LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la L.R. 30 Ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, che nella Parte prima “Finalità, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “Funzioni della Regione e degli Enti locali” prevede nell’art. 6 comma 1, che sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla formazione professionale di civili agli artt. 24 e seguenti della legge medesima;

Richiamata altresì la Parte seconda della stessa legge regionale “Interventi per l’occupazione giovanile e la formazione professionale nell’artigianato, per la trasmissione e la creazione d’impresa ed interventi diretti, iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato abruzzese”, Titolo I “Incentivazione dell’occupazione giovanile e corsi di formazione nel settore dell’artigianato - bottega scuola” che negli arti. 24 - 27 prevede che la Giunta Regionale, nell’ambito della sua attività a sostegno della formazione nell’artigianato, favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel territorio della Regione e delle associazioni di categoria artigiane;

Atteso che l’art. 4 “Disposizioni di attuazione” della legge regionale stabilisce che la Giunta Regionale, in tutte le norme della stessa nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della stessa legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza;

Atteso che l’art. 24 sopra richiamato nel comma 3 prevede che la Giunta Regionale, con proprio atto, della criteri e modalità per quanto attiene a:

a)   termini e modalità di presentazione delle richieste da parte delle imprese artigiane e dei giovani;

b)  definizione dei piani provinciali;

c)   ammontare del presalario e assicurazione degli allievi;

d)  assegnazione degli allievi alle botteghe scuola;

e)   casi di rinuncia, sostituzione e contenziosi;

f)   gestione e vigilanza da parte dell’Amm.ne Prov.le;

g)   completamento percorsi formativi.

Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 1° febbraio 2010, con oggetto “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte seconda Titolo I - Artt. 24 - 27 concernenti “Corsi di formazione nel settore dell’artigianato - Bottega. scuola” - Disposizioni di attuazione”, con la quale sono state dettate le disposizioni di attuazione del Titolo I della Parte seconda della legge regionale per la materia corsi di formazione professionale nel settore artigianato - bottega scuola;

Richiamaato l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione n. 33 del l° febbraio 2010 “Artt. 24 - 27 della L.R. 30 Ottobre 2009, n. 23 - “Disposizioni di attuazione per i corsi di formazione professionale nel settore dell’artigianato - bottega scuola”;

Atteso che l’art. 1 “Termini e modalità di presentazione delle richieste da parte delle imprese artigiane e dei giovani” del sopra citato Allegato I prevede, tra l’altro, quanto segue:

-    comma 1 “Le imprese artigiane che operano da almeno un triennio nei settori determinati annualmente, anche per ambiti provinciali, dalla Giunta Regionale, su indicazione dell’Osservatorio Regionale per l’Artigianato, sentite le Amministrazioni Provinciali, che intendono partecipare alla formazione di giovani allievi artigiani, devono farne richiesta all’Amministrazione Provinciale competente per territorio, con apposita domanda da presentare entro il 31 marzo di ogni anno omissis”;

-    comma 2 “I giovani interessati ai corsi di formazione di cui all’art 24 della legge regionale, ai fini dell’ammissione ai corsi stessi, devono farne richiesta alle Amministrazioni Provinciali entro il 31/5 di ogni anno omissis”;

Richiamato l’art. 2 “Definizione dei piani provinciali”; del richiamato Allegato 1 ed in particolare le previsioni di cui ai commi 2, 4, 6, 7 e 8, di seguito riportati:

-    comma 2 “Le Amministrazioni Provinciali determinano il numero dei giovani che possono essere utilmente formati presso ciascuna impresa nel limite della richiesta formulata ed, entro il 30 giugno di ogni anno, procedono all’approvazione dei piani di formazione omissis”;

-    comma 4 “l’attività formativa ha inizio, presso le singole botteghe scuole, il 15 ottobre di ogni anno”;

-    comma 6 “Le Amministrazioni Provinciali trasmettono, entro il 30/9 di ogni anno, e in ogni caso, ove necessario, su richiesta della Regione, la quantificazione degli oneri ricadenti sull’esercizio finanziario successivo connessi alla seconda e terza annualità dei corsi già avviati”;

-    comma 7 “Il Servizio competente comunica al Servizio Bilancio la quantificazione degli oneri di cui al precedente comma 6”;

-    comma 8 “Per ogni esercizio finanziario, prima di procedere all’accreditamento di risorse, o all’autorizzazione alla riutilizzazione di eventuali economie residue, ai sensi del precedente comma 6, non si fa luogo all’attribuzione di risorse per l’avvio di nuovi corsi”;

Atteso che l’art. 8 “Determinazione annuale dei settori” del suddetto Allegato 1 detta le regole del procedimento inteso alla determinazione annuale dei settori, in esplicitazione dell’art. 24 della legge regionale, ai sensi del quale i corsi sono tenuti dai titolari di imprese artigiane che operano da almeno un triennio nei settori determinati annualmente, anche per ambiti provinciali, dalla Giunta Regionale, su indicazione dell’Osservatorio Regionale per l’Artigianato, sentite le Amministrazioni Provinciali;

Atteso che si rileva la necessità di procedere a modificare ed integrare le Disposizioni di attuazione del Titolo I della Parte seconda della legge regionale per la materia corsi di formazione professionale nel settore artigianato - bottega scuola, dettate con la sopra. citata propria deliberazione n. 33 del 1° febbraio 2010, in relazione alle seguenti esigenze, che per ragioni di sostanza sono evidenziate prima in relazione all’art. 8 e poi agli artt. 1 e 2:

-    il procedimento inteso alla determinazione dei settori, disciplinato nell’art. 8 dell’Allegato 1 citato, può essere avviato solo nel momento in cui si ha certezza della destinazione delle risorse all’uopo dedicate, sia perché solo nel momento in cui si ha contezza dell’an e del quantum, può essere avviato un processo decisorio, sia perché si vuole evitare il dispendio non finalizzato di attività amministrativa, e soprattutto la conseguente acquisizione di domande da parte di imprese e da parte dei giovani, in relazione alle quali si possa correre il rischio di non dare corso all’applicazione della legge regionale;

-    le motivazioni sopra esplicitate in ordine al fatto che il procedimento inteso alla determinazione dei settori può essere avviato solo nel momento in cui si ha certezza della destinazione delle risorse all’uopo dedicate portano come conseguenza che, solo in tale momento, le Amministrazioni Provinciali possono dare corso alle procedure di acquisizione delle domande da parte delle imprese e successivamente da parte dei giovani. Pertanto si manifesta necessario rimuovere i termini di scadenza dettati con riferimento alle domande da parte delle imprese e da parte dei giovani interessati alla formazione, dettati nei commi 1 e 2 dell’art. 1 dell’Allegato 1 in argomento, attualmente fissati al 31/3 di ogni anno per le imprese ed al 31/5 di ogni anno per i giovani, prevedendo, invece, che la determinazione dei suddetti termini sia stabilita con determinazione dirigenziale, stante l’esigenza di potere stabilire i termini di cui trattasi attraverso uno strumento duttile, che consenta di seguire lo snodarsi del procedimento, in modo funzionale e tempestivo rispetto alla destinazione delle risorse. In relazione a quanto sopra si rendono necessarie un’integrazione dell’art. 8 e modificazioni dei commi 1 e 2 dell’art. 1;

-    ne consegue, come ulteriore corollario, che anche i termini riguardanti l’approvazione dei piani dei corsi di formazione e l’inizio dell’attività formativa, di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 4 dell’art. 2 dell’ Allegato 1 in trattazione, debbano essere stabiliti con determinazione dirigenziale, mentre il termine del 30/9 di ogni anno di cui al comma 6 dello, stesso art. 2 dell’allegato 1, entro il quale deve essere effettuata la quantificazione degli oneri ricadenti sull’esercizio finanziario successivo connessi alla seconda e terza annualità dei corsi già avviati, debba essere espunto;

-    la previsione di cui al comma 6 dell’art. 2 dell’Allegato 1 di cui trattasi, deve essere integrata con la previsione che la quantificazione degli oneri ricadenti sull’esercizio successivo deve comunque tenere anche conto delle somme già nella disponibilità delle Amministrazioni Provinciali, al fine di economizzare al massimo l’utilizzazione delle risorse regionali;

-    la previsione di cui al comma 8 dell’ad. 2 dell’Allegato 1 citato deve essere cassata, in quanto la tempistica nello stesso delineata non è corretta;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle modificazioni ed integrazioni sopra illustrate delle Disposizioni di attuazione, dettate con la precedente propria deliberazione n. 33 del 1° febbraio 2010, per i corsi di formazione professionale nel settore dell’artigianato - bottega scuola di cui al citato Allegato 1, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

Atteso, che il presente atto è stato redatto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza così come previsto nell’art. 4 sopra richiamato della legge regionale;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente dei Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente trasfuso,

1)   di procedere alle modificazioni ed integrazioni sotto riportate delle Disposizioni di attuazione degli art 24 - 27 citati del Titolo I della Parte seconda della L.R. 30 Ottobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, di cui all’Allegato 1 denominato “Artt. 24 - 27 della L.R. 30 Ottobre 2009, n. 23 - “Disposizioni di attuazione per i corsi di formazione professionale nel settore dell’artigianato - bottega scuola”, parte integrante e sostanziale della propria precedente deliberazione n. 33 del 1° febbraio2010:

A)  l’Art. 1 “Termini e modalità di presentazione delle richieste da parte delle imprese artigiane e dei giovani” è così modificato:

-    al comma 1, dopo le parole “con apposita domanda da presentare” sono soppresse le parole “entro il 31 marzo di ogni anno” e sono inserite le parole rientro il temine dettato con determinazione del competente Dirigente”;

-    al comma 2, dopo le parole “alle Amministrazioni Provinciali”, sono soppresse le parole “entro il 31/5 di ogni anno” e sono inserite le parole” “entro il termine dettato con determinazione del competente Dirigente”;

B)  l’art. 2 “Definizione dei piani provinciali” è così integrato e modificato:

-    al comma 2, dopo le parole “della richiesta formulata. ed”, sono soppresse le parole “il 15 ottobre di ogni anno” e sono inserite le parole “entro il termine - dettato con determinazione del competente Dirigente”;

-    al comma 4, dopo le parole “presso le singole botteghe-scuola”, sono soppresse le parole “il 15 ottobre di ogni anno” e sono inserite le parole “entro il termine dettato con determinazione del competente Dirigente”;

-    al comma 6, dopo le parole “Le Amministrazioni Provinciali trasmettono”, sono soppresse le parole “entro il 30/9 di ogni anno, e in ogni caso, ove necessario”;

-    al comma 6, dopo le parole “dei corsi già avviati” sono aggiunte le parole “tenendo anche conto delle somme già nella disponibilità delle stesse”;

-    il comma 8 è soppresso;

C)  l’Art. 8 “Determinazione annuale dei settori” è così integrato:

-    dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

      “Si dà corso al procedimento inteso alla determinazione annuale dei settori in presenza di destinazione concreta ed attuale di risorse, contenuta in atto, comunicazione di organo competente”;

2)   di approvare la nuova stesura delle Disposizioni di attuazione degli art. 24 - 27 citati del Titolo I della Parte seconda della L.R. 30 Ottobre 2009 n 93 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, per i corsi di formazione professionale nel settore dell’artigianato - bottega scuola, così come sotto riportato:

-    Att 24 -27 della L.R. 30 Ottobre 2009 n 23 - “Disposizioni di attuazione per i corsi di formazione professionale nel settore dell’artigianato – bottega scuola - Nuova stesura con modificazioni ed integrazioni”, Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale.

3)   di disporre la pubblicazione attuazione per i bottega scuola- parte integrante della presente pubblicazione sul B.U.R.A..

Segue Allegato