il Commissario
Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione
Abruzzo
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "dichiarazione dell'eccezionale
rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici
che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n.
Visto l'art. 1, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009
n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze per quanto attiene
agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge n. 26 del 26
febbraio 2010, con cui si dispone che "1. Il Presidente della regione
Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile
Considerato in particolare l’art. 8, comma 2, del decreto
legge n. 39/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, il quale dispone: “… 2. Al fine di sostenere il rapido recupero di
adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal
sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse
del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi,
anche integrati, per le seguenti finalità: a) costruzione e attivazione
di servizi socio-educativi per la prima infanzia; b) costruzione e
attivazione di residenze per anziani; c) costruzione e attivazione di residenze
per nuclei monoparentali madre bambino; d) realizzazione di altri servizi
da individuare con le modalità di cui all'articolo
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti già richiamati;
Considerato che, a valere sulle citate risorse, di cui all’art. 8, comma 2, del decreto legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è stato sottoscritto un atto di intesa per il recupero dell’edificio “ex ONPI” per le finalità richiamate dalla stessa normativa, ed in particolare per ampliare la ricettività della struttura residenziale per anziani che vi era ospitata prima del sisma, di garantire adeguati spazi comuni e di realizzare nel medesimo immobile un nucleo destinato a malati di Alzheimer;
Considerato che le amministrazioni interessate si sono determinate alla stipula del citato atto di intesa avendo concordemente valutato la validità e l’urgenza delle esigenze a cui la struttura residenziale per anziani intende rispondere, e avendo verificato l’esistenza di adeguate condizioni di fattibilità;
Considerato che, ad oltre venti mesi dal sisma, risultano presentati al Commissario delegato per la ricostruzione e al Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia altri progetti che non hanno però le medesime caratteristiche di fattibilità;
Considerata la disponibilità residua di un
ammontare complessivo massimo di euro
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato necessario procedere ad una rapida individuazione e conseguente finanziamento dei progetti di cui alla richiamata normativa, attraverso procedure che garantiscano criteri di trasparenza e non discriminazione;
Ritenuto opportuno demandare la valutazione dei
progetti da finanziare ad un’apposita Commissione composta da rappresentanti
delle amministrazioni interessate e in particolare, composta da tre membri, di
cui uno designato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, uno dal Presidente
della Regione Abruzzo, Commissario Delegato per la Ricostruzione, e uno
dall’Ufficio del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
D’intesa con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen.
Carlo Amedeo Giovanardi con delega in materia di politiche per la famiglia,
vista la lettera in tal senso n. 1959/SCG/2011 del 9 marzo 2011;
DECRETA
Articolo 1
(Commissione)
1. Al
fine di dare attuazione all’art. 8, comma 2, del decreto legge n. 39/2009, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è costituita una Commissione
per l’individuazione dei progetti da finanziare, senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato o dei rispettivi enti di appartenenza dei singoli
componenti, composta da tre membri, dei quali uno designato dal Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle le
politiche per la famiglia, uno dal Commissario Delegato per
2. Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte da personale messo a disposizione dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
Articolo 2
(Progetti
ammessi alla valutazione)
1. I
Comuni, di cui ai decreti commissariali n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17
luglio
2. I progetti devono essere sottoscritti dal sindaco o dal legale rappresentante e possedere tutti gli elementi utili alla valutazione di cui all’articolo 3.
3. I progetti presentanti prima della data di entrata in vigore del presente decreto non saranno presi in considerazione, ma possono essere ripresentati con le modalità di cui al comma 1.
Articolo 3
(Criteri di
valutazione dei progetti)
1. La Commissione di cui all’articolo 1 esamina i progetti presentati, avendo cura che gli stessi siano indirizzati a sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma. In particolare, i progetti devono rispondere, a pena di esclusione, alle finalità indicate all’articolo 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. I progetti dovranno essere, a pena di esclusione, economicamente sostenibili in relazione alle spese di gestione successive al primo periodo di avviamento, previsto per un tempo di almeno tre anni dalla data di avvio dei relativi servizi.
3. Valutata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, la Commissione stilerà una graduatoria dei soggetti presentati, in relazione ai seguenti criteri:
- Celerità di attivazione dei servizi, fino a 10 punti;
- Capacità del progetto di servire le popolazioni sfollate nelle nuove sistemazioni anche temporanee, fino a 10 punti;
- Assenza di strutture di servizio analoghe nel bacino di utenza fino a 10 punti;
- Numerosità dei fruitori del servizio o minimo rapporto tra costo e numero dei fruitori del servizio, fino a 10 punti;
- Cofinanziamento dell’iniziativa attraverso fondi propri dei Comuni e/o donazioni ad essi indirizzate, fino a 10 punti;
- Qualità degli elementi strutturali (quali utilizzo di materiali ecocompatibili, efficienza o autosufficienza energetica, ecc.) e adeguatezza degli spazi, fino a 10 punti.
4. Il finanziamento massimo attribuibile a ciascun progetto non potrà superare un ammontare complessivo pari a € 3.500.000,00.
5. La Commissione trasmette la graduatoria delle istanze positivamente istruite, con i relativi punteggi, al Commissario Delegato per la Ricostruzione, che l’approva con proprio decreto.
6. La graduatoria, approvata con decreto commissariale di cui al precedente comma, viene trasmessa al Dipartimento per le politiche della famiglia, che provvede nei limiti dello stanziamento complessivo richiamato in premessa, all’erogazione dei finanziamenti, previa sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 con i Comuni proponenti i progetti selezionati per la disciplina dei reciproci rapporti. In sede di predisposizione dei citati accordi sarà possibile, se necessario, concordare con i Comuni la riduzione del finanziamento ammesso.
Articolo 4
(Monitoraggio)
1. I Comuni trasmettono al Commissario delegato per la Ricostruzione tutti i dati necessari al monitoraggio degli interventi relativi ai progetti finanziati, al fine di verificare la destinazione delle risorse al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso nella sezione “Ricostruzione” del sito internet ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila, lì 14.03.2011
Il Commissario Delegato per la
Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Gianni Chiodi