il Commissario Delegato
per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U.
n° 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato
d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la
provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga
dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Visto l’art. 1 del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, e l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente
della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art.
4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di
Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6
aprile
Visto il decreto legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009
n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile”;
Visto l’art. 10, comma
1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9
aprile 2009, con il quale viene istituita la contabilità speciale, intestata al
vice-Commissario delegato per la tutela dei beni culturali, cui affluiscono le
risorse finanziarie destinate alla messa in sicurezza ed al recupero
strutturale del patrimonio culturale;
Visto l’art. 15, comma
3, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009, con il quale viene istituita
la contabilità speciale, intestata al Provveditore interregionale alle opere
pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, quale soggetto attuatore degli
interventi pubblici;
Visto l’art. 1, comma 5,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22
dicembre 2009, con il quale viene individuata la contabilità speciale,
istituita ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755, ai fini dell’espletamento dei
compiti trasferiti al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente
della regione Abruzzo, gestita dalla Struttura di Gestione dell’Emergenza;
Visto l’art. 5
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile
2010, con il quale viene istituita la contabilità speciale, intestata al
Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo –
cui affluiscono le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione delle zone
interessate dal sisma, gestita dalla Struttura Tecnica di Missione, di cui
all’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3833 del 22 dicembre 2009;
Visto l’art. 12, comma
1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17
settembre 2010, che autorizza il Commissario delegato per la ricostruzione –
Presidente della regione Abruzzo – a trasferire dalla contabilità speciale n.
5430 alla contabilità speciale n. 5281, le somme anticipate a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge
28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n.77, in applicazione degli articoli 7, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell’art. 1,
comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del
15 agosto 2009 e dell’art. 3, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3820 del 12 novembre
Visto l’art. 12, comma
3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre
2010, che pone a carico dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77,
le spese relative alle attività di demolizione, rimozione macerie e
puntellamenti sostenute dal Commissario delegato per la ricostruzione a
decorrere dal 1° febbraio 2010, autorizzando lo stesso Commissario ad
effettuare le necessarie regolazioni contabili fra le contabilità speciali
n.5430 e n.5281;
Visto il decreto del
Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo –
n. 20 del 6 ottobre 2010 che disciplina le modalità di trasferimento delle
somme dalla contabilità speciale n. 5430 alla contabilità speciale n.5281,
entrambe intestate al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente
della regione Abruzzo – in attuazione dell’art. 12 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010;
Viste le linee guida per
i controlli antimafia e la tracciabilità finanziaria, si sensi dell’articolo
16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito nella legge 24
giugno 2009, n.77, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
dicembre 2010, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile, con estensione delle prescrizioni già
indicate nelle linee guida dell’8 luglio 2009 e del 12 agosto 2010 anche ai
soggetti privati a cui sono riconosciuti contributi;
Visto l’art. 5, comma 5
bis, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che dispone che “Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi
delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori”;
Vista
Visto il decreto – legge
n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del
26 febbraio 2011 che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione
delle contabilità speciali;
Rilevata l’esigenza di
disciplinare le modalità di rendicontazione ai fini del riscontro
contabile delle somme trasferite tra le
contabilità speciali n. 5281 e n. 5430, entrambe intestate al Commissario
delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo – da inviare
alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Rilevata, altresì,
l’esigenza di disciplinare le modalità di rendicontazione ai fini del riscontro
contabile delle somme trasferite dalla contabilità speciale n. 5430 alle
contabilità speciali intestate al vice-Commissario per la tutela dei beni
culturali ed al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, Abruzzo e Sardegna, da inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Rilevata, infine,
l’esigenza di disciplinare le modalità di rendicontazione ai fini del riscontro
contabile delle somme trasferite dalle contabilità speciali n. 5281 e n. 5430
agli Enti locali ed agli altri soggetti pubblici, interessati alla
ricostruzione, in considerazione dell’eccezionale mole di dati e di documenti,
da inviare alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia
e delle finanze;
DECRETA
Art. 1
1. Le
somme trasferite tra le contabilità speciali n. 5430 e n.
5281, entrambe intestate al Commissario delegato per la ricostruzione, sono
rendicontate dalla Struttura beneficiaria del trasferimento alla Struttura
ordinante il trasferimento, che, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti
alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze.
2. Le
somme trasferite dalla contabilità speciale n. 5430 alle contabilità
speciali intestate al vice-Commissario per la tutela dei beni culturali ed al
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e
Sardegna, sono rendicontate dagli Uffici beneficiari del trasferimento alla
Struttura ordinante il trasferimento, che, a sua volta, provvede a trasmettere
gli atti alla Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze.
3. Le
somme trasferite dalle contabilità speciali n. 5430 e
n. 5281 agli Enti locali ed agli altri soggetti pubblici, interessati alla
ricostruzione, sono rendicontate alla Struttura ordinante il trasferimento,
previo inserimento dei dati e degli atti in un archivio informatico da
realizzare a cura del soggetto pubblico beneficiario del trasferimento.
Art. 2
1. Ai fini della realizzazione dell’archivio
informatico di cui al precedente art. 1, comma 3, il Comune di L’Aquila, in
collaborazione con la Struttura di Gestione dell’Emergenza e con la Struttura
Tecnica di Missione, sulla base dei dati dello stesso Comune già digitalizzati,
integrati con quelli indicati nelle linee guida per i controlli antimafia e con
altri che dovessero rilevarsi necessari, provvede a redigere le specifiche
tecniche, economico-finanziarie e procedurali, ai fini dell’affidamento dei
servizi informatici finalizzati ad archiviare i dati e gli atti necessari alla
rendicontazione, nonché alla formazione, in via automatica, del modello di
riscontro contabile e del fascicolo documentale allegato da inviare alla
Ragioneria Provinciale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il prodotto informatico di cui al comma 1
costituisce lo standard di rendicontazione anche per gli altri soggetti
pubblici.
3. Il
Comune di L’Aquila è autorizzato all’affidamento dei servizi di cui al comma
4. I prodotti informatici forniti in esecuzione
dell’affidamento di cui al comma 3 dovranno essere compatibili ed integrabili
con gli altri sistemi informatici e le banche dati in uso da parte del Comune
di L’Aquila, garantendone il trasferimento automatico dei dati.
5. Il prodotto informatico di cui al comma 1, acquisito dal Comune di
L’Aquila, è reso disponibile all’utilizzo da parte degli altri soggetti
pubblici.
Art. 3
1. Al
fine di procedere al trasferimento dei dati digitalizzati, esistenti presso i
soggetti pubblici, nel supporto informatico di cui all’art. 2, comma 1, nonché
per inserire gli ulteriori dati e gli atti documentali necessari alla
rendicontazione, i Comuni sono autorizzati ad avvalersi di soggetti esterni.
Art. 4
1. Gli
oneri conseguenti al finanziamento delle attività di cui agli articoli 2 e 3
sono a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito nella legge 24 giugno 2009,
n.77, per la quota non imputabile a valere sui fondi di cui all’articolo 23,
comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del
30 dicembre 2010.
Art. 5
1. Le
somme erogate ai Comuni a titolo di anticipazione dal Dipartimento della
Protezione Civile, dopo l’evento sismico, destinate alla riparazione degli
edifici ed agli altri interventi, provvisionali e di emergenza, rimangono nella
disponibilità dei Comuni per garantire la copertura finanziaria ed i pagamenti
degli interventi in corso, fermo restando l’obbligo di rendicontazione previsto
dal decreto Commissariale n. 20 del 6 ottobre 2010.
2. Nel
predisporre i trasferimenti dei fondi dalle contabilità speciali intestate al
Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, ai
Comuni, sulla base della rendicontazione delle spese esibita, si provvede a
reintegrare la quota di anticipazione corrisposta, di cui al comma
3. Il
reintegro dell’anticipazione di cui al comma 2 è subordinato alla
documentazione di esigenze di intervento, che eccedano l’importo
dell’anticipazione.
Art. 6
1. Per
i profili di validazione degli atti conseguenti all’utilizzazione dei prodotti
informatici di cui all’art. 2, comma 1, il presente decreto è trasmesso al
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 7
1. Il
presente decreto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti dell’Abruzzo, per il tramite della ragioneria provinciale dello Stato
di L’Aquila.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.
Le disposizioni del presente decreto hanno
decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito
internet della Regione Abruzzo.
L’Aquila, 10 marzo 2011
Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Giovanni Chiodi