Riferimenti normativi

DECRETO 11 settembre 1999, n. 401 Ministero Politiche Agricole e Forestali - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo;

D.G.R. n. 1233 del 19/12/2003 - Programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo-Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

D.G.R. n. 100 del 05/02/2007- Approvazione del protocollo tecnico aggiuntivo che stabilisce le modalità di attuazione del programma sulle Biomasse di cui alla D.G.R. n. 1233 del 19/12/2003.

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande relative al presente Bando è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € “413.895,19”.

1-Oggetto dell’intervento e ambito di applicazione:

Sono finanziati esclusivamente interventi relativi al modello di filiera aziendale (si intende la filiera su scala aziendale legata alle attività svolte dall’impresa agricola) così come descritto nel punto 2.1 del protocollo tecnico aggiuntivo approvato con DGR n. 100/07.

Sono previsti, per le aziende, interventi per cofinanziare l’acquisto di mezzi e strumenti per la raccolta, il trattamento e l’utilizzo delle biomasse prodotte in azienda.

Si promuovono acquisti e installazioni di impianti per l’utilizzo energetico delle biomasse con potenza termica complessiva ≤ 500 kW.

Saranno ammesse a finanziamento le spese riconoscibili sostenute dopo la presentazione della domanda.

Le biomasse che possono essere utilizzate e/o prodotte con il presente programma sono le seguenti:

-    materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive;

-    materiale vegetale legnoso derivante da colture dedicate;

-    prodotti derivati dalle attività agro-industriali di trasformazione;

-    cippato;

e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06.

La biomassa proveniente dalle produzioni sopracitate, ai fini della quantificazione del prodotto utilizzabile, va riportata in biomassa secca equivalente.

La biomassa secca equivalente è data dal peso di biomassa posta ad essiccare in stufa termostatata a 105° C per un tempo tale da ottenere uguaglianza fra una pesata e quella successiva effettuata dopo ulteriore tempo di permanenza in stufa. La differenza di peso fra quello iniziale e quello finale rappresenta la quantità di acqua eliminata; questa quantità divisa per il peso iniziale del campione di biomassa e moltiplicata per 100 dà l’umidità percentuale U sul campione tal quale.

Pertanto indicata con U% l’umidità del campione sul tal quale, il peso di biomassa secca equivalente sarà: (1-U%/100).

Esempio: su un campione di biomassa è stata rilevata l’umidità % sul tal quale in U = 64%; il peso della biomassa tal quale è di q.li 80; il peso secco equivalente sarà: 80x(1-64/100)= 80x (1-0,64)= 80x 0,36 = q.li 28,8 di biomassa secca equivalente.

Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati derivanti da processi di lavorazione quali in particolare verniciatura, impregnatura, laccatura, incollatura.

Non può essere ammesso al finanziamento più di un generatore di calore per intervento.

Le emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione delle biomasse nel generatore di calore finanziato devono rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/06.

Il presente programma si applica sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

1.1-   Soggetti beneficiari

Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli professionali singoli o associati (I.A.P.), ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche, che intendono utilizzare a scopo energetico la biomassa prodotta in azienda (residui derivanti da potature di impianti arborei aziendali, prodotti legnosi provenienti da utilizzazioni forestali, da colture dedicate alla produzione di energia) e derivata dalle attività agro-industriali di trasformazione (sanse, nocciolino ecc.) secondo un modello di sviluppo attento non solo alle logiche produttive ma anche alle tematiche ambientali ed energetiche per una agricoltura sempre più "sostenibile".

I richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio presso il registro delle imprese, Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti, in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali ed essere titolari di partita IVA.

Coloro che sono già stati ammessi a finanziamento (graduatoria pubblicata sul B.U.R.A. n.54/2008 del 17 Settembre 2008) con il ”bando pubblico per la presentazione di domande per la concessione di aiuti a favore di investimenti finalizzati all’utilizzo ed alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola”, approvato con Determinazione n. DN2/187 del 28/11/2007 e pubblicato sul B.U.R.A  n° 3 del 09.01.2008, e con il ”bando pubblico per la presentazione di domande per la concessione di aiuti a favore di investimenti finalizzati all’utilizzo ed alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola”, approvato con Determinazione n. DN2/239del 11/11/2008 e pubblicato sul B.U.R.A  n° 82 del 21/11/2008, non possono presentare domanda di contributi per gli stessi interventi ammessi a finanziamento.

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

1.2 - Tipologie d'intervento finanziabili:

Con riferimento alle finalità del D.M. n. 401/1999 e alle D.G.R. n. 1233 del 19/12/2003 e n. 100 del 05/02/2007 ed alla disponibilità finanziaria sono state individuate tre tipologie d'intervento come di seguito riportate:

   tipologia d'intervento 1 - meccanizzazione delle operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, conservazione delle biomasse prodotte e trasformate in azienda e utilizzazione delle stesse con l’acquisto e l’installazione di un generatore di calore ad alto rendimento idoneo alla combustione di biomasse vegetali (legna da ardere, fascine di potature, nocciolino, sanse, cippato) per il riscaldamento di strutture agricole inserite nel ciclo produttivo aziendale (essiccatoi, strutture di trasformazione, strutture destinate all'agriturismo, serre ecc.);

   tipologia d'intervento 2 - meccanizzazione delle operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e conservazione delle biomasse prodotte e trasformate in azienda;

   tipologia d'intervento 3 - installazione di un generatore di calore ad alto rendimento idoneo alla combustione di biomasse vegetali (legna da ardere, fascine di potature, nocciolino, sanse, cippato) per il riscaldamento di strutture agricole inserite nel ciclo produttivo aziendale (essiccatoi, strutture di trasformazione, strutture destinate all'agriturismo, serre ecc.).

1.2.1 - Tipologia d'intervento 1: "meccanizzazione operazioni di raccolta, stoccaggio, trattamento, conservazione e utilizzazione delle biomasse prodotte in azienda"

Tale tipologia è rivolta agli imprenditori agricoli professionali singoli e associati (I.A.P.), ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche.

Sono ammessi a finanziamento investimenti per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature per la raccolta, trasporto, lo stoccaggio, il trattamento,  la conservazione e l'utilizzazione delle biomasse derivanti dalle attività aziendali agricolo-forestali, nonché interventi per la realizzazione o ristrutturazione di tettoie e platee per la lavorazione e lo stoccaggio per la prima trasformazione, il trattamento e la conservazione delle biomasse.

E’ ammesso a finanziamento, inoltre, un solo generatore di calore per richiesta con rendimento termodinamico certificato avendo come riferimento quanto previsto dalla EN 303-5 classe 3, con una potenza minima al focolare di 116 kW (100.000 Kcal/h), da installare nelle strutture aziendali per il riscaldamento di strutture agricole inserite nel ciclo produttivo aziendale (essiccatoi, strutture produttive, strutture destinate all'agriturismo, serre ecc.), idonei alla combustione di biomasse legnose e vegetali derivanti dalle attività agricolo-forestali aziendali, nonché interventi per l’adeguamento del locale caldaia.

I macchinari e le aree di trattamento devono essere dimensionati per la lavorazione e l’utilizzo delle biomasse derivanti dalle attività agricolo-forestali dell’azienda associata per almeno il 60% della capacità lavorativa prevista e per il restante 40% dalle biomasse prodotte da altri produttori agricoli operanti nelle zone limitrofe che si dovranno impegnare alla fornitura per un periodo di 5 anni dall’entrata in funzione dell’impianto.

Si riportano alcune tipologie di spese ammissibili:

-    macchine raccoglitrici/imballatrici dei residui delle potature;

-    rimorchi per il trasporto;

-    silos di stoccaggio;

-    predisposizione di tettoie e platee per lo stoccaggio del prodotto conferito e acquisito a seguito dei contratti di fornitura, la lavorazione, la prima trasformazione, il trattamento e la conservazione del prodotto lavorato;

-    quadro ed impiantistica elettrica;

-    macchine spaccalegna;

-    macchine cippatrici;

-    macchine per la separazione del nocciolino;

-    macchine per la produzione di sansa grezza;

-    adeguamento locale caldaia;

-    generatore di calore (caldaie) (è ammessa solo la richiesta di un generatore);

-    silos di stoccaggio e caricamento;

-    accumulatori termici;

-    boiler o serbatoi per l'acqua sanitaria e/o per processi produttivi;

-    canna fumaria e vaso di espansione;

-    pompe di circolazione;

-    recupero ceneri;

-    quadro elettrico ed impiantistica elettrica, idraulica e termica;

-    spese generali fino al 6% del costo complessivo per le opere edili e per gli impianti fissi e fino al 2% sull’importo complessivo dei macchinari e delle attrezzature.

Spese non ammissibili:

-    acquisto di macchine rotoimballatrici per la paglia ed il fieno;

-    acquisto di macchine e/o attrezzature usate;

-    acquisto di trattori;

-    acquisto di edifici o strutture;

-    coibentazione degli edifici/strutture aziendali;

-    acquisto di biomassa.

La materia prima per l’ottenimento di cippato al di fuori dell’azienda deve rispettare le condizioni sopra riportate, (biomasse derivanti dalle attività agricolo-forestali aziendali per almeno il 60% del fabbisogno energetico e il restante 40% delle biomasse occorrenti deve provenire da altri produttori agricoli).

1.2.2 - Tipologia d'intervento 2: "meccanizzazione operazioni di raccolta, stoccaggio, trattamento e conservazione delle biomasse"

Tale tipologia è rivolta agli imprenditori agricoli professionali singoli e associati (I.A.P.),  ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche.

Sono ammessi a finanziamento investimenti per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento e la conservazione delle biomasse derivanti dalle attività aziendali agricolo-forestali, nonché interventi per la realizzazione o ristrutturazione di tettoie e platee per la lavorazione e lo stoccaggio  per la prima trasformazione, il trattamento e  la conservazione delle biomasse.

I macchinari e le aree di trattamento devono essere dimensionati per la lavorazione  delle biomasse derivanti dalle attività agricolo-forestali dell’azienda per almeno il 60% della capacità lavorativa prevista e per il restante 40% dalle biomasse prodotte da altri produttori agricoli operanti nelle zone limitrofe che si dovranno impegnare alla forniture per un periodo di 5 anni dall’entrata in funzione dell’impianto.

Si riportano alcune tipologie di spese ammissibili:

-    macchine raccoglitrici/imballatrici dei residui delle potature;

-    rimorchi per il trasporto;

-    silos di stoccaggio;

-    predisposizione di tettoie e platee per lo stoccaggio del prodotto conferito e acquisito a seguito dei contratti di fornitura, la lavorazione, la prima trasformazione, il trattamento e la conservazione del prodotto lavorato;

-    quadro ed impiantistica elettrica;

-    macchine spaccalegna;

-    macchine cippatrici;

-    macchine per la separazione del nocciolino;

-    macchine per la produzione di sansa grezza;

-    spese generali fino al 6% del costo complessivo per le opere edili e per gli impianti fissi e fino al 2% sull’importo complessivo dei macchinari e delle attrezzature.

Spese non ammissibili:

-    acquisto di macchine rotoimballatrici per la paglia ed il fieno;

-    acquisto di macchine e/o attrezzature usate;

-    acquisto di trattori;

-    acquisto di edifici o strutture;

-    coibentazione degli edifici/strutture aziendali;

-    acquisto di biomassa.

1.2.3 - Tipologia d'intervento 3: "Generatori di calore ad alto rendimento"

Tale tipologia è rivolta agli imprenditori agricoli professionali singoli (I.A.P.), ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche.

Sono ammessi a finanziamento, inoltre, interventi per l’adeguamento del locale caldaia, e l’acquisto di un generatore di calore con rendimento termodinamico certificato avendo come riferimento quanto previsto dalla EN 303-5 classe 3, con una potenza minima al focolare di 116 kW (100.000 Kcal/h), da installare nelle strutture aziendali per il riscaldamento di strutture agricole inserite nel ciclo produttivo aziendale (essiccatoi, strutture produttive, strutture destinate all'agriturismo, serre ecc.), idonei alla combustione di biomasse legnose e vegetali derivanti dalle attività agricolo-forestali aziendali, per almeno il 60% del fabbisogno energetico. Il restante 40% delle biomasse occorrenti deve provenire da altri imprenditori agricoli operanti nelle zone limitrofe che si dovranno impegnare alla fornitura per un periodo di 5 anni dall’entrata in funzione dell’impianto.

La materia prima per l’ottenimento di cippato al di fuori dell’azienda deve rispettare le condizioni sopra riportate, (biomasse derivanti dalle attività agricolo-forestali aziendali per almeno il 60% del fabbisogno energetico e il restante 40% delle biomasse occorrenti deve provenire da altri produttori agricoli).

Spese ammissibili:

Si riportano alcune tipologie di acquisti:

-    adeguamento locale caldaia;

-    generatore di calore (caldaia);

-    silos di stoccaggio e caricamento;

-    accumulatori termici;

-    boiler o serbatoi per l'acqua sanitaria;

-    canna fumaria e vaso di espansione;

-    pompe di circolazione;

-    recupero ceneri;

-    quadro elettrico ed impiantistica elettrica, idraulica e termica

-    spese generali fino ad un massimo del 2% del costo complessivo dell'intervento.

Spese non ammissibili:

-    acquisto di macchine e/o attrezzature usate;

-    acquisto di biomassa.

1.3 - Utilizzazione finanziaria 

Il bando prevede di soddisfare prioritariamente prima tutte le richieste della “Tipologia “1” per poi procedere al finanziamento di quelle della “Tipologia 2” ed infine di quelle della “Tipologia 3”.

1.4 - Entità dell'aiuto e della spesa ammissibile:

Il contributo concedibile in conto capitale, è fissato nella misura massima del 50% dell'investimento ammissibile a finanziamento.

L'investimento riconoscibile a contributo è diversamente articolato in funzione delle tipologie d'intervento come riportato nella tabella seguente:

 

tipologia

Investimento massimo ammissibile

Contributo pubblico massimo concedibile 50%

Quota a carico del beneficiario 50%

Tipologia 1 "Meccanizzazione operazioni raccolta, trattamento, stoccaggio, conservazione e utilizzazione delle biomasse"

  150.000

  75.000

  75.000

Tipologia 2 "Meccanizzazione operazioni raccolta, trattamento, stoccaggio, conservazione delle biomasse"

  120.000

 60.000

  60.000

Tipologia 3 "Generatori di calore ad alto rendimento"

  20.000

  10.000

  10.000

 

 

1.5 - Selezione dei progetti e graduatorie

I progetti ammissibili a contributo saranno individuati sulla base di graduatorie predisposte per singole tipologie. A ciascun progetto verrà assegnato un punteggio di merito ricavato dalla scheda di valutazione compilata a cura del richiedente e completata dal Nucleo di Valutazione tenendo conto delle priorità soggettive ed oggettive di seguito riportate.

A.   Priorità soggettive per le “Tipologie 1 e 2”

1.   Società di persone, cooperative e di  capitali, anche a scopo consortile (I.A.P.), ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche;

-    nel caso di società di persone il socio che apporta la qualifica di imprenditore agricolo professionale abbia meno di 40 anni alla data di presentazione della domanda;

-    nel caso di società di capitali o cooperative l’amministratore anche socio che apporta la qualifica di imprenditore agricolo professionale abbia meno di 40 anni alla data di presentazione della domanda;

punti 3

2.   Imprenditori agricoli professionali singoli (IAP), ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche,  con età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda;

punti 2

3.   Società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile (I.A.P.), ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche;

punti 1

4.   Imprenditori agricoli professionali singoli (IAP), ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche;

punti 0

B.   Priorità soggettive per la “tipologia 3”

1.   Imprenditori agricoli professionali singoli (IAP), ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche,  con età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda;

punti 3

2.   Imprenditori agricoli professionali singoli (IAP), ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche;

punti 1

C.   Priorità oggettive per tutte le tipologie

1.   Area di intervento

-    Zone parco;                                                                                                                              punti 4

-    Zone svantaggiate (Dir. Cee 268/75);                                                                                        punti 2

-    Altre zone;                                                                                                                                punti 0

2.   Quantità di biomassa secca equivalente  prodotta in azienda:

-    dal 90% al 100%                                                                                                                      punti 4

-    dal 80% al 90%                                                                                                                        punti 3

-    dal 70% al 80%                                                                                                                        punti 2

-    dal 60% al 70%                                                                                                                        punti 1

-    fino al 60%                                                                                                                                punti 0

3.   Area metanizzata

-    No                                                                                                                                            punti 2

-    SI                                                                                                                                             punti 0

D.  Priorità oggettive tipologie 1 e 3

 

1.      efficienza del generatore di calore:  0,04 punti ogni percentuale (%) di rendimento energetico,fino ad un massimo di 4 punti                                                            punti da 0,04 a 4

 

  1. emissione di polveri in atmosfera nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152-06, “Valori limiti per gli impianti che utilizzano biomasse”:

 

-  X* ≥ 50 mg/Nm3                                                                                                         punti 0

-  35 mg/Nm3   X*  < 50 mg/Nm3                                                                                   punti 3

-  X*  < 35 mg/Nm3                                                                                                         punti 6

* Valore di concentrazione in emissione

 

Per le “Tipologie 1, 2 e 3”  si formuleranno delle graduatorie su base regionale.

Per la “Tipologia 1” il progetto primo classificato di ogni singola provincia sarà ammesso a finanziamento, i restanti progetti ammissibili saranno finanziati secondo un ordine decrescente in funzione delle disponibilità residue e secondo quanto riportato al punto 1.3 - Copertura finanziaria  e utilizzazione.

Le eventuali economie derivanti dalla gestione del seguente bando verranno utilizzate secondo le priorità riportate nel punto 1.3 pag. 7.

1.6 - Dati amministrativi:

Autorità competente per l'attuazione: Regione Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche, con sede a Pescara, di seguito denominata Servizio Energia. 

1.7 - Indicatori fisici:

-    numero di aziende interessate;

-    numero di impianti realizzati;

-    numero di macchinari acquistati;

-    quantità biomassa secca equivalente prodotta, trasformata, tipologia e provenienza;

-    quantità biomassa secca equivalente utilizzata, tipologia e provenienza;

-    energia prodotta da biomasse trasformata e utilizzata.

-   

2 - Presentazione delle domande:

La domanda di contributo e la relativa documentazione tecnica, a corredo della stessa, dovrà essere indirizzata alla Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA,Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche Via Passolanciano, n. 75 – 65124 Pescara; di seguito indicata Servizio Energia.

La presentazione delle domande effettuata a mano o per plico raccomandato, dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, pena l'esclusione. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti, in caso di recapito a mano. Qualora la scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, questa è prorogata al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Per accedere ai finanziamenti previsti, ciascun soggetto richiedente può presentare domanda per ogni singola tipologia di intervento.

La domanda sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante, completa di copia fotostatica del documento di identità, dovrà essere corredata dell'intera documentazione richiesta, pena l'irricevibilità della stessa.

 

2.1- Documentazione richiesta:

La domanda di contributo utilizzando il "modello di domanda" di cui all'Allegato 1 del presente bando, dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta.

I progetti presentati per la raccolta e la trasformazione di biomasse per le “Tipologia 1 e 2”, devono essere sottoscritti da Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Periti Agrari ed Agrotecnici iscritti ai rispettivi albi o collegi.

Le relazioni progettuali di utilizzazione delle biomasse, relativi alla “Tipologie 1 e 3”, devono essere sottoscritte da tecnici in possesso di adeguata qualifica (Ingegneri, Periti Industriali o altri periti con qualifica specifica nel settore termo-elettrico ed energetico) ed iscritti al relativo ordine professionale.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Documentazione richiesta:

1.   Scheda di valutazione relativa alla tipologia prescelta (allegati 2/A e 2/B);

2.   Scheda tecnica-costruttiva relativa alla tipologia prescelta (allegati 3/A, 3/B e 3/C);

3.   Relazione tecnica a firma del richiedente e dei professionisti abilitati, che completi le informazioni di cui alla scheda tecnica descrivendo l'intervento nel dettaglio contenente elaborati grafici in scala idonea e fotografici che si intende realizzare, le finalità ed i benefici economici e/o occupazionali attesi, le eventuali modifiche allo stato dei luoghi che si dovessero rendere necessarie e l'esatta identificazione catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento;

4.   Computo dei lavori che ricomprenda i lavori edili, gli acquisti e le installazioni (per le Tipologie 1 e 2)  o quadro economico (per la Tipologia 3);

5.   Preventivi originali delle ditte fornitrici delle dotazioni richieste, almeno tre con indicazione di quello prescelto e relativo prospetto comparativo e le motivazioni di scelta. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non è possibile individuare più fornitori, dichiarazione da parte del richiedente e del tecnico progettista che attesti, dopo una approfondita indagine di mercato, l'impossibilità di rilevare altre ditte concorrenti;

6.   Elaborati grafici e illustrativi in scala idonea ad una corretta lettura degli stessi per opere edili ed impianti fissi e planimetria con l’indicazione delle installazioni previste;

7.   Elenco dei permessi e delle autorizzazioni che si rendessero necessari per la realizzazione dell'intervento e/o le modifiche dei luoghi  (indicare i permessi e autorizzazioni);

8.   Specificare, attraverso una relazione contenente elaborati grafici e fotografici, il processo di produzione, trattamento e stoccaggio  della biomassa prodotta  ( Tipologia 1 e 2).

9.   Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si dichiara (indicare le proprie caratteristiche):

a.   di essere proprietario o di avere titolo, per un periodo almeno pari al vincolo decennale previsto dal bando, a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento relativo alle tipologie d'intervento richieste, in caso di fondi condotti in affitto dovranno essere dichiarati tutti gli estremi della registrazione dell'atto di possesso;

b.   di aver presentato dichiarazione dei redditi nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda del beneficio; .

c.   di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda per contributi per investimenti finalizzati all’utilizzo ed alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da< biomasse di origine agricola, di altre agevolazioni a titolo di aiuti "de minimis” (Allegato 4);

d.   di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nell'apposita sezione agricoltura caccia e pesca;

e.   di non essere in concordato preventivo o in amministrazione controllata né di avere in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;

f.    di essere iscritto alla gestione previdenziale INPS nella sezione IAP (ex IATP);

g.   di essere in regola con gli obblighi assistenziali e previdenziali;

h.   di essere in possesso di partita IVA con codici attività economica relativi al settore agricolo (01);

i.    di non aver avviato l'iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda;

j.    di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'attribuzione delle priorità e relativi punteggi;

k.   di produrre in azienda almeno il 60% della biomassa secca equivalente agricolo-forestale necessaria a soddisfare il fabbisogno di lavorazione previsto dal progetto (Tipologie 1 e 2) e energetico previsto dal progetto (Tipologia 1 e 3); 

l.    di impegnarsi a fornire, alla data di richiesta del saldo finale, contratti di fornitura fino al 40% della biomassa secca equivalente  agricolo-forestale prodotta da altri produttori agricoli operanti nelle zone limitrofe;

m.  di impegnarsi, dalla data di accertamento del fine lavori, a non distogliere gli investimenti dal previsto impiego per 5 anni per le macchine e le attrezzature e 10 anni per gli investimenti fissi;

Per quanto riguarda la quantificazione delle voci di spesa per le opere edili e per gli impianti fissi si farà riferimento al prezzario della Regione Abruzzo in vigore al momento di presentazione della domanda.

Costituiscono cause di esclusione dai contributi previsti le seguenti irregolarità:

-    difformità della domanda dal modello allegato al presente atto;

-    impossibilità di identificare con certezza il soggetto dichiarante;

-    indeterminatezza dell'ammontare della spesa della iniziativa proposta;

-    omessa o incerta ubicazione dell'intervento;

-    omessa sottoscrizione della domanda;

-    omessa scheda tecnica;

-    omessa firma sugli elaborati progettuali;

-    incompletezza della documentazione.

Non è ammessa l'integrazione della documentazione dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, approfondimenti o chiarimenti alla documentazione prodotta, per una migliore valutazione del progetto. In caso di mancato invio di quanto richiesto, entro venti giorni dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.

2.2 - Procedure di valutazione e definizione:

Le domande pervenute alla Giunta Regionale d’Abruzzo – Servizio Energia, nei termini stabiliti saranno istruite e valutate da un apposito Nucleo di Valutazione, al fine di accertare, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del bando,  sia l'ammissibilità formale attraverso la verifica della corretta presentazione di ciascuna domanda e della completezza e regolarità della documentazione allegata, sia l'ammissibilità tecnico-economica con determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile, che la predisposizione delle graduatorie regionali.

Il Nucleo di Valutazione sarà nominato con atto formale dai Direttori della  Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche e della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L’attività del Nucleo di Valutazione è supportata dal Comitato Tecnico Scientifico costituito con D.G.R. n. 100 del 05/02/07 che esprime un parere sulla validità tecnico-economica delle iniziative.

I progetti ammissibili  verranno ordinati secondo una proposta di graduatoria regionale di merito sulla base degli elementi forniti dal richiedente, riscontrati dal Nucleo di Valutazione e trasmessi al Servizio Energia con sede in Pescara via Passolanciano 75.

Il Servizio Energia per la “Tipologia 1” individuerà per ogni Provincia il progetto primo classificato da ammettere a finanziamento;

Unitamente alla proposta di cui sopra saranno trasmessi al Servizio Energia, gli elenchi di tutte le domande escluse con le relative motivazioni.

2.3 - Esito delle domande:

Il Servizio Energia, entro 20 giorni dalla ricezione della proposta, provvede alla approvazione  delle graduatorie regionali, alla concessione dei benefici agli interventi ammessi entro i limiti di spesa e all’approvazione  dell’elenco regionale delle domande non ammissibili.

Le Ditte che risulteranno posizionate in graduatoria a parità di punteggio e di ogni altro elemento di priorità che non permetta alcuna differenziazione, saranno sottoposte ad estrazione per determinare la relativa posizione da assumere per l’eventuale finanziamento.

Il Provvedimento di approvazione delle graduatorie regionali degli interventi ammissibili e l’elenco regionale delle domande non ammissibili saranno pubblicate sul BURA a valere quale notifica agli interessati.

Alle ditte ammesse a finanziamento sarà comunicato, mediante lettera A.R., il provvedimento di concessione del beneficio ed erogazione contributo.

Il provvedimento di concessione dei benefici ed erogazione contributo dovrà riportare le seguenti informazioni:

-    dati relativi al beneficiario ed al progetto;

-    riferimenti all'avviso pubblico in attuazione del quale è stata presentata la domanda;

-    l'investimento totale ammesso ed il contributo concedibile con l'elencazione delle spese ammissibili;

-    l'obbligo di iniziare i lavori e darne comunicazione al Servizio Energia  entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di comunicazione del provvedimento di concessione;

-    richiesta della documentazione attestante l’ottenimento dei permessi e autorizzazioni che si rendessero necessari per la realizzazione dell'intervento e/o le modifiche dei luoghi;

-    il termine entro il quale dovranno essere conclusi i lavori;

-    gli impegni che dovranno essere assunti dal beneficiario;

-    le modalità di erogazione del contributo a saldo finale.

2.4- Limitazioni e vincoli:

Il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di destinazione, pari ad un periodo di almeno 10 anni per i beni immobili e gli investimenti fissi e a 5 anni per le macchine e le attrezzature. Il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dall'aiuto e la restituzione delle somme percepite.

Non potrà essere ammessa a finanziamento alcuna spesa sostenuta anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

2.5- Tempi per l'esecuzione degli interventi per l’acquisizione di eventuali autorizzazioni e certificazioni:

I progetti finanziati dovranno essere avviati entro e non oltre 120 giorni successivi dal ricevimento dell'atto di comunicazione del provvedimento di concessione e dovranno essere conclusi nei seguenti tempi previsti:

a.   “Tipologia 1 e 2” - 12 mesi dalla data del ricevimento dell'atto di notifica del provvedimento di concessione;

b.   “Tipologia 3”- 6 mesi dalla data del ricevimento dell'atto di notifica del provvedimento di concessione;

2.6- Erogazione dei contributi:

I contributi concessi verranno erogati a saldo in un'unica soluzione a seguito di accertamento finale da parte del Nucleo di Accertamento con verifica della conformità delle opere, degli acquisti effettuati e del riscontro della documentazione finale di spesa.

Il Nucleo di Accertamento a seguito di richiesta di accertamento finale provvede a:

-    effettuare l'accertamento finale dei lavori per verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;

-    accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di macchinari;

-    predisporre e trasmettere le proposte di liquidazione alla Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche che provvederà con atti successivi alla liquidazione del contributo spettante.

La parziale realizzazione dei lavori rispetto all'iniziativa progettuale approvata ed ammessa a finanziamento, sarà valutata considerando la funzionalità dell'opera.

Qualora venga accertato che il lotto di lavori eseguito non sia funzionale e non consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti in fase progettuale, il Nucleo di Accertamento avvierà le procedure per la pronuncia della decadenza proponendo la revoca della concessione del contributo.

Il Nucleo di Accertamento sarà nominato con atto formale dai Direttori della  Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche e della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L’attività del Nucleo di Accertamento è supportata dal Comitato Tecnico Scientifico costituito con D.G.R. n. 100 del 05/02/07 che esprime un parere sulla validità tecnico-economica delle iniziative realizzate.

I beneficiari, completati i lavori ed effettuati gli acquisti programmati, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per la conclusione del progetto, debbono presentare al Servizio Energia richiesta di accertamento finale.

Alla domanda di richiesta di verifica dello stato finale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1.   relazione tecnica consuntiva a firma del tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;

2.   consuntivo dei lavori (computo delle opere edili e degli acquisti realizzati):

3.   certificazione (DURC) per quanto attiene gli obblighi previdenziali ed assicurativi del beneficiario e delle ditte realizzatrici delle opere;

4.   certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e succ. modifiche e integrazione).

5.   certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori, ove esistente, o da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale competente;

6.   copia certificati di conformità CE per i macchinari acquistati;

7.   copia dichiarazione di conformità degli impianti realizzati ai sensi della L. n. 46/1990, rilasciata dalla ditta installatrice regolarmente abilitata;

8.   denuncia all'ISPESL, ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975, per gli impianti con potenza superiore a 35 kW;

9.   copia del libretto di omologazione dell'impianto termico ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975;

10. copia delle fatture e relativi documenti di pagamento quali: bonifici, assegni circolari non trasferibili, assegni bancari non trasferibili:

11. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa riportante gli estremi dei pagamenti effettuati (spesa ammessa, spesa realizzata, tipologia di fornitura, ditta fornitrice, n. fattura, n. documento di pagamento, importo di spesa al netto e lordo di IVA);

12. dichiarazioni liberatorie, complete di copia dei documenti di identità, rese dalle ditte realizzatrici e dai fornitori dai quali risultino l'avvenuta transazione, il titolo di pagamento utilizzato e i relativi estremi, il numero della fattura di riferimento e per le macchine e le attrezzature completo della dizione “nuovo di fabbrica”;

13. modalità di erogazione del contributo;

14. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:

a.   che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;

b.   che sulle spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;

c.   che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l’indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni;

d.   l’impegno, dalla data di accertamento del fine lavori, a non distogliere gli investimenti dal previsto impiego per 5 anni per le macchine e le attrezzature e 10 anni per gli investimenti fissi;

15. copie dei contratti, con valenza giuridica, di fornitura della biomassa agricolo-forestale prodotta da altri imprenditori agricoli operanti nelle zone limitrofe (max il 40% della biomassa occorrente);

I documenti giustificativi rimangono acquisiti agli atti del Servizio Energia. Le fatture originali rimangono al soggetto beneficiario o suo delegato, vidimate dal Nucleo di Accertamento con l’apposizione della data e il riferimento normativo del beneficio concesso.

2.7 - Spese generali

Sono ammissibili le spese generali quali onorari di consulenti per la progettazione e direzione dei lavori fino al 6% del costo complessivo per le opere edili e per gli impianti fissi e fino al 2% sull’importo complessivo dei macchinari e delle attrezzature;

L'IVA, non può essere considerata ammissibile ai fini del finanziamento.

2.8 - Varianti:

Nel corso della realizzazione dell'intervento potrà essere concessa una sola variante. La richiesta verrà inoltrata al Servizio Energia unitamente alla documentazione tecnica e debitamente motivata. La variante dovrà mantenere invariata la finalità del progetto, non dovrà comportare un aumento di spesa ammissibile e del contributo concesso, un aumento dei tempi di realizzazione dell'intervento, una modifica del punteggio attribuito tale da far perdere al progetto i requisiti sulla base dei quali è stato ammesso a finanziamento.

Il cambiamento di tipologia d'intervento non è considerato variante ma cambio di progetto e pertanto non è ammesso.

Le varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso (al netto delle spese generali) possono essere autorizzate anche in sede di accertamento finale da parte del funzionario incaricato. In tutti gli altri casi dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Energia.

2.9 - Proroghe:

La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata prima della scadenza dei termini al Servizio Energia, che previa istruttoria, concede o meno la proroga.

Il Servizio Energia procede, con provvedimento motivato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a comunicare al richiedente l'accoglimento o meno della richiesta, precisando, in caso di accettazione della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori.

In ogni caso non possono essere concesse proroghe per un periodo superiore a sei mesi.

2.10 - Revoca del contributo:

Si procederà alla revoca del contributo concesso qualora si accertino le seguenti condizioni:

1.   mancato inizio dei lavori entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto di concessione o il mancato completamento dell'opera entro la data indicata dall'atto di concessione, o in caso di proroga entro il nuovo termine fissato;

2.   rinuncia scritta da parte del beneficiario;

3.   inadempienza agli impegni presi;

4.   presenza di irregolarità anche successivamente accertate.

Per il primo punto la procedura di decadenza e di revoca dal contributo prevede l'invio da parte del Servizio Energia di una contestazione scritta con richiesta di voler fornire i chiarimenti entro e non oltre i 30 giorni successivi dal ricevimento della stessa.

Sulla base dei chiarimenti o documentazione forniti dall'interessato, il Servizio Energia provvede alla concessione di una eventuale proroga dei tempi fissati o alla revoca del beneficio;

Per il secondo punto il Servizio Energia provvede alla revoca del beneficio;

Per il terzo e quarto punto, riscontrato dal Nucleo di Controllo a seguito di verifiche, la procedura di decadenza e di revoca dal contributo prevede l'invio da parte del Servizio Energia di una contestazione scritta con richiesta di voler fornire i chiarimenti entro e non oltre i 30 giorni successivi dal ricevimento della stessa.

Sulla base dei chiarimenti o documentazione forniti dall'interessato il Servizio Energia  può accogliere favorevolmente i chiarimenti forniti e in caso contrario provvede alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali;

2.11 - Monitoraggi e Controlli ex-post:

I monitoraggi fisico e finanziario sono effettuati su tutte le iniziative ammesse a liquidazione e riguardano il riscontro degli indicatori fisici individuati al punto 1.7 .

I controlli sul posto sono effettuati su un campione annuale pari al 5% delle pratiche oggetto di intervento e consistono nella verifica dell’ammissibilità degli interventi e ad accertare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

I Monitoraggi e i Controlli  delle iniziative ammesse a liquidazione saranno effettuati da un apposito Nucleo di Controllo nominato con atto formale dai Direttori della  Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche e della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'impresa beneficiaria dovrà conservare la documentazione contabile e gli atti di spesa tenendoli a disposizione per ogni controllo successivo da parte della Regione e dello Stato.

2.12 Disposizioni generali:

Per quanto non espressamente detto si richiamano le disposizioni di attuazione di cui al D.Lgs. n. 173/1998 e al D.M. n. 401/1999 nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

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