LA GIUNTA REGIONALE

Visti

la Legge 24 dicembre 1978, n° 845, in materia di formazione professionale;

la D.G.R., 09-07-1992, n. 5045, concernente “Corsi abilitanti per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Iscrizione al registro esercenti il commercio (R.E.C.). Programma didattico”;

la D.G.R., 24-11-1999, n. 2496, concernente “Corso professionale per l’esercizio di attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare”;

la L.R., 17-05-1995, n. 111, sulla “Formazione Professionale”;

il Regolamento, 07-12-1995, n. 12, relativo all’attuazione della L.R., n.111/95 sulla Formazione Professionale e successive modifiche e integrazioni;

la D.G.R., 04-06-2007, n. 550, concernente il “Sistema di riconoscimento dei corsi di formazione richiesti dalle strutture formative di cui all’art. 15, L.R. n. 111/95. Disciplinare sulle modalità di aggiornamento del Catalogo regionale dei corsi riconosciuti”;

la L.R., 16-07-2008, n. 11, concernente “Nuove norme in materia di commercio”;

la D.G.R., 20-07-2009, n. 363, concernente “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 116 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare”;

il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, concernente “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

Richiamato il comma 6 dell’art. 71 del succitato decreto, che prevede:

“l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a.   avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni oppure dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b.   avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, o in qualità di socio-lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c.   essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.

Considerato che le succitate disposizioni statali unificano i requisiti professionali per l’esercizio di tutte le attività commerciali del settore merceologico alimentare, sia di vendita che di somministrazione di alimenti e bevande e conseguentemente i programmi didattici relativi ai corsi abilitanti, che confluiscono nel corso di cui alla lettera a);

che le disposizioni regionali in materia di corsi professionali per il settore merceologico alimentare prevedono, sulla base delle previgenti disposizioni normative (D.G.R. n. 5045/1992 e n. 2496/1999), due percorsi distinti per l’esercizio di attività commerciale alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni regionali con quanto previsto dalla citata disciplina statale, dettando nuove disposizioni per la realizzazione di un unico corso professionale di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, valido sia per l’attività commerciale di vendita che di somministrazione di alimenti e bevande, in sostituzione delle citate deliberazioni.

Ritenuto, altresì, che il mancato superamento della verifica finale di ogni corso svolto presso un soggetto attuatore accreditato consentirà il rilascio di un “Attestato di frequenza” utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore. Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di formazione.

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Programmazione e Innovazione delle Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali. Governance. Sistema Normativo.” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati: 

1)   di approvare, per quanto esposto in premessa, le “Disposizioni per la realizzazione del corso professionale per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D. Lgs. n. 59/2010, art. 71, comma 6, lettera a)”  di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)   di riconoscere la validità dei corsi professionali per l’esercizio di attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande se effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

3)   di stabilire che il mancato superamento della verifica finale del corso svolto presso un soggetto attuatore accreditato consentirà il rilascio di un “Attestato di frequenza” utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore. Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di formazione.

4)   di autorizzare il Direttore Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, alla correzione di eventuali errori materiali rinvenibili nell’allegato alla presente.

5)   di disporre la pubblicazione integrale del presente deliberato nel B.U.R.A. e nel sito http://www.regione.abruzzo.it.

Segue Allegato