, l’art. 23 del L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 che stabilisce i criteri per la definizione del sistema tariffario;

Visto l’art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, secondo comma, lett. g), secondo il quale deve essere garantita la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l’art. 2, comma 18 della legge 14 novembre 1995, n. 481 in base al quale i criteri di determinazione delle tariffe sono: a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT; b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale;

Dato atto che nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2007 – 2011, approvato dal Consigli dei ministri il 7 luglio 2006, il tasso di inflazione programmato per l’anno 2007 è stato pari al 2% mentre secondo i dati resi dall’Istituto nazionale di statistica, nella sintesi al rapporto annuale, l’inflazione media annua per il 2007 è stata dell’1,7%;

Che secondo i dati resi dall’Istituto nazionale di statistica, nella sintesi al rapporto annuale, l’inflazione media annua per il 2008 e per il 2009 è stata rispettivamente pari al 3,3% e 0,8%;

Dato atto che nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2010 – 2013, approvato dal Consigli dei ministri il 18 giugno 2008, il tasso di inflazione programmato per l’anno 2010 è pari al 1,5%;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 1259 del 13 novembre 2006, con la quale è stato adeguato il tariffario regionale per i servizi ferroviari di trasporto pubblico locale con decorrenza 1^ dicembre 2006;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n.408/P del 9.5.2008 con la quale sono state adeguate, con decorrenza 1° Luglio 2008, soltanto le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale su strada;

Considerato il Contratto di Servizio sottoscritto per gli anni 2009 – 2014 tra la regione Abruzzo e Trenitalia s.p.a. il 21.1.2011, che prevede all’art.18, comma 3 che la Regione  adegui con cadenza annuale le tariffe dei servizi al tasso di inflazione programmato fissato dal Governo nei DEPF più il recupero della differenza tra inflazione reale e programmata per l’anno precedente e al comma 4 che, in assenza di tale adeguamento, la Regione riconosca a Trenitalia s.p.a. la quota corrispondente all’aumento atteso calcolata sui ricavi da traffico dell’anno precedente e che prevede inoltre che per l’anno 2010, l’aumento tariffario venga effettuato entro il mese di gennaio 2011;

Ritenuto urgente provvedere con effetto immediato all’aumento tariffario previsto dalla L.R. n.1/2011 e già ratificato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.10 del 10.1.2011 di approvazione dello schema di Contratto di Servizio Regione Abruzzo – Trenitalia, sia per ottemperare a quanto disposto dall’art.18 del contratto stesso il cui mancato adempimento comporta la sanzione ivi prevista, sia per garantire alla regione Abruzzo il raggiungimento dei criteri di premialità previsti dalla Legge di stabilità per il riparto delle somme di cui al comma 1 dell’art.25 del D.L. n.185/2008 convertito con modificazioni, dalla L.2/2009 e s.m.i.;  

Ritenuto, pertanto, di approvare il prospetto dell’aumento tariffario (allegato n.1) nonché il prospetto del nuovo tariffario regionale (allegato n.2);

Ritenuto di stabilire la decorrenza delle nuove tariffe ferroviarie regionali dal mese di febbraio 2011;

Evidenziato che occorre acquisire, ai sensi, dell’art. 3, secondo comma, della L.R. 40/91, il parere della competente Commissione Consiliare;

Vista la Legge regionale n.77/99;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

Vista la normativa di riferimento;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1)   di approvare la tabella (allegato n. 1) contenente il prospetto dell’aumento tariffario, nonché la tabella (allegato n. 2) contenente il prospetto del nuovo tariffario regionale;

2)   di adeguare, di conseguenza, le tariffe dei servizi ferroviari regionali, con decorrenza febbraio 2011;

3)   di stabilire che le tariffe in questa sede approvate siano applicate anche per i servizi effettuati su ferro dalla Ferrovia Adriatica Sangritana S.p.A, mantenendo fermo per i servizi effettuati su strada svolti dalla medesima società il tariffario e le condizioni regionali approvate con Deliberazione della Giunta regionale n.408/P del 9.5.2008;

4)   di stabilire che le eventuali offerte commerciali, ove possibile e allorquando incidano sulla tariffa e su relazioni di comune interesse da parte dei vettori Trenitalia e Fas, debbano avere uniformità di applicazione, in modo che non sorgano disparità di trattamento nei confronti dell’utenza;

5)   di trasmettere copia del presente provvedimento a TRENITALIA s.p.a. – Direzione Regionale Abruzzo, alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica ed al Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo,  loro sedi;

6)   di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo previa acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare ai sensi dell’art.3, secondo comma, della Legge Regionale 40/91;

7)   di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.