IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Preso atto del provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del D.Lgs.152/06, pubblicati nella G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006”;

Visto il Decreto Legislativo 13.01.2003 n° 36, avente per oggetto “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il Decreto Ministeriale 3.08.2005, avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche e integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) 30.08.2005, n. 201;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” s.m.i.;

Visto in particolare l’art. 45 comma 16 della suddetta Legge;

Richiamata la legge n. 241/90 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la D.G.R. n. 790 del 3.08.2007 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Richiamato il D.lgs del 16 gennaio 2008 n. 4 avente ad oggetto, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con il quale si dispone che: la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;

Richiamata l’autorizzazione N. DN3/1076 del 15 novembre 2006 con la quale si autorizzava il Comune Di San Benedetto Dei Marsi alla realizzazione ed esercizio di un impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con annessa piattaforma per la raccolta differenziata a servizio del comprensorio dei Comuni di San Benedetto dei Marsi, Pescina, Ortona dei Marsi, da ubicarsi in località “Sbirro Morto” nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ);

Rilevato che nella predetta autorizzazione è stato disposto quanto segue:

-     di autorizzare il Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) – alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152, il progetto di cui al punto 1);

-     - di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 N° 83;

-     di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/2006 e della L. R. n° 83/2000, art. 24, comma 5;

Vista la nota prot. n. 2391 del 22/04/2010 del Comune di San Benedetto dei Marsi, acquisita al prot. n. 76761/RA del 26 aprile c.a., con la quale si comunica alla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, che il Comune sta provvedendo al perfezionamento degli atti propedeutici all’inizio dei lavori, secondo le modalità e la tempistica stabilite nell’art. 3), pagina 16) della ciatata autorizzazione.”;

Rilevato che il Servizio Gestione Rifiuti ha ritenuto opportuno approfondire l’aspetto relativo alla validità della predetta autorizzazione e del giudizio VIA rilasciato al Comune di San Benedetto dei Marsi il 22.07.2003, ed all’uopo ha richiesto parere all’Ufficio Assistenza legale, consulenza e Attività Amministrative per l’ambiente e per il territorio con nota prot. 97793 del 21 maggio 2010, evidenziando quanto segue:

…”Con Determinazione Dirigenziale n.1076/2006 veniva autorizzata, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il Comune di S.Benedetto dei Marsi alla realizzazione ed esercizio di un complesso impiantistico (discarica + piattaforma per RD) da ubicarsi in località “Sbirro Morto” dello stesso Comune.

La predetta autorizzazione prevedeva una validità pari a 10 anni comprensiva sia della fase di realizzazione che dell’esercizio e, ad oggi, non è stato ancora dato avvio alla realizzazione dell’impianto.

Successivamente al rilascio della predetta autorizzazione è intervenuta la Legge Regionale n. 45/07 s.m.i. che, all’art.45 comma 7, fissa il termine ultimo per l’avvio dei lavori di realizzazione delle discariche in 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione.

Considerato che il Comune di San Benedetto dei Marsi non ha dato avvio ai lavori di realizzazione nei termini prescritti dalla Legge Regionale n. 45/2007 e non ha avanzato alcuna istanza di proroga, si chiede a Codesto Ufficio se il provvedimento autorizzativo sopra richiamato è dacaduto o, in virtù del principio tempus regit actum, è da considerarsi ancora valido anche in relazione alla normativa sopravvenuta di cui al D.Lgs n. 4/2008 che prevede la validità quinquennale della procedura di valutazione di impatto ambientale considerato che, nel caso di specie, l’Ufficio VIA si è espresso favorevolmente con Giudizio n. 241 in data 22.07.2003”;

Vista la comunicazione dell’Ufficio Contenzioso Assistenza Legale della Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie Programmazione Parchi Valutazioni Ambientali dell’Aquila che, con nota prot. 8964/10 del 2 luglio 2010, acquisita al prot. N. 131162 dell’8 luglio 2010, ha concluso nei seguenti termini: “A norma dell’art. 45, comma 7, L.R. n. 45/2007, ed alla luce dei dati di fatto indicati nella nota che si riscontra, è da ritenersi, infine, automaticamente decaduto il provvedimento autorizzatorio rilasciato in favore del Comune di San Benedetto dei Marsi, non avendo, detto Ente, provveduto ad avviare, nei termini legislativamente previsti, i lavori di realizzazione del complesso impiantistico da ubicarsi in Località Sbirro Morto dello stesso Comune, né a presentare motivata e tempestiva istanza di proroga degli effetti del provvedimento autorizzativo de quo”.

Richiamata la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. 138462 /RA del 20 luglio 2010, con la quale, alla luce delle considerazioni dell’Ufficio Assistenza Legale di cui sopra, ha comunicato al Comune di San Benedetto dei Marsi quanto segue: …come in casi analoghi, l’Ufficio VIA ha ritenuto decaduto il giudizio di valutazione di impatto ambientale rilasciato oltre il termine di cinque anni senza che l’opera sia stata realizzata e ciò ai sensi del D.Lgs n. 4/2008, recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 209 del 17.03.2008 che prevede la validità quinquennale della procedura di valutazione di impatto ambientale. Ne consegue che il Comune di San Benedetto dei Marsi deve presentare nuova istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. non avendo dato avvio ai lavori di realizzazione nei termini prescritti dalla Legge Regionale n. 45/2007 e per essere decorso il termine di cinque anni dal rilascio del giudizio VIA senza che l’opera sia stata realizzata.

Vista la nota del Comune di San Benedetto dei Marsi inoltrata anche all’Ufficio Contenzioso ed Assistenza Legale, avente prot. 5372 del 14 settembre 2010, acquisita al prot. 175482 del 20 settembre c.a dello scrivente Servizio, con la quale il Comune, nel sottolineare l’importanza della realizzazione della discarica per il comprensorio marsicano e per l’abbattimento dei costi di gestione, ha precisato quanto segue:

…omissis..

- ” non applicabilità dell’art. 45 comma 7 della L.R. n. 45/2007, dal momento che la predetta norma è entrata in vigore in momento successivo all’emissione del provvedimento sanzionatorio in questione;

- l’art. 45, comma 7, della L.R. n. 45/2007 peraltro nell’indicare i termini per l’inizio dei lavori e della messa in esercizio dell’impianto, fa salvo la validità dell’autorizzazione nel caso in cui vengano fissati nel provvedimento autorizzatorio termini diversi rispetto a quelli fissati dalla normativa stessa, come nel caso di specie;

- in merito alla validità del VIA va rilevato, per le stesse argomentazioni, l’inapplicabilità al caso del Decreto legislativo n. 4/2008 che disciplina la procedura di rilascio di nuove autorizzazioni successive alla entrata in vigore di dette disposizioni.

restando in attesa di comunicazioni al riguardo nel caso in cui si dovesse ravvisare un convincimento diverso;

Richiamata la nota prot. 12300 del 12 ottobre 2010 della Direzione Affari della Presidenza Servizio Affari Giuridici e Legali Ufficio Aggiornamento Normativo, Consulenza e Vigilanza della Regione Abruzzo, acquisita al prot. 193993/RA del 15 ottobre 2010 dello scrivente Servizio, con la quale la predetta Direzione, nel riscontrare la comunicazione del Comune di San Benedetto dei Marsi, ha inquadrato la fattispecie in esame da un punto di vista legislativo ed ha concluso nei seguenti termini: …omissis ..” : a) che il decreto di VIA risalente al 22 luglio 2003, deve ritenersi cessato di efficacia al compimento del quinquennio, ovvero a partire dal 22 luglio 2008, non essendo l’opera stata realizzata nemmeno in parte e non risultando intervenuta alcuna fattispecie che possa essere ritenuta idonea a prorogare il termine stesso; b) che la valutazione di impatto ambientale dovrà essere ripetuta, mentre l’autorizzazione regionale è evidentemente affetta da invalidità sopravvenuta (per intervenuta inefficacia del provvedimento di VIA);

Rilevato che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. 212098 del 10 novembre 2010 ha comunicato al Comune di San Benedetto dei Marsi, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 s.m.i., l’avvio del procedimento amministrativo relativo alla sospensione dell’autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale N. DN3/1076 del 15 novembre 2006 sopra richiamata, per essere divenuto inefficace il giudizio VIA del 22 luglio 2003 per decorrenza del quinquennio di validità dello stesso ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.Lgs 4/2008;

Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi prot. 6670 del 16 novembre 2010 con la quale è stato richiesto un incontro al Servizio Gestione Rifiuti;

Richiamata la nota prot. 699 del 4 febbraio 2011, acquisita al prot. 33831 del 9 febbraio c.a. dello scrivente Servizio, con la quale il Comune di San Benedetto dei Marsi ha trasmesso agli Enti competenti gli elaborati progettuali ai fini del rilascio del giudizio di Valutazione di Impatto Ambientali;

Vista la nota della Direzione Lavori Pubblici Servizio Genio Civile Regionale Ufficio Tecnico di Avezzano, avente prot. 47136/RA del 25 febbraio 2011, con la quale è stata richiesta la documentazione tecnica conformemente alla Circolare RA/57203 del 15/05/2008 al fine di svolgere una istruttoria tecnica preliminare e rilasciare il relativo parere di competenza;

Rilevato che in attesa della conclusione dell’iter amministrativo avviato dal Comune di San Benedetto dei Marsi ai fini del rilascio del giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell’Organo competente sussistono le condizioni per la sospensione del provvedimento autorizzativo ai sensi del comma 13 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Richiamato all’uopo l’art. 29 del D.lgs del 16 gennaio 2008 n. 4 avente ad oggetto, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con il quale si dispone che: la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;

Ritenuto pertanto che si rende necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla sospensione della autorizzazione regionale concessa con il provvedimento sopra menzionato;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento adottato in virtù dei poteri di autotutela della P.A. di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la Legge 14.09.99, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate:

      di sospendere per MESI SEI e, comunque, sino al rilascio del giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell’Ufficio competente, dalla data di notifica del presente provvedimento, l’efficacia della Determinazione Dirigenziale N. DN3/1076 del 15 novembre 2006 avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia ambientale) art. 208 ( Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) - Legge Regionale 28.04.2000 N° 83 e s.m.i. – Decreto Legislativo 13.01.2003 N° 36 – COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI - Via Municipio – 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ) – Autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con annessa piattaforma per la raccolta differenziata a servizio del comprensorio dei Comuni di San Benedetto dei Marsi, Pescina, Ortona dei Marsi, da ubicarsi in località “Sbirro Morto” nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ).”

1)   di riservarsi, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché delle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 s.m.i., di rivedere l’intera problematica di cui sopra all’esito del rilascio del giudizio VIA;

2)   di stabilire che la presente sospensione decorre dalla data di notifica del presente provvedimento;

3)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Benedetto dei Marsi, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’ARTA - Dipartimento Provinciale dell’Aquila, all’ARTA - Direzione Centrale;

4)   di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge al –COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI -con sede in Via Municipio – 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ);

5)   di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi, conformemente alle disposizioni di legge;

6)   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini