GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2009 che stabilisce nuove modalità per la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria;

Visto l’art.50 del D.L. n.269/2003 convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 marzo 2008 al cui punto 8.27, Allegato 12 – viene aggiornato l’elenco delle codifiche nazionali delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa;

Viste le circolari della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo Prot. n. 19295/DG5 del 01/08/2005 e Prot. n. 8197/DG5 del 30/03/2006;

Dato atto che, ai sensi dell’art.2 del suddetto Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2009, da accordi intercorsi fra la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata stabilita quale data di entrata a regime della nuova modalità di attestazione per l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale il 1° Aprile 2011, con possibilità di prevedere un regime transitorio di un mese;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

-    di STABILIRE che, a decorrere dal 1° aprile 2011, per la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, si applica integralmente, limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, il D.M. 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30/12/2009 n. 302;

-    di STABILIRE inoltre, che potrà essere transitoriamente utilizzata la  modalità di attestazione di esenzione per motivi di reddito antecedentemente vigente:

-    Per le ricette prescritte fino al 31 marzo 2011;

-    Per le ricette prescritte nel periodo 1° aprile 2011 – 30 aprile 2011 qualora l’assistito non sia ricompreso negli elenchi degli esenti forniti dal Sistema Tessera Sanitaria ai medici prescrittori ovvero non sia in possesso del certificato provvisorio di esenzione rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale;

-    di STABILIRE, infine, che dalla data del 1° aprile 2011, l’attribuzione dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale viene effettuata secondo le modalità individuate dall’Allegato 12 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 marzo 2008 “Codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa”;

-    di DISPORRE che, in caso di modifiche alle codifiche di cui dall’Allegato 12 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 marzo 2008, si intendono automaticamente recepite tali modifiche senza necessità di adottare ulteriori atti;

-    di DARE ATTO che con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni cessano di avere efficacia le circolari della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo Prot. n. 19295/DG5 del 01/08/2005 e Prot. n. 8197/DG5 del 30/03/2006;

-    di STABILIRE l’esenzione del pagamento della visita di idoneità per i volontari iscritti in associazioni riconosciute dal Dipartimento Protezione Civile Regione Abruzzo;

-    di TRASMETTERE il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali e agli altri soggetti interessati;

-    di PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo.

Seguono allegati


 

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