GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

-    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, recante attuazione della Direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

-    la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;

-    il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;

-    l’art. 17, comma 4 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;

-    la Legge Regionale 22.12.2010, n.59, art.37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;

-    il Decreto Ministeriale 30.03.2010 n. 97, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

VISTI gli allegati al Decreto 30 marzo 2010, del Ministro della Salute, di seguito elencati:

-    Allegato A (previsto dall’articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;

-    Allegato B (previsto dall’articolo 3) – Cianobatteri;

-    Allegato C (previsto dall’articolo 3) – Linee guida per Ostreopsis ovata;

-    Allegato D (previsto dall’articolo 5) – Procedure di campionamento;

-    Allegato E (previsto dall’articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;

-    Allegato F (previsto dall’articolo 6) – Report acque di balneazione;

CONSIDERATO che, al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, il D.Lgs. n. 116/08, all’art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

a)   monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;

b)   gestione della qualità delle acque di balneazione;

c)   informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

a)   l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b)   istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.Lgs. n. 116/2008;

c)   l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;

d)   la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 116/2008;

e)   la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

f)    l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

g)   azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

h)   l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008.

VISTO l’art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

1)   la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;

2)   la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

3)   la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.Lgs. n. 116/08;

4)   l’apposizione, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/08;

5)   la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art.15 del D.Lgs. n. 116/08;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DC14/18 del 16/04/2010 del Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la quale sono stati approvati gli allegati “A”, “B” e “C”, indicanti le zone IDONEE e NON IDONEE alla balneazione per la stagione balneare 2010, così come modificati a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, di attuazione del D.Lgs. n.116/2008, con la specifica, per le acque di balneazione, della relativa idoneità e della classificazione di qualità;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2010 occorre classificare le acque di balneazione marino-costiere e lacuali, individuando, nel contempo, le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non balneabili temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento;

VISTO l’allegato “A” alla presente deliberazione, di individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2011, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettere a), b), e c) del D.Lgs. n. 116/08, che riporta anche la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2010, ai sensi del D.P.R. n. 470/82 ed elaborata ai sensi dell’art.8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2007-2010);

VISTO l’allegato “B” al presente atto, che riporta l’elenco delle acque non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2011;

VISTO l’allegato “C” al presente provvedimento, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate  per l’anno 2011 (foci dei fiumi, dei torrenti e dei porti);

VISTO l’allegato “D” alla presente deliberazione, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2011;

STABILITO che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2011, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall’allegato “A” del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, attuativo del D.Lgs. n. 116/08;

DATO ATTO che qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell’allegato “A” del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

CONSIDERATO che in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’anzidetto Decreto le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i. (riportate nell’Allegato B) potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al comma 5 dell’art. 2 del Decreto 30.03.2010;

DATO ATTO che le acque di balneazione classificate “scarse”, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 8, punto 4 del D.Lgs. n. 116/08 e all’art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010;

DATO ATTO che le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di monitoraggio di tre anni;

RITENUTO opportuno demandare alle Agenzie ARTA – Dip. Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

STABILITO, inoltre, di rimandare a successivo atto di Giunta Regionale l’approvazione dei profili delle acque di balneazione, determinati ai sensi dell’allegato “E” del D.M. 30.03.2010;

RICHIAMATI gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, comma 2, del citato D.M. del 30.03.2010 e quanto indicato al comma 3 dell’art. 4, circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli che saranno indicati  dalla Commissione Europea;

RICHIAMATI gli Allegati del Piano di Tutela delle Acque, adottato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 614 del 9.08.2010 ed in particolare:

-    Allegato A.1.8 "Tipizzazione dei corpi idrici superficiali, dei laghi e delle acque marino costiere ai sensi del DM n. 131/08";

-    Allegato A.1.9 "Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del D.M. n. 131/08";

RITENUTO che gli aggiornamenti delle acque di balneazione da effettuare durante la stagione balneare 2011, comprese le riaperture o le chiusure di acque di balneazione previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, possono essere predisposti con determinazione dirigenziale dal competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale per l’anno 2011;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI  unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1)   DI APPROVARE gli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:

-    allegato “A”, di individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2011, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettere a), b), e c) del D.Lgs. n. 116/08, che riporta anche la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2010, ai sensi del D.P.R. n. 470/82 ed elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2007-2010);

-    allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2011;

-    allegato “C”, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate  per l’anno 2011 (foci dei fiumi, dei torrenti e dei porti);

-    allegato “D”, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all’ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2011;

2)   DI DARE ATTO che qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell’allegato “A” del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all’art.2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

3)   DI DARE ATTO che in fase di prima applicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’anzidetto Decreto le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 470/82 e s.m.i. (riportate nell’Allegato B) potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di quanto previsto al comma 5 dell’art. 2 del Decreto 30.03.2010;

4)   DI DARE ATTO che le acque di balneazione classificate “ scarse” , ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.8, punto 4 del D.Lgs. n. 116/08 e all’art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010;

5)   DI DARE ATTO che le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di tre anni di monitoraggio;

6)   DI DEMANDARE  alle Agenzie ARTA – Dip. Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

7)   DI FARE OBBLIGO ai Sindaci dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, ed in particolare:

a)   di segnalare, prima dell’inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione (all. A), le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate (all. C) e le acque di balneazione temporaneamente vietate per motivi igienico sanitarie e soggette a misure di miglioramento (all. B) ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da schede allegate;

b)  di delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c)   di revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.Lgs. n. 116/08;

d)  di apporre, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/08;

e)   di segnalare, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell’art.15 del D.Lgs. n. 116/08;

8)   DI RICHIAMARE gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l’informazione del pubblico, di cui all’art. 4, comma 2, del citato D.M. del 30.03.2010 e quanto indicato al comma 3 dell’art. 4, circa l’utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli che saranno indicati  dalla Commissione Europea;

9)   DI IMPEGNARE l'ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) al rispetto delle norme di controllo, durante la stagione balneare, secondo tempi e modalità previsti dal citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010;

10) DI EVIDENZIARE, in relazione all’apposizione dei divieti di balneazione temporanei durante la stagione balneare 2011, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della  stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal  Decreto Ministeriale del 30.03.2010;

11) DI RIMANDARE a successivo atto di Giunta Regionale l’approvazione dei profili delle acque di balneazione, determinati ai sensi dell’allegato “E” del D.M. 30.03.2010;

12) DI DARE MANDATO al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, i successivi aggiornamenti  delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, nonché la ulteriore definizione dei profili delle acque di balneazione previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010 e le riaperture o le chiusure di acque di balneazione previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010;

13) DI INVIARE il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all’ARTA – Dip. Prov.li e ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;

14) DI AUTORIZZARE la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinchè tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale www.regione.abruzzo.it

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 ( sessanta ) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.

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