il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n° 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l’art. 10, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, con il quale viene istituita la contabilità speciale, intestata al vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali, cui affluiscono le risorse finanziarie destinate alla messa in sicurezza ed al recupero strutturale del patrimonio culturale;

Visto l’art. 15, comma 3, dell’ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009, con il quale viene istituita la contabilità speciale, intestata al Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, quale soggetto attuatore degli interventi pubblici;

Visto l’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, con il quale viene individuata la contabilità speciale, istituita ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755, ai fini dell’espletamento dei compiti trasferiti al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, gestita dalla Struttura di Gestione dell’Emergenza;

Visto l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, con il quale viene istituita la contabilità speciale, intestata al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo – cui affluiscono le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma, gestita dalla Struttura Tecnica di Missione, di cui all’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009;

Visto l’art. 12, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, che autorizza il Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo – a trasferire dalla contabilità speciale n. 5430 alla contabilità speciale n. 5281, le somme anticipate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, in applicazione degli articoli 7, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e dell’art. 3, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, a titolo di reintegro della predetta autorizzazione di spesa;

Visto l’art. 12, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, che pone a carico dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, le spese relative alle attività di demolizione, rimozione macerie e puntellamenti sostenute dal Commissario delegato per la ricostruzione a decorrere dal 1° febbraio 2010, autorizzando lo stesso Commissario ad effettuare le necessarie regolazioni contabili fra le contabilità speciali n.5430 e n.5281;

Visto il decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo – n. 20 del 6 ottobre 2010 che disciplina le modalità di trasferimento delle somme dalla contabilità speciale n. 5430 alla contabilità speciale n.5281, entrambe intestate al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo – in attuazione dell’art. 12 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre  2010;

Viste le linee guida per i controlli antimafia e la tracciabilità finanziaria, si sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n.77, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 dicembre 2010, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, con estensione delle prescrizioni già indicate nelle linee guida dell’8 luglio 2009 e del 12 agosto 2010 anche ai soggetti privati a cui sono riconosciuti contributi;

Visto l’art. 5, comma 5 bis, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che dispone che “Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori”;

Vista la Circolare n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze – RGS – IGF – Uff. XV – n. 23364 del 15 febbraio 2011 in materia di riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali – Protezione civile;

Visto il decreto – legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011 che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Rilevata l’esigenza di disciplinare le modalità di rendicontazione ai fini del riscontro contabile  delle somme trasferite tra le contabilità speciali n. 5281 e n. 5430, entrambe intestate al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo – da inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze; 

Rilevata, altresì, l’esigenza di disciplinare le modalità di rendicontazione ai fini del riscontro contabile delle somme trasferite dalla contabilità speciale n. 5430 alle contabilità speciali intestate al vice-Commissario per la tutela dei beni culturali ed al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, da inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze; 

Rilevata, infine, l’esigenza di disciplinare le modalità di rendicontazione ai fini del riscontro contabile delle somme trasferite dalle contabilità speciali n. 5281 e n. 5430 agli Enti locali ed agli altri soggetti pubblici, interessati alla ricostruzione, in considerazione dell’eccezionale mole di dati e di documenti, da inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze; 

DECRETA

Art. 1

1.   Le somme trasferite tra le contabilità speciali n. 5430 e n. 5281, entrambe intestate al Commissario delegato per la ricostruzione, sono rendicontate dalla Struttura beneficiaria del trasferimento alla Struttura ordinante il trasferimento, che, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

2.   Le somme trasferite dalla contabilità speciale n. 5430 alle contabilità speciali intestate al vice-Commissario per la tutela dei beni culturali ed al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, sono rendicontate dagli Uffici beneficiari del trasferimento alla Struttura ordinante il trasferimento, che, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

3.   Le somme trasferite dalle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 agli Enti locali ed agli altri soggetti pubblici, interessati alla ricostruzione, sono rendicontate alla Struttura ordinante il trasferimento, previo inserimento dei dati e degli atti in un archivio informatico da realizzare a cura del soggetto pubblico beneficiario del trasferimento.

Art. 2

1.   Ai fini della realizzazione dell’archivio informatico di cui al precedente art. 1, comma 3, il Comune di L’Aquila, in collaborazione con la Struttura di Gestione dell’Emergenza e con la Struttura Tecnica di Missione, sulla base dei dati dello stesso Comune già digitalizzati, integrati con quelli indicati nelle linee guida per i controlli antimafia e con altri che dovessero rilevarsi necessari, provvede a redigere le specifiche tecniche, economico-finanziarie e procedurali, ai fini dell’affidamento dei servizi informatici finalizzati ad archiviare i dati e gli atti necessari alla rendicontazione, nonché alla formazione, in via automatica, del modello di riscontro contabile e del fascicolo documentale allegato da inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

2.   Il prodotto informatico di cui al comma 1 costituisce lo standard di rendicontazione anche per gli altri soggetti pubblici.

3.   Il Comune di L’Aquila è autorizzato all’affidamento dei servizi di cui al comma 1 in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 163 /2006, anche con le deroghe previste per il Commissario delegato per la ricostruzione dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e n. 3833 del 22 dicembre 2009.

4.   I prodotti informatici forniti in esecuzione dell’affidamento di cui al comma 3 dovranno essere compatibili ed integrabili con gli altri sistemi informatici e le banche dati in uso da parte del Comune di L’Aquila, garantendone il trasferimento automatico dei dati.

5.   Il prodotto informatico di cui al comma 1, acquisito dal Comune di L’Aquila, è reso disponibile all’utilizzo da parte degli altri soggetti pubblici.

Art. 3

1.   Al fine di procedere al trasferimento dei dati digitalizzati, esistenti presso i soggetti pubblici, nel supporto informatico di cui all’art. 2, comma 1, nonché per inserire gli ulteriori dati e gli atti documentali necessari alla rendicontazione, i Comuni sono autorizzati ad avvalersi di soggetti esterni.

Art. 4

1.   Gli oneri conseguenti al finanziamento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 sono a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n.77, per la quota non imputabile a valere sui fondi di cui all’articolo 23, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010.

Art. 5

1.   Le somme erogate ai Comuni a titolo di anticipazione dal Dipartimento della Protezione Civile, dopo l’evento sismico, destinate alla riparazione degli edifici ed agli altri interventi, provvisionali e di emergenza, rimangono nella disponibilità dei Comuni per garantire la copertura finanziaria ed i pagamenti degli interventi in corso, fermo restando l’obbligo di rendicontazione previsto dal decreto Commissariale n. 20 del 6 ottobre 2010. 

2.   Nel predisporre i trasferimenti dei fondi dalle contabilità speciali intestate al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, ai Comuni, sulla base della rendicontazione delle spese esibita, si provvede a reintegrare la quota di anticipazione corrisposta, di cui al comma 1, in aggiunta alla spesa rendicontata.

3.   Il reintegro dell’anticipazione di cui al comma 2 è subordinato alla documentazione di esigenze di intervento, che eccedano l’importo dell’anticipazione.

Art. 6

1.   Per i profili di validazione degli atti conseguenti all’utilizzazione dei prodotti informatici di cui all’art. 2, comma 1, il presente decreto è trasmesso al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 7

1.   Il presente decreto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo, per il tramite della ragioneria provinciale dello Stato di L’Aquila.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 10 marzo 2011

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Giovanni Chiodi