IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1)   La ditta DOGI SERVICE Snc con sede legale in Ortona (CH) in via Don Bosco n. 58

-    è autorizzata ad esercire in via provvisoria, in attesa del collaudo, un deposito commerciale di oli minerali  sito nel Comune di Ortona (CH) in località Contrada Albereto consistente in:

      mc 80,00 di oli lubrificanti e grassi in confezioni originali sigillate –

-    Non appena ultimati i lavori, dovrà inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto corrente postale n. 208678 intestato a “REGIONE ABRUZZO – Entrate regionali” con causale “oneri commissioni collaudo Legge 239/2004” –cap. 35103/E”.

-    Completate le opere di cui al progetto approvato, e adottate le misure prescritte, è tenuta a presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi.

      In attesa del prescritto collaudo, la ditta è autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all’espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.

      La ditta  non potrà iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà effettuato dall’apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

      Qualora la ditta  non presenti istanza di collaudo nel periodo di esercizio provvisorio, il presente provvedimento si intende decaduto.

2)   Il collaudo medesimo sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane.

3)   In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.

4)   Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto, disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.

5)   La ditta DOGI SERVICE Snc è sempre obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.

6)   Dispone la pubblicazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e la notifica alla Ditta interessata del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta