IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:
1) La ditta DOGI SERVICE Snc con sede legale in
Ortona (CH) in via Don Bosco n. 58
- è autorizzata ad esercire in via provvisoria,
in attesa del collaudo, un deposito commerciale di oli minerali sito nel Comune di Ortona (CH) in località
Contrada Albereto consistente in:
mc 80,00 di
oli lubrificanti e grassi in confezioni originali sigillate –
- Non appena ultimati i lavori, dovrà
inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto
allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto
corrente postale n. 208678 intestato a “REGIONE ABRUZZO – Entrate regionali”
con causale “oneri commissioni collaudo Legge 239/2004” –cap. 35103/E”.
- Completate le opere di cui al progetto
approvato, e adottate le misure prescritte, è tenuta a presentare al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio domanda di rilascio
del certificato di prevenzione incendi.
In attesa del prescritto collaudo, la
ditta è autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di
mesi 6 (sei), prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo massimo di 6
(sei) mesi finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all’espletamento
delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi
gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.
La ditta
non potrà iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo
del deposito stesso, che sarà effettuato dall’apposita Commissione di Collaudo
per gli impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla
presentazione dell’istanza.
Qualora la ditta non presenti istanza di collaudo nel periodo
di esercizio provvisorio, il presente provvedimento si intende decaduto.
2) Il collaudo medesimo sarà
effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia
del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale
competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei
Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane.
3) In caso di esito negativo del
collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine
perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate
all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.
4) Nel caso in cui due collaudi
consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto,
disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.
5) La ditta DOGI SERVICE Snc è sempre obbligata
a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il
deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate,
nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale
di sicurezza.
6) Dispone la pubblicazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
e la notifica alla Ditta interessata del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Ing.