il dirigente del servizio

Visti i Reg (CEE) n.1094/88 del Consiglio del 25.04.1988 e n. 1609 del 29 maggio 1989, che modificano i regolamenti (CEE) n. 797/85 e n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione, l’estensivizzazione e la riconversione della produzione nonché gli aiuti all’imboschimento;

Visto il Reg. (CE) n. 1272/88 della Commissione del 29 aprile 1988, che fissa modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione;

Visto il Reg. (CE) n. 1609/89;

Visto il Reg (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo di orientamento e di Garanzia (FEAOG) che modifica e abroga taluni regolamenti;

Visto il Reg (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013;

Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Reg. (CE) n. 1320/06 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio;

Visto, in particolare, l’art. 3, paragrafo 2 del Reg.(CE) n. 1320/2006, che stabilisce che le spese relative ad impegni assunti ai fini del precedente periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione;

Visto il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il D.M. n. 12541 del 21.12.2006 relativo alla “Disciplina del regime di Condizionalità della PAC;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo per lo sviluppo rurale (FEARS), nonché il successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 1564 del 22.01.2009 di modifica e integrazione del sopramenzionato;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013, adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

Considerato che è stato approvato, con Decisione della Commissione Europea C(2008)701 del 15.02.2008, il Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007/2013;

Dato atto che nel PSR Abruzzo 2007/2013 nelle “Disposizioni comuni a tutte o più misure” sono contemplati, a valere sulle risorse FEASR, gli impegni pluriennali presi nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006;

Ritenuto che le domande afferenti l’annualità 2011, derivanti dai trascinamenti di impegni presi nel vecchio periodo di programmazione (P.S.R. 2000-2006) ai sensi del Reg. (CE) 1257/99, nonché ai sensi del Reg. CEE 1609/89, possono essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento ai sensi del Reg. (CE) n. 1320/06;

Considerato che l’Organismo Pagatore “AGEA” prevede la presentazione delle domande afferenti lo Sviluppo Rurale per il tramite dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) operanti nell’ambito regionale in relazione della convenzione tra questi e l’AGEA per il tramite della Regione;

Visto, il D.M. n. 30125 del 22/12/2009, relativo al regime di “Condizionalità” per l’annualità 2010;

Visto, in particolare, l’art. 26 comma 3 ( Norme di rinvio ) del predetto D.M.  n. 30125 del 22/12/2009, che consente che le domande presentate nel periodo di programmazione 2007/2013 e relative ad impegni assunti precedentemente a norma dei Regolamenti 1272/88 e 1609/89, prevedano la modifica in diminuzione delle superfici e/o delle Unità Bovino Adulte (UBA) a suo tempo dichiarate per rispetto dell’impegno;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 2 febbraio 2009, che annulla la DGR n. 844 del 19 settembre 2008, la quale stabilisce che i liberi professionisti, formalmente delegati dai potenziali beneficiari del PSR per l’inserimento e la trasmissione telematica delle domande di aiuto, devono inoltrare la richiesta di accesso al portale SIAN, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole – www.regione.abruzzo.it/agricoltura sezione programma di sviluppo rurale 2007/2013, e che i suddetti professionisti devono essere iscritti nell’apposito albo o elenco professionale qualora previsto dalla normativa vigente;

Vista la Circolare A.G.E.A.(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) n. 56 del 16 dicembre 2009 protocollo n. 2741/UM – Ufficio Monocratico recante:“Procedura amministrativa di liquidazione delle domande di conferma impegni ai sensi del Reg. CEE 1272/88 – Set Aside Strutturale;

Richiamate le Circolari A.G.E.A. n. 2 del 22.01.2008 e n. 3 del 27.01.2009 che hanno definito rispettivamente le modalità di informatizzazione delle domande di conferma su SIAN e la procedura di liquidazione delle domande di aiuto;

Ritenuto, quindi, di stabilire che le domande di conferma e aggiornamento dell’impegno iniziale, pena l’esclusione dalla liquidazione, vanno presentate:

-    per il Set Aside Forestazione (Reg. CEE 1609/89) per l’annualità 2011 entro il 15 maggio 2011, utilizzando il portale SIAN e previo mandato del richiedente, esclusivamente per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Tecnica (CAA);

-    per il solo Set Aside Strutturale (Reg. CEE 1272/88 ) per l’annualità 2011 entro il 15 maggio 2011, utilizzando il modello di domanda allegato alla Circolare A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) n. 56 del 16 dicembre 2009 protocollo n. 2741/UM – Ufficio Monocratico recante: “Procedura amministrativa di liquidazione delle domande di conferma impegni ai sensi del Reg. CEE 1272/88 – Set Aside Strutturale”, da sottoscrivere presso gli Uffici preposti della Regione Abruzzo (SIPA) ;

Ritenuto, pertanto, di poter aprire i termini per la presentazione delle domande, di cui al “Ritenuto” precedente, a decorrere dalla data della presente Determinazione;

Ritenuto che, per quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativi del Reg. CEE 1094/88 e Reg. 1609/89;

Precisato che, con l’inoltro della domanda, i CAA certificano di aver verificato, pena l’esclusione, che la stessa è firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti;

Ritenuto, opportuno, che copia cartacea della domanda di conferma compilata e gestita dai CAA, debitamente firmata dal beneficiario, debba essere consegnata ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (SIPA) sulla base delle rispettive competenze istruttorie entro il 5° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle domande stesse;

Vista la L.R. n. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

determina

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui interamente riportate:

1)   di stabilire che le domande afferenti l’annualità 2011 derivanti da trascinamenti di impegni assunti con il Reg. CEE 1272/88 e il Reg. CEE 1609/89 nel vecchio periodo di programmazione (P.S.R. 2000-2006) possono essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamenti;

2)   di stabilire che le domande di conferma e aggiornamento di cui al precedente punti 1), salvo eventuali proroghe comunicate da A.G.E.A.- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, vanno presentate, pena l’esclusione dalla liquidazione:

-    per il Set Aside Forestazione (Reg. CEE 1609/89) per l’annualità 2011 entro il 15 maggio 2011, utilizzando il portale SIAN e previo mandato del richiedente, esclusivamente per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Tecnica (CAA);

-    per il solo Set Aside Strutturale (Reg. CEE 1272/88) per l’annualità 2011 entro il 15 maggio 2011, utilizzando il modello di domanda allegato alla Circolare A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) n. 56 del 16 dicembre 2009 protocollo n. 2741/UM – Ufficio Monocratico recante: “Procedura amministrativa di liquidazione delle domande di conferma impegni ai sensi del Reg. CEE 1272/88 – Set Aside Strutturale” da sottoscrivere presso i SIPA;

3)   di stabilire di aprire i termini per la presentazione delle domande, di cui al “Ritenuto” precedente, a decorrere dalla data della presente Determinazione;

4)   di dare atto che, per quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativi del Reg. CEE 1094/88 e Reg. 1609/89;

5)   di stabilire che, con l’inoltro della domanda, i CAA certificano di aver verificato, pena l’esclusione, che la stessa è firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti;

6)   di disporre che copia cartacea della domanda di conferma, compilata e gestita dai CAA e debitamente firmata dal beneficiario, debba essere consegnata presso i SIPA sulla base delle competenze istruttorie entro il 5° giorno successivo alla scadenza delle domande stesse;

7)   di dare atto che i Beneficiari degli aiuti afferenti all’ ex Reg. (CEE) 1094/88 sono tenuti al rispetto dei requisiti di condizionalità di cui al Reg. (CE) 796/2004 e al D.M. n. 30125 del 22/12/2009;

8)   di pubblicare integralmente la presente Determinazione sul B.U.R.A. e sul sito internet ufficiale della Regione Abruzzo e di comunicarla alle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative;

9)   di stabilire che la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita