IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art.1

Integrazione all’art. 40 della l.r. 40/2010

1.   Dopo il comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è aggiunto il seguente:

      “1 bis. I contributi assegnati ai gruppi consiliari, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettere a) e b), sono rendicontati con un unico documento in quanto tali somme possono essere usate per coprire, indistintamente, sia le spese per il funzionamento che le spese per il personale.”

Art. 2

Interventi a sostegno dello sviluppo economico

1.   Al fine di favorire lo sviluppo e l'attuazione di interventi di promozione del sistema imprenditoriale, la Regione Abruzzo sostiene gli organismi presenti nel territorio regionale, preposti alla gestione delle politiche di sviluppo.

2.   Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della l. 17 maggio 1999, n. 144), in applicazione dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Società in house Abruzzo Sviluppo s.p.a. è autorizzata ad acquisire le azioni della Società Sviluppo Italia Abruzzo s.p.a. , controllata da Invitalia s.pa..

3.   La Giunta regionale, attraverso le proprie competenti strutture, vigila sulla Società Abruzzo Sviluppo s.p.a., affinché vengano adottati tutti i necessari adempimenti atti ad assicurare l'equilibrio finanziario di Bilancio, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

4.   La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale già deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in house Abruzzo Sviluppo s.p.a., per l'importo di € 645.000,00.

Art. 3

Norma finanziaria

1.   Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 4, pari a € 645.000,00, si provvede con le economie vincolate reiscritte nel bilancio di previsione 2011 sul capitolo di spesa 08.02.002 - 282451, denominato "Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese" di cui alla D.G.R. n. 936 del 29 novembre 2010, avente ad oggetto: "Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - programma di riparto del Fondo Unico disponibile - Stanziamento anno 2010".

2.   Non sono previsti ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio corrente.

Art. 4

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 8 Aprile 2011

il presidente

giovanni chiodi