Art. 12 – CONSIGLIERE PROVINCIALE

1.   Ciascun consigliere rappresenta l’intera Provincia, senza vincolo territoriale ed ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni.

2.   Per la partecipazione alle sedute di cui al primo comma, ai consiglieri sono attribuite le indennità stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina anche i rimborsi ad essi dovuti per le spese nell’esercizio della carica.

3.   Il consigliere provinciale, che ne faccia esplicita richiesta, può ottenere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione mensile secondo le normative di cui all’art.82 del D. Lgs. n.267/2000 ed in base alla disciplina contenuta nel relativo regolamento consiliare.

Art. 15 – IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1.   Il Consiglio provinciale rappresenta la collettività provinciale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico della Provincia e ne controlla l’attuazione.

      Vigila sul buon andamento della Provincia con i suoi mezzi e secondo i criteri indicati del presente Statuto e nei Regolamenti. In particolare:

a)   assume le decisioni in materia di atti normativi rientranti nella sua specifica competenza e adotta i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b)   definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l’azione amministrativa;

c)   definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

d)   provvede alle nomine, alle designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni di legge;

e)   adotta tutti gli altri atti espressamente attribuiti dalle vigenti disposizioni di legge

2.   Il Consiglio Provinciale partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche mediante l’istituzione dell’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Consiglio, da due vice, di cui uno espressione della minoranza e dai Presidenti dei Gruppi consiliari.

      L’Ufficio di Presidenza ha carattere di Commissione Consiliare permanente, la cui attività è rappresentata e riferita dal Presidente del Consiglio.

      Il Regolamento ne disciplina servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3.   Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio (art.39 Tuel n.267/2000). In caso di assenza o impedimento di questi, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente Vicario nominato con specifico provvedimento dal Presidente del Consiglio.

      In caso di contestuale assenza del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente Vicario, il Consiglio è presieduto dall’altro Vice Presidente.

Art. 16 – PRIMA ADUNANZA

1.   La prima adunanza del nuovo Consiglio provinciale è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, da tenersi entro il termine anch’esso perentorio di dieci giorni dalla data di convocazione.

2.   In detta adunanza il Consiglio, presieduto dal Consigliere anziano, di cui al precedente art.13, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento deve procedere, con voto palese, alla convalida di tutti i consiglieri, compreso il Presidente della Provincia, nonché alla loro eventuale surrogazione nei casi previsti dalla legge.

3.   Successivamente si passa all’elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio.

ART. 16-bis – DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1.   Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2.   Il suddetto programma deve essere inserito all’orine del giorno del primo Consiglio Provinciale utile, da tenersi entro i 30 giorni successivi.

ART. 20 bis

1.   Il Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art.44 del D. Lgs. n.267/2000 istituisce la Commissione di Controllo e Garanzia allo scopo di:

-    verificare l’attività di Governo provinciale attraverso l’esame delle delibere adottare e degli atti amministrativi emanati;

-    assicurare, nel rispetto delle disposizioni di legge, Statuto e Regolamento, che ciascun Consigliere possa esercitare i propri diritti per l’espletamento del mandato popolare.

2.   La Commissione è rappresentativa, in proporzione, delle forze politiche presenti in Consiglio Provinciale e il numero dei suoi membri viene determinato in modo da garantire in ogni caso la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.

3.   Il Consiglio Provinciale, con deliberazione da adottarsi entro 60 giorni dal suo insediamento, provvede alla nomina dei componenti la Commissione che dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, nonché del suo Presidente da riservare ex lege ad un rappresentante dei gruppi di minoranza indicato dagli stessi e di un Vice Presidente indicato dai gruppi di maggioranza.

4.   Con specifico Regolamento vengono definiti il funzionamento, i servizi, la struttura e le risorse finanziarie della Commissione.

ART. 23 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1.   La Giunta Provinciale si compone del Presidente della Provincia che la presiede e di dieci Assessori tra i quali il Vice Presidente

Il segretario generale

Dott. Giovanni Romano