Visti
il Regolamento, 07-12-1995, n. 12, relativo all’attuazione della L.R., n.111/95 sulla Formazione Professionale e successive modifiche e integrazioni;
il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, concernente “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
Richiamato il comma 6 dell’art. 71 del succitato decreto, che prevede:
“l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a. avere
frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio,
b. avere
prestato
c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.
Considerato che le succitate disposizioni statali unificano i requisiti professionali per l’esercizio di tutte le attività commerciali del settore merceologico alimentare, sia di vendita che di somministrazione di alimenti e bevande e conseguentemente i programmi didattici relativi ai corsi abilitanti, che confluiscono nel corso di cui alla lettera a);
che le disposizioni regionali in materia di corsi
professionali per il settore merceologico alimentare prevedono, sulla base
delle previgenti disposizioni normative (D.G.R. n. 5045/1992 e n. 2496/1999),
due percorsi distinti per l’esercizio di attività commerciale alimentare e per
Ritenuto necessario adeguare le disposizioni
regionali con quanto previsto dalla citata disciplina statale, dettando nuove
disposizioni per
Ritenuto, altresì, che il mancato superamento della verifica finale di ogni corso svolto presso un soggetto attuatore accreditato consentirà il rilascio di un “Attestato di frequenza” utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore. Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di formazione.
Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Programmazione e Innovazione delle Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali. Governance. Sistema Normativo.” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:
1) di
approvare, per quanto esposto in premessa, le “Disposizioni per
2) di
riconoscere
3) di stabilire che il mancato superamento della verifica finale del corso svolto presso un soggetto attuatore accreditato consentirà il rilascio di un “Attestato di frequenza” utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore. Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di formazione.
4) di autorizzare il Direttore Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, alla correzione di eventuali errori materiali rinvenibili nell’allegato alla presente.
5) di
disporre
Segue Allegato