IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Differimento attuazione interventi regionali

1.   Gli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. l dell'importo di Euro 1.630.000,00 e gli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 34 dell'importo di Euro 11.500.000,00, sono realizzati a partire dall'anno 2011 con le modalità gestionali e contabili previste nelle medesime disposizioni.

2.   La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio del corrente esercizio finanziario conseguenti alle disposizioni di cui al comma l.

Art. 2

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 8 Aprile 2011

il presidente

giovanni chiodi